§ 60.1.1c - Legge 1 ottobre 1965, n. 1110.
Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:01/10/1965
Numero:1110


Sommario
Art. 1.      La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 60.1.1c - Legge 1 ottobre 1965, n. 1110. [1]

Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani.

(G.U. 2 ottobre 1965, n. 248).

 

 

     Art. 1.

     La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è prorogata al 31 dicembre 1965. [2]

     Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1966 dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.