§ 57.7.181 - Legge 6 luglio 1956, n. 717.
Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/07/1956
Numero:717


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima [...]
Art. 2.      In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di [...]
Art. 3.      I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in [...]


§ 57.7.181 - Legge 6 luglio 1956, n. 717. [1]

Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.

(G.U. 24 luglio 1956, n. 183)

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo le modalità della presente legge, nell'ordine:

     a) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634, all'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 658;

     b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;

     c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

     Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1, comma primo, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.

 

          Art. 2.

     In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di Provincia per effetto dell'esodo volontario, sono destinati ai trasferimenti degli insegnanti di ruolo della stessa Provincia. L'assegnazione della sede viene fatta sulla base di graduatorie di merito per sede, compilate secondo i criteri fissati dal Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione del movimento annuