§ 60.2.00K - Legge 12 febbraio 1969, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:12/02/1969
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali, o artigiane o ad uso [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 60.2.00K - Legge 12 febbraio 1969, n. 4. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.

(G.U. 15 febbraio 1969, n. 41)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali, o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     Il vincolo alberghiero previsto dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1970.

     Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti articoli: 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies:

Art. 1 bis.

     Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.

     Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati da conduttori o sub-conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Art. 1 ter.

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati a norma dell'art. 2 bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 1 quater.

     La sospensione dell'applicazione dell'art. 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogata al 30 giugno 1970.

Art. 1 quinquies.

     Il primo comma dell'art. 10-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, è sostituito dal seguente: "Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per più volte e per non più di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti".

Art. 1 sexies.

     Per quanto non è previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 28 luglio 1967, n. 628.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.