§ 58.4.16 - D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568.
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:28/09/1987
Numero:568


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Norme di garanzia per l'applicazione del contratto
Art. 3.  Livelli di contrattazione
Art. 4.  Materie
Art. 5.  Soggetti titolari
Art. 6.  Procedure
Art. 7.  Orario di lavoro
Art. 8.  Organizzazione del lavoro
Art. 9.  Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
Art. 10.  Orario flessibile
Art. 11.  Permessi e ritardi
Art. 12.  Turni di lavoro
Art. 13.  Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 14.  Qualifiche
Art. 15.  Primo inquadramento
Art. 16.  Mobilità
Art. 17.  Assunzioni
Art. 18.  Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche
Art. 19.  Modalità di assunzione
Art. 20.  Stipendi
Art. 21.  Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalità relativi al profilo di "Ricercatore"
Art. 22.  Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore
Art. 23.  Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei [...]
Art. 24.  Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico
Art. 25.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 26.  Passaggio di qualifica
Art. 27.  Compensi per lavoro straordinario
Art. 28.  Incentivazione
Art. 29.  Indennità
Art. 30.  Trattamento di missione
Art. 31.  Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale
Art. 32.  Pari opportunità in favore delle lavoratrici
Art. 33.  Tutela della salute
Art. 34.  Visite mediche di controllo
Art. 35.  Libretto sanitario
Art. 36.  Diritto di informazione
Art. 37.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 38.  Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 39.  Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro
Art. 40.  Attività culturali, ricreative ed assistenziali
Art. 41.  Diritto di affissione
Art. 42.  Garanzia nelle procedure disciplinari
Art. 43.  Patronato sindacale
Art. 44.  Referendum
Art. 45.  Assemblea
Art. 46.  Verifica
Art. 47.  Produttività
Art. 48.  Formazione e aggiornamento professionale
Art. 49.  Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore
Art. 50.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 51.  Bilinguismo
Art. 52.  Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria
Art. 53.  Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1° semestre dell'anno 1976
Art. 54.  Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti di ricerca
Art. 55.  Norma di rinvio
Art. 56.  Copertura finanziaria
Art. 57.  Entrata in vigore


§ 58.4.16 - D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 per il triennio 1985-87.

(G.U. 11 febbraio 1987, n. 34, S.O.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento è, in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.

     2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985, mentre agli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

     3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

          Art. 2. Norme di garanzia per l'applicazione del contratto

     1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto è assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

Titolo II

ACCORDI DECENTRATI

 

          Art. 3. Livelli di contrattazione

     1. Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.

 

          Art. 4. Materie

     1. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b):

     a) -

     1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;

     2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;

     3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;

     4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;

     5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;

     6) definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

     8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;

     9) individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;

     10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;

     criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;

     11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale;

     12) criteri per l'attribuzione delle indennità;

     b -

     1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri: acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;

     2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali già previsti dalla vigente normativa;

     3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.

     2. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarità delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:

     a) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;

     b) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;

     applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttività;

     c) individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati.

     3. Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonché le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.

 

          Art. 5. Soggetti titolari

     1. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'unità organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.

 

          Art. 6. Procedure

     1. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all'art. 5, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.

     2. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

     3. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.

     4. Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

Titolo III

ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

          Art. 7. Orario di lavoro

     1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, è fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.

 

          Art. 8. Organizzazione del lavoro

     1. Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

     2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potrà adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.

     3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:

     a) alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;

     b) a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.

     4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

 

          Art. 9. Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

     1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.

     2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

     3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

     4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

     5. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

     6. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

     7. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

     8. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente.

     9. Per i periodi di attività svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

     10. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 10. Orario flessibile

     1. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.

     2. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità.

     3. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporaneamente concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.

     4. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.

     5. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

 

          Art. 11. Permessi e ritardi

     1. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

     2. Le modalità di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.

     3. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalità indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.

     4. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

 

          Art. 12. Turni di lavoro

     1. Per le esigenze di funzionalità degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

     2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale.

     3. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. l numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.

     4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.

     5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.

     6. Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

 

          Art. 13. Prestazioni di lavoro straordinario

     1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

     2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.

     3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.

     4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

     5. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.

     6. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.

     7. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue.

