§ 60.1.12 – L. 30 settembre 1963, n. 1307.
Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:30/09/1963
Numero:1307


Sommario
Art. 1.      Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 60.1.12 – L. 30 settembre 1963, n. 1307. [1]

Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.

(G.U. 2 ottobre 1963, n. 258).

 

     Art. 1.

     Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368 - è estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'art. 5 della legge sopracitata. La facoltà stessa è estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attività artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale [2].

     Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.

     La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il termine di un biennio di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. 1 della L. 1 ottobre 1965, n. 1110.