§ 22.3.184 - D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:25/11/2016
Numero:219


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)
Art. 2.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 3.  (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)
Art. 4.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Clausola di invarianza finanziaria)


§ 22.3.184 - D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(G.U. 25 novembre 2016, n. 276)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 10, recante Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'articolo 23-ter;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare l'articolo 13;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare l'articolo 28;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 14 settembre 2016;

     Sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del 3 novembre 2016;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

     Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 124 del 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

     1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 1 (natura e sede):

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155." ;

     2) il comma 4 è abrogato;

     3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate." ;

     4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonchè le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

     5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

     5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.";

 

     b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):

     1) il comma 1 è abrogato;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

     a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

     b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonchè funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

     c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

     d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonchè collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

     d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonchè sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

     d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonchè supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

     e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

     1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

     3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

     4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

     f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

     g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.".

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.";

     4) il comma 3 è abrogato;

     5) al comma 4 le parole: " e a società" sono sostituite dalle seguenti: " e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";

     6) il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.";

     7) il comma 6 è abrogato;

     8) al comma 7, le parole: "lett. c),", sono sostituite con le seguenti parole: "lettera c) è";

 

     c) all'articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.".

 

     d) all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile):

     1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonchè per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge.

     2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati .

     2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

     a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

     b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

     2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

     2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9."

 

     e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono soppresse;

 

     f) all'articolo 6 (Unioni regionali):

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.";

     2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

     1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.";

     3) al comma 3, la parola "individuai" è sostituita dalle seguenti parole "individua i";

 

     g) all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonchè mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.";

 

     h) all'articolo 8 (Registro delle imprese):

     1) al comma 2, le parole: "emana direttive sulla tenuta del registro." sono sostituite dalle seguenti: "emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.";

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonchè alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.";

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza."

     4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.";

     5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

     6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.";

 

     i) all'articolo 10 (Consiglio):

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

     a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

     b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri."

     2) al comma 6, le parole "costituiti in apposita consulta" sono soppresse;

     3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta";

 

     l) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio):

     1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";"

     2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio" sono aggiunte le seguenti parole ", previa adeguata consultazione delle imprese;";

     3) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

 

     m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio):

     1) il comma 2 è sostituto dal seguente: "2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente."

     2) alla fine del comma 3, dopo le parole "sono iscritte" sono aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse";

     3) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.";

     4) al comma 9, lettera c) è soppressa la parola: "provinciali";

 

     n) all'articolo 14 (Giunta):

     1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto" sono sostituite dalle seguenti: " pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10";

     2) al comma 2 le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle parole "una sola volta";

     3) al comma 4, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

     4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" è sostituita dalle seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5";

     5) al comma 5, lettera c), dopo la parola "competenza" sono aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.";

 

     o) all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la parola: "giugno" è sostituita dalla seguente: "aprile";

 

     p) all'articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle seguenti: "una sola volta";

 

     q) all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):

     1) al comma 1, le parole: "e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse;

     2) al comma 4 dopo le parole:" aziende speciali" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni regionali";

 

     r) all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):

     1) al comma 1:

     a) la lettera c) è abrogata;

     b) la lettera f), è sostituita dalla seguente: "" f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.";

     c) il comma 2 è abrogato;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.".

     e) al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonchè a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

     b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

     c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonchè mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.";

     f) al comma 5, sono soppresse le parole: "Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.";

     g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.";

     h) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonchè i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonchè di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.";

     i) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.";

 

     s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):

     1) al comma 1, le parole :" dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite dalle seguenti : "dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni." ;

 

     t) all'articolo 20 (Segretario generale):

     1) al comma 1, dopo le parole: "dell'amministrazione," sono aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli";

     2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     "2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.";

     4) al comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente:

     "4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:";

     5) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "quinquennio" sono aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio";

 

     u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità) è abrogato;

 

     v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     "2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.";

 

     z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) è abrogato;

 

     aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) è abrogato.

 

     Art. 2. (Disposizioni di attuazione)

     1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3. (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)

     1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

     b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

     c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

     d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

     e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonchè le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

     f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonchè di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

     2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

     a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonchè delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

     b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

     3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

     a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.

     b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonchè la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

     c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonchè l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

     4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3 [1].

     5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580.

     6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.

     7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. È' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

     8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

     9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica [2].

     10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma , alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.

     11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

 

     Art. 4. (Disposizioni finali e transitorie)

     1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

     2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente.

     3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

     4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

     5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

     6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonchè le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

     1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, comma 24, lettera. b) è soppresso il seguente periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.";

     2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive", l'articolo 10 è abrogato;

     3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".

     4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

     b) all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro unioni,";

     c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro unioni";

     d) all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "nonchè le camere di commercio interessate o loro unioni";

     5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, il comma 2-bis) è abrogato.

     6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono soppressi.

     7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.

     8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante il "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: "anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,";

     b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,".

 

     Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza.

[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 450, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.