§ 60.1.13 – L. 6 novembre 1963, n. 1444.
Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:06/11/1963
Numero:1444


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le locazioni e le sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso in base alle norme vigenti
Art. 3.      Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento o che superi i limiti previsti dall'art. 1, è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente
Art. 4.      Le controversie derivanti dalla applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per due anni dalla data stessa


§ 60.1.13 – L. 6 novembre 1963, n. 1444. [1]

Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.

(G.U. 7 novembre 1963, n. 290).

 

     Art. 1. [2]

     I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

     Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:

     1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

     2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;

     3) al canone iniziale aumentato del 12 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;

     4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962.

     Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento sul primo contratto stipulato in regime libero.

     Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai contratti di sublocazione.

 

          Art. 2.

     Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge le locazioni e le sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso in base alle norme vigenti.

 

          Art. 3.

     Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento o che superi i limiti previsti dall'art. 1, è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

 

          Art. 4.

     Le controversie derivanti dalla applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

     Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

     Prima della trattazione della causa il giudice deve, in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto per due anni dalla data stessa.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il blocco dei canoni di locazione di cui al presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1967, per gli alloggi composti di tre o più vani abitabili con indice di affollamento inferiore ad uno, e al 30 giugno 1969, per tutti gli altri alloggi, dall'art. 2 del D.L. 27 giugno 1967, n. 460.