§ 60.1.14 – D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356.
Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:23/12/1964
Numero:1356


Sommario
Art. 1.      I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge 21 [...]
Art. 2.      La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, è prorogata fino al 31 dicembre 1965
Art. 3.      Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto
Art. 4.      Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni [...]
Art. 5.      I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche [...]
Art. 6.      La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle [...]
Art. 7.      Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso [...]


§ 60.1.14 – D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356. [1]

Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani.

(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318).

 

     Art. 1.

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1965.

     Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

 

          Art. 2.

     La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

 

          Art. 3.

     Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento di canoni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata con il lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, nonchè attività culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali, cooperative e studi professionali, in corso alla data del 10 novembre 1964 e non soggette a regime vincolistico, non possono essere aumentati, a decorrere dalla data suddetta e fino al 7 novembre 1965, anche quando nel godimento dell'immobile subentri un altro conduttore o subconduttore [2].

     Nei rapporti di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 6 novembre 1963, n. 1444.

 

          Art. 6.

     La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle attività di cui al primo comma dell'art. 5.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 19 febbraio 1965, n. 30. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il termine del 7 novembre 1965 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1968 dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 1967, n. 460; al 31 dicembre 1969 dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1968, n. 1240; al 31 dicembre 1970 dall'art. 6 della L. 26 novembre 1969, n. 833.