§ 57.7.244 - Legge 19 luglio 1961, n. 669.
Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/07/1961
Numero:669


Sommario
Art. 1.      In ciascuna provincia della Sicilia il provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, Commissioni giudicatrici aventi il compito di [...]
Art. 2.      La decorrenza delle nomine da disporre in applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici:
Art. 3.      I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, ai sensi dell'art. 2 della [...]
Art. 4.      Gli insegnanti già nominati per effetto delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, [...]
Art. 5.      Sono convalidate:
Art. 6.      Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte in applicazione dell'art. 1, lettera a), e dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello stesso ruolo, già [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei Comuni non capoluoghi di Provincia delle Provincie della Sicilia, è conferito agli [...]
Art. 8.      Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n. 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti [...]
Art. 9.      Gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, o n. 706 del 27 aprile 1957, sono [...]
Art. 10.      I concorsi previsti dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti nelle Provincie della Sicilia per i soli posti dei Comuni capoluoghi di Provincia, accantonati sino al 1° [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 57.7.244 - Legge 19 luglio 1961, n. 669. [1]

Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane.

(G.U. 2 agosto 1961, n. 190)

 

     Art. 1.

     In ciascuna provincia della Sicilia il provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, Commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:

     a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7, comma primo, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n. 206 del 18 gennaio 1956;

     b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, e superarono le relative prove di esame.

     Gli insegnanti di cui alla lettera a) del precedente comma, qualora conseguano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

     Gli insegnanti di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove di esame del concorso indetto con decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che sarà attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

     Ai fini della determinazione degli aventi diritto all'assunzione in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due graduatorie.

     Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, art. 8, ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, art. 3, ultimo comma.

 

          Art. 2.

     La decorrenza delle nomine da disporre in applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici:

     a) per gli insegnanti assunti entro il limite del contingente iniziale dei posti, alla data in cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati;

     b) per gli insegnanti assunti nei posti resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, alla data da cui ebbero decorrenza le nomine conferite in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6.

 

          Art. 3.

     I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, ad insegnanti compresi nelle graduatorie dei concorsi magistrali indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957, sono conferiti:

     a) per il 60 per cento mediante assunzione in ruolo d'insegnanti di cui al primo comma, lettera a), del precedente art. 1;

     b) per il 40 per cento mediante assunzione in ruolo di insegnanti di cui al primo comma, lettera b), del precedente art. 1.

     Nel conferimento di detti posti si procede secondo l'ordine delle graduatorie compilate in conformità alle disposizioni del precedente art. 1.

     Le assunzioni in ruolo disposte in applicazione del presente articolo hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1959.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti già nominati per effetto delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, qualora non abbiano titolo a conseguire la nomina in ruolo per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati, da bandire in ciascuna Provincia della Sicilia dopo l'espletamento delle operazioni previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

     Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che conseguano un punteggio non inferiore a 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino all'esaurimento degli aventi titolo.

     I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

     Le modalità per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione dei titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Sono convalidate:

     a) le nomine conferite dai provveditori agli studi delle Provincie della Sicilia in applicazione dell'art. 7, comma primo, n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti nominati ai sensi della menzionata disposizione è detratto dal numero dei posti da conferire per effetto della disposizione di cui all'art. 7 della presente legge;

     b) le nomine conferite dai provveditori agli studi delle Provincie della Sicilia sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955.

 

          Art. 6.

     Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte in applicazione dell'art. 1, lettera a), e dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello stesso ruolo, già assegnati ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge medesima, sono immessi altrettanti insegnanti nominati nel ruolo in soprannumero per effetto dell'art. 1 della presente legge; i posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei Comuni non capoluoghi di Provincia delle Provincie della Sicilia, è conferito agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni.

     I posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre.

 

          Art. 8.

     Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n. 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti.

 

          Art. 9.

     Gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, o n. 706 del 27 aprile 1957, sono temporaneamente mantenuti in servizio in qualità di provvisori, con la conservazione del trattamento economico di cui essi erano provvisti alla data del 22 giugno 1960.

 

          Art. 10.

     I concorsi previsti dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti nelle Provincie della Sicilia per i soli posti dei Comuni capoluoghi di Provincia, accantonati sino al 1° ottobre 1961, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

     Oltre ai posti di cui al precedente comma, sono conferiti ai concorrenti che ne abbiano titolo i posti che si rendono eventualmente vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero per effetto della nomina di vincitori che siano maestri di ruolo nella Provincia della Sicilia.

     Il conferimento di detti posti ha luogo distintamente per il concorso riservato per soli titoli e per quello pubblico per titoli ed esami, rispettivamente previsti dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.