§ 60.1.25 – D.L. 19 giugno 1997, n. 172.
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:19/06/1997
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 60.1.25 – D.L. 19 giugno 1997, n. 172. [1]

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

(G.U. 20 giugno 1997, n. 142).

 

 

Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

     2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri su criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

 

     Art. 1 ter. [3]

     1. L'ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 luglio 1997, n. 240.

[2] Articolo inserito dalla L. di conversione 25 luglio 1997, n. 240. Con sentenza 14 luglio 1998, n. 321, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevede che il prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 25 luglio 1997, n. 240.