     8. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

 

Titolo IV

QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI

INQUADRAMENTO MOBILITÀ E RECLUTAMENTO

 

          Art. 14. Qualifiche

     1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

     2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione:

     a) è istituito il nuovo profilo professionale "collaboratore professionale degli enti di ricerca";

     b) il profilo di ricercatore, già previsto, per il quale non è ammessa la mobilità da altri profili, è articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate più elevate, avverrà per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso:

     1) Fascia iniziale: ricercatore:

     accesso: per concorso nazionale;

     anzianità di almeno due anni di laurea;

     esperienza di lavoro diretta nell'attività di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;

     attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.

     2) Seconda fascia: primo ricercatore:

     accesso: concorso nazionale;

     titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

     capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività;

     età non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio.

     3) Prima fascia: dirigente di ricerca:

     accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa;

     capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

     3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalità di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.

     4. Il contingente del profilo di ricercatore non potrà superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalità non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.

     5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneità di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procederà ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realtà nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.

     6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica è prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali è prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.

     7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, così come sopra modificato, saranno definite con le procedure degli accordi sindacali.

 

          Art. 15. Primo inquadramento

     1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

     2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto può essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.

     3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento è disciplinato in conformità della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia già trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1° gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1° gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresì inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

     5. Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi [1] .

     6. Saranno altresì inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.

     7. Sarà inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

     8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sarà inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attività di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.

     9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverrà con le seguenti modalità:

     a) Seconda fascia (primo ricercatore):

     1) a decorrere dal 1° giugno 1988 è inquadrato, previo giudizio di idoneità per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianità. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro. Possono essere altresì inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato.

     b) Prima fascia (dirigente di ricerca):

     1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori del concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1° giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1° giugno 1988.

     Nel primo concorso pubblico sarà riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili.

     10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, è inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto.

     11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sarà inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverrà con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto è tenuto ad adottare.

     12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvederà ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.

 

          Art. 16. Mobilità

     1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.

     2. Gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilità del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Università.

 

          Art. 17. Assunzioni

     1. I concorsi vengono banditi per profili professionali.

     2. I concorsi già deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.

 

          Art. 18. Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche

     1. In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.

 

          Art. 19. Modalità di assunzione

     1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.

 

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 20. Stipendi

     1. I valori stipendiali dei livello e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue:

     Livello I  3.800.000

     Livello II  4.400.000

     Livello III  4.800.000

     Livello IV  5.800.000

     Livello V  6.500.000

     Livello VI  7.200.000

     Livello VII  8.500.000

     Livello VIII  10.400.000

     Livello IX  12.300.000

     I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.

     2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale è così articolato:

 

(migliaia di lire)

Anni

Stipendio base

Maggiorazioni

Totale

0

13.000

-

13.000

6

13.000

1.910

14.910

12

13.000

4.040

17.040

18

13.000

8.300

21.300

24

13.000

12.560

25.560

 

     3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente è pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento.

     4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.

     5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, è riconosciuta la speciale indennità aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilità.

     6. Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente è elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed è richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non più del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalità analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, può essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianità.

 

          Art. 21. Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalità relativi al profilo di "Ricercatore"

     1. A decorrere dal 1° giugno 1988, lo stipendio base degli appartenenti alle due fasce differenziate di professionalità del profilo di ricercatore è così determinato:

     seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;

     prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.

     2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianità; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5, 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

 

          Art. 22. Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore

     1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella X qualifica.

     2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia è effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianità effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.

 

          Art. 23. Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità

     1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, è attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore. La nuova normativa troverà recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.

     2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 è corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.

 

          Art. 24. Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico

     1. Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto si estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2 dell'art. 14, in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato art. 14, possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti.

     2. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto, entro il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.

     3. Il trattamento economico del personale assunto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.

 

          Art. 25. Retribuzione individuale di anzianità

     1. Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.

     3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

     5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.

     6. La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali.

 

          Art. 26. Passaggio di qualifica

     1. In caso di passaggio di qualifica è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.

 

          Art. 27. Compensi per lavoro straordinario

     1. Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluirà annualmente nel fondo di incentivazione.

