§ 98.1.27120 - Legge 25 luglio 1997, n. 240.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1997
Numero:240


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27120 - Legge 25 luglio 1997, n. 240.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa

(G.U. 28 luglio 1997, n. 174)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1997, N. 172

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

     2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.

     Art. 1-ter. - 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga".