§ 60.1.24 – L. 4 novembre 1996, n. 566.
Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:04/11/1996
Numero:566


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo.
Art. 2.  Disposizioni di sanatoria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 60.1.24 – L. 4 novembre 1996, n. 566.

Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria.

(G.U. 5 novembre 1996, n. 259).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo.

     1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo è prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

     Art. 2. Disposizioni di sanatoria.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, dell'articolo 46 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, dell'articolo 51 del decreto- legge 28 dicembre 1993, n. 542, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, dell'articolo 51 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, dell'articolo 17 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, dell'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, dell'articolo 16 del decreto- legge 28 dicembre 1994, n. 723, dell'articolo 16 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

     2. Sono fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti di locazione di immobili stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.