     2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 20, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate:

     a) del 15% per lavoro straordinario diurno;

     b) del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

     c) del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

     3. La frazione di cui al comma 2 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

     4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

 

          Art. 28. Incentivazione

     1. Il fondo annuo di incentivazione sarà costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformità alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonché da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.

     2. L'utilizzazione del fondo è finalizzata a promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttività.

     3. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

     b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attività;

     c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attività di ricerca in sedi disagiate.

     4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 29. Indennità

     1. E' istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale nelle seguenti misure:

 

Livelli

 

450.000

525.000

700.000

770.000

810.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.500.000

10°

1.600.000

 

     3. La predetta indennità, nonché i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.

     4. Ove le indennità di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennità già in godimento allo stesso titolo, la differenza sarà corrisposta mediante assegno personale.

     5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio notturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari.

     6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennità per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

 

          Art. 30. Trattamento di missione

     1. Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

          Art. 31. Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilità dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

     4. Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procederà per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.

     5. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     6. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

Titolo VI

TUTELA DEI LAVORATORI

 

          Art. 32. Pari opportunità in favore delle lavoratrici

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

     2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

 

          Art. 33. Tutela della salute

     1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

 

          Art. 34. Visite mediche di controllo

     1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali.

     2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

     3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 35. Libretto sanitario

     1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

Titolo VII

RELAZIONI SINDACALI

 

          Art. 36. Diritto di informazione

     1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali, in particolare sulle seguenti materie:

     a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;

     b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;

     c) investimenti e programmi dell'ente;

     d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualità del lavoro.

     2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.

     3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

     4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

 

          Art. 37. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

     1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilità e di passaggio di categoria o qualifica.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

 

          Art. 38. Locali per le rappresentanze sindacali

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità operativa con almeno 100 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

     2. Nelle unità operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

 

          Art. 39. Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

     1. E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

     2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

 

          Art. 40. Attività culturali, ricreative ed assistenziali

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

 

          Art. 41. Diritto di affissione

     1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

          Art. 42. Garanzia nelle procedure disciplinari

     1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

          Art. 43. Patronato sindacale

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.

     2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

          Art. 44. Referendum

     1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

 

          Art. 45. Assemblea

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

 

          Art. 46. Verifica

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

Titolo VIII

PRODUTTIVITÀ E AGGIORNAMENTO

 

          Art. 47. Produttività

     1. Gli enti o istituti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:

     a) progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente o istituto;

     b) progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente o istituti.

     2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attività per "ciclo di prodotto", individuazione degli standard di produttività e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

     3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standard di produttività o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarità.

     4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilità di servizio, anche interno all'unità organica ove questa assicuri più servizi.

     5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti è effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicità necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

     6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sarà compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

          Art. 48. Formazione e aggiornamento professionale

     1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

     2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguare iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

     3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:

     a) ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro,

     b) a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;

     c) a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.

     4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.

     5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionario alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

     6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

     7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.

     8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

     9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, e a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso Università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente o istituto di appartenenza.

 

Titolo IX

NORME SPECIALI

 

          Art. 49. Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvederà a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

     2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definirà, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.

 

          Art. 50. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

     1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale, o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

          Art. 51. Bilinguismo

     1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 52. Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria

     1. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 53. Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1° semestre dell'anno 1976

     1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

 

          Art. 54. Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti di ricerca

     1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.

 

          Art. 55. Norma di rinvio

     1. Per ciascun ente o istituto del comparto è fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.

 

          Art. 56. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.

 

          Art. 57. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO 1

 

     Profilo - COLLABORATORE PROFESSIONALE DEGLI ENTI DI RICERCA

     Svolge attività tecnica inerente alla specifica professionalità posseduta.

     Requisiti culturali: diploma di laurea e documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente al posto da ricoprire.

     Modalità di accesso: concorso pubblico, per esami.

     Sfera di autonomia: piena per quanto riguarda gli atti operativi.

     Grado di responsabilità: totale per quanto riguarda gli atti ed i provvedimenti della specifica professione.

 

     CGIL, CISL, UIL - Ricerca - Codice di autoregolamentazione

     Premessa

     Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

     La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

     Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

     1) Area di applicazione.

     Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

     2) Titolarità.

     Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

     3) Termini di preavviso.

     La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

     4) Servizi essenziali.

     Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

     5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.

     Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

     6) Durata dello sciopero.

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

     7) Forme di lotta.

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

     8) Continuità delle prestazioni.

     Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

 

     FEDERDIRIGENTI - Funzione pubblica - Codice di autoregolamentazione

     Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

     La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

     Il quadro predetto e perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

     1) Area di applicazione.

     Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

     2) Titolarità.

     Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, d'intesa con la Federazione le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

     3) Termini di preavviso.

     La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

     4) Servizi essenziali.

     Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

     5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.

     Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

     6) Durata dello sciopero.

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

     7) Forme di lotta.

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalità anomale.

     8) Continuità delle prestazioni.

     Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

 

     CISNAL - Federazione Nazionale Statali - Codice di autoregolamentazione

     Premessa

     Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.

     La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.

     Il quadro predetto è perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attività degli enti di ricerca, peraltro, è finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettività nazionale.

     1) Area di applicazione.

     Il presente codice di autoregolamentazione impegna la CISNAL a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

     2) Titolarità.

     Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, la CISNAL, sarà disponibile per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attività il cui mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

     3) Termini di preavviso.

     La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalità.

     4) Servizi essenziali.

     Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la sanità o la incolumità pubblica.

     5) Cause di sospensione e pericoli di esclusione della proclamazione di sciopero.

     Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensione del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.

     6) Durata dello sciopero.

     La CISNAL si impegna affinché la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.

     7) Forme di lotta.

     La CISNAL si impegna a non proclamare scioperi a modalità anomale.

     8) Continuità delle prestazioni.

     Negli scioperi di lunga durata la CISNAL terrà nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

 

     CISAL - Ricerca Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero

     Premessa

     Lo sciopero è un diritto costituzionale del lavoratore e pertanto costituisce un suo patrimonio inalienabile.

     Si riconosce tuttavia che, considerata la complessità della società moderna, occorre conciliare nei limiti del possibile i diritti del lavoratore con i diritti degli altri cittadini e con la tutela e la sicurezza degli impianti e beni strumentali di lavoro.

     Con tale spirito e nell'intento di raggiungere tali risultati, il sindacato e la parte pubblica del "comparto della ricerca e sperimentazione" si impegnano ad osservare norme e procedure per realizzare corretti rapporti sindacali.

     Reciprocità degli impegni.

     Le direzioni degli enti e istituti del comparto si impegnano alla corretta e sollecita applicazione del contratto e degli altri accordi sindacali, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica si impegna a garantirne l'osservanza con interventi, ove richiesti, tempestivi ed efficaci, a norma dell'art. 2 del contratto.

     Da parte sua il sindacato, col presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, assume gli impegni qui di seguito specificati.

     Area di applicazione.

     Il presente codice impegna il sindacato a ogni livello, nazionale e aziendale, e per ogni attività di lavoro dipendente esercitata nell'ambito degli enti e istituti rientranti nel comparto.

     Dichiarazione dello sciopero.

     La proclamazione di sciopero sarà comunicata alla Direzione della parte interessata con un preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione della sua durata e delle modalità di attuazione.

     Il sindacato si impegna a non attuare forme di sciopero con modalità anomale.

     Subito dopo la comunicazione, saranno attivate le procedure di conciliazione delle vertenze sindacali, come previsto dalla legge n. 93/1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

     Dispensa dallo sciopero.

     Si considerano essenziali, e quindi soggetti a particolare tutela, gli impianti la cui natura o la cui totale sospensione di attività e sorveglianza possano comportare gravi pericoli per la sanità e incolumità pubblica e danni irreparabili ai beni strumentali di lavoro. In particolare sono tutelati gli impianti nucleari, a norma del decreto del Presidente della Repubblica numero 184/1964.

     La individuazione di tutti i predetti impianti sarà oggetto di accordi decentrati con le direzioni degli enti e istituti direttamente interessati.

     Sono pertanto dispensati dallo sciopero i lavoratori addetti agli impianti come sopra individuati, nel numero strettamente necessario.

     Sospensione dello sciopero per eventi gravi.

     Non saranno proclamati scioperi, e comunque saranno sospesi se già indetti o in corso, nel caso di calamità naturali o di eventi eccezionali di particolare gravità, per tutte le attività connesse a tali avvenimenti.

     Validità del codice.

     Il presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero viene allegato al contratto del comparto degli enti e istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e ne costituiscono parte integrante.

     Esso ha validità fino alla data di scadenza degli effetti giuridici del contratto.

     La Segreteria generale

 

     C.I.S.A.S. - F.F.P. - Comparto ricerca - Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

     Il diritto di sciopero, che costituisce libertà fondamentale di ciascun lavoratore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, legge n. 93/83, sarà esercitato dalla CISAS-FFP - Comparto ricerca secondo le modalità e i limiti appresso indicati.

     1. La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è prerogativa delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie delle CISAS.

     2. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11 legge n. 93/83. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro saranno attivate le procedure di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86.

     3. All'atto stesso della proclamazione va data notizia dello sciopero alla cittadinanza divulgandone motivi e contenuti.

     4. La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da assicurare, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. A tal fine, sono considerati essenziali quei servizi e impianti del comparto che potrebbero determinare gravi pericoli per la collettività a seguito di totale sospensione delle attività.

     5. Negli scioperi di lunga durata saranno tenuti nella dovuta considerazione, per garantirne le condizioni di sicurezza, le attività svolte a turni continuativi ed il personale che ne assicura lo svolgimento.

     6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedano la resa di servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalità.

     7. La CISAS-FFP Comparto ricerca si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 2 e 4 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo d'intesa 25 luglio 1986.

 

     CONF. S.A.L. - Ricerca Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al comparto ricerca - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86)

     La sottoscritta organizzazione sindacale, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83.

     Punto 1

     Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettività, a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.

     Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale libertà del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.

     Punto 2

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

     Punto 3

     Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli sono:

     gli organismi nazionali, regionali e provinciali di comparto contrattuale dell'organizzazione sindacale ai vari livelli.

     Punto 4

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici (15) giorni, si stabiliscono le seguenti modalità aggiuntive:

     a) il primo sciopero non supererà la durata di un'intera giornata di lavoro;

     b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.

     Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.

     Punto 5

     La proclamazione dello sciopero avverrà con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalità di effettuazione.

     Nell'esercizio del diritto di sciopero sarà in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.

     Punto 6

     Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, ed i lavoratori iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.

     Punto 7

     Il presente codice ha validità fino alla data di scadenza del contratto e può comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo. - La Segreteria generale

 

     USPPI - Unione sindacati professionisti pubblico - privato impiego - Codice di comportamento per l'esercizio del diritto di sciopero

     Articolo 1

     La Federazione sindacale USPPI-FENARP, con sede sociale in Roma, via Gramsci n. 34, si impegna ad invitare i propri iscritti ad astenersi dall'effettuare le prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, feriali e festive, diurne e notturne, che loro competono, esclusivamente per i motivi e secondo le modalità indicate di seguito.

     Articolo 2

     L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della federazione sindacale di categoria sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico, normativo ed economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro. Tale invito sarà rivolto agli iscritti dopo l'inutile esperimento della procedura per la prevenzione ed il componimento del conflitto di lavoro.

     Articolo 3

     L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione, inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché agli ordini e collegi professionali e alle autorità interessate, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di quest'ultimo. In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.

     Saranno assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti dei lavoratori dipendenti.

     Articolo 4

     Le autorità che hanno ricevuto la comunicazione dello sciopero, entro tre giorni dalla ricezione della stessa, dovranno convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le trattative intese alla soluzione amichevole della vertenza di lavoro. Detto tentativo non potrà, comunque, superare il limite dei quindici giorni comunicati per l'inizio dello sciopero, salvo diverso accordo delle parti.

     Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Federazione sindacale USPPI-PENARP si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.

     Articolo 5

     Qualora le trattative di bonaria risoluzione della vertenza di lavoro falliscano prima della data fissata nella comunicazione di sciopero o di quella successiva concordata dalle parti, ovvero superato il termine di tre giorni previsti all'art. 4 per la convocazione delle parti con esito negativo, la federazione sindacale di categoria confermerà con avviso inviato a tutte le autorità di cui all'art. 3, comprese quelle ritenute interessate al conflitto di lavoro per disposizioni di legge o di ordinamento professionale, la data e la durata dello sciopero.

     Articolo 6

     In caso di ulteriore esito negativo dello sciopero testè indicato, la confederazione o le federazioni sindacali di categoria interessate potranno proclamare lo sciopero a tempo indeterminato, secondo le modalità indicate negli articoli 3 e seguenti.

     Articolo 7

     Nel corso delle trattative per la valutazione e il componimento bonario dei conflitti di lavoro e nel caso di tentativi di arbitrato, la federazione sindacale di categoria soprassiede da qualsiasi iniziativa sindacale a tutela degli interessi degli iscritti.

 

     DIRSTAT - Aderente alla CONFEDIR - Federazione delle associazioni e sindacati nazionali dei funzionari direttivi dello Stato

     Oggetto: codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

     La DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, rileva innanzitutto che il Governo non ha finora provveduto a regolamentare il diritto di sciopero, né attraverso accordi con tutte le organizzazioni sindacali, né mediante lo strumento legislativo.

     L'autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero dovrebbe infatti svolgere una funzione meramente integratrice rispetto ai citati accordi e soprattutto rispetto alla legge, principale strumento normativo in tale materia, così come stabilito dagli articoli 39 e 40 della Costituzione rimasti in gran parte disattesi.

     Ciò posto, questo Sindacato ritiene comunque opportuno stabilire alcuni criteri che siano alla base dell'autoregolamentazione, per disciplinare le forme di esercizio dello sciopero limitandone gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali.

     A tal fine il Governo dovrebbe stabilire in tempi brevi, di concerto con le organizzazioni sindacali, criteri il più possibile obiettivi per definire il concetto di "servizio pubblico essenziale".

     È inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.

     Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando le gravi carenze del Governo in materia, la DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, si impegna a seguire i seguenti criteri e modalità di autoregolamentazione del diritto di sciopero:

     le azioni di sciopero saranno effettuate con preavviso di almeno quindici giorni e saranno notificate alle amministrazioni ed alle parti interessate a comporre la vertenza;

     saranno garantite, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza, nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;

     gli scioperi saranno proclamati in modo tale da non arrecare danni alla salute ed alla incolumità della collettività, né provocare gravi turbative nell'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale;

     l'opinione pubblica sarà tempestivamente informata delle motivazioni e dei contenuti nelle lotte sindacali intraprese;

     le azioni di sciopero saranno sospese in caso di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali;

     in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione in casi di particolare gravità in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.

     Le norme di comportamento di cui sopra si riferiscono alle azioni di sciopero proclamate dalla DIRSTAT in tutta la sua organizzazione associativa.

     Il segretario generale: TRENTANI

 

     ANFRI-EPR - Associazione nazionale professionale ricercatori enti pubblici di ricerca

     L'Associazione nazionale professionale ricercatori - Enti pubblici di ricerca (ANFRI-EPR) si impegna ad osservare il seguente codice di auto regolamentazione del diritto di sciopero:

     1. La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata:

     a) alla segreteria nazionale dell'Associazione, per gli scioperi nazionali riguardanti le generalità del settore della ricerca, ovvero la generalità dei ricercatori di singoli enti;

     b) agli organismi direttivi delle sezioni territoriali dell'Associazione, d'intesa con la segreteria nazionale, per gli scioperi a carattere regionale o locale, riguardanti la generalità del settore ovvero i ricercatori di singoli enti.

     2. La proclamazione dello sciopero sarà comunicata agli enti dai quali dipendono i ricercatori interessati, nonché alle autorità competenti, con un preavviso di almeno quindici giorni, nel quale sarà altresì indicata la motivazione dello sciopero e la sua durata.

     3. La durata dello sciopero sarà fissata dall'organismo dell'Associazione che ne possiede la titolarità.

     Nell'ambito delle vertenze contrattuali, il primo sciopero non supererà la durata di una giornata di lavoro. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un periodo di ore continuativo.

     4. L'attuazione di ogni forma di sciopero avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, del personale addetto e degli impianti. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini o la piena funzionalità degli enti interessati agli scioperi.

     5. Anche in deroga a quanto fin qui stabilito, l'Associazione si riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in periodo i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia, della pace.

 


[1]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 17 febbraio 1988, n. 39.