§ 98.1.27454 - D.L. 22 dicembre 1968, n. 1240 .
Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1968
Numero:1240


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 1 ter.  [5]
Art. 1 quater.  [6]
Art. 1 quinquies.  [7]
Art. 1 sexies.  [8]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle [...]


§ 98.1.27454 - D.L. 22 dicembre 1968, n. 1240 [1] .

Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda.

(G.U. 23 dicembre 1968, n. 325)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     Il vincolo alberghiero previsto dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1970 [3] .

 

          Art. 1 bis. [4]

     Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.

     Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati da conduttori o sub-conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

 

          Art. 1 ter. [5]

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati a norma dell'art. 2-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.

 

          Art. 1 quater. [6]

     La sospensione dell'applicazione dell'art. 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogata al 30 giugno 1970.

 

          Art. 1 quinquies. [7]

     Il primo comma dell'art. 10-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, è sostituito dal seguente:

     "Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per più volte e per non più di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti".

 

          Art. 1 sexies. [8]

     Per quanto non è previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 28 luglio 1967, n. 628.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 12 febbraio 1969, n. 4. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Termine prorogato di un anno dall'art. 6 della L. 26 novembre 1969, n. 833.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo inserito dalla legge di conversione.