§ 5.4.17 - D.M. 2 agosto 1995, n. 413.
Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:02/08/1995
Numero:413


Sommario
Art. 1.  Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.
Art. 2.  Composizione e funzionamento del Comitato.
Art. 3.  Supporto tecnico.
Art. 4.  Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel.
Art. 5.  Compiti dell'ANPA.
Art. 6.  Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.
Art. 7.  Forum consultivo.
Art. 8.  Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Art. 9.  Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Art. 10.  Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel.
Art. 11.  Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit.
Art. 12.  Compiti dell'ANPA.
Art. 13.  Sistema di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali.
Art. 14.  Quote.
Art. 15.  Procedura per l'utilizzo della dichiarazione di partecipazione.
Art. 16.  Programmi di attività del Comitato.
Art. 17.  Compensi per il presidente ed i membri del Comitato.
Art. 18.  Risorse aggiuntive.


§ 5.4.17 - D.M. 2 agosto 1995, n. 413.

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

(G.U. 3 ottobre 1995, n. 231).

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel";

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno  1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonchè agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Titolo I

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

 

     Art. 1. Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.

     1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".

     2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".

     3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".

     4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Composizione e funzionamento del Comitato.

     1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

     a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

     b) due membri designati dal Ministero della sanità;

     c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

     2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza [1].

     3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

     4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro [2].

     5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

     6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

     7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente.

     8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

     9. Il componente del Comitato che nel corso nell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1.

 

          Art. 3. Supporto tecnico.

     1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [3].

     2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato [4].

     3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

     4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 [5].

 

Titolo II

SEZIONE ECOLABEL

 

          Art. 4. Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel.

     1. Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.

 

          Art. 5. Compiti dell'ANPA.

     1. L'attività di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

     a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

     b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

     c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;

     d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;

     e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, senza l'aggravio di ulteriori oneri [6];

     f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.

 

          Art. 6. Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

     1. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneità dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 7. Forum consultivo.

     1. Per assicurare la più ampia partecipazione dei gruppi di interesse, è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, con funzioni consultive per il Comitato, un forum di dodici esperti, presieduto dal presidente della sezione Ecolabel, così composto:

     a) tre membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative della produzione industriale (di cui uno per le piccole e medie imprese);

     b) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore del commercio;

     c) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore dell'artigianato;

     d) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 13;

     e) due rappresentanti designati dalla consulta dei consumatori.

     2. Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.

     4. Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di formulazione dei pareri.

 

          Art. 8. Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

     1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.

     2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunità di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.

 

          Art. 9. Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

     1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica si articola nelle seguenti fasi:

     a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa è curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

     b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del regolamento comunitario.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

     3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.

 

          Art. 10. Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel.

     1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

     2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

     3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi nè nel diritto relativo alla domanda, nè nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

     4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

     5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento [7].

 

Titolo III

SEZIONE ECOAUDIT

 

          Art. 11. Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit.

     1. Il Comitato, avvalendosi dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento comunitario 1836/93 del Consiglio.

 

          Art. 12. Compiti dell'ANPA.

     1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, la quale in particolare:

     a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;

     b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, senza l'aggravio di ulteriori oneri [8].

 

          Art. 13. Sistema di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali.

     1. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando altresì la tenuta del relativo albo.

 

          Art. 14. Quote.

     1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonchè per il funzionamento e la promozione del sistema.

     2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento [9].

     3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.

 

          Art. 15. Procedura per l'utilizzo della dichiarazione di partecipazione.

     1. L'impresa che intende aderire al sistema di cui al regolamento CEE 1836/93 del Consiglio, per poter utilizzare la dichiarazione di partecipazione allo stesso, dovrà far pervenire quanto richiesto ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato V del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

 

          Art. 16. Programmi di attività del Comitato.

     1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi [10].

     2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 17. Compensi per il presidente ed i membri del Comitato.

     1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero [11].

 

          Art. 18. Risorse aggiuntive.

     1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio è realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[6] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[8] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.M. 12 giugno 1998, n. 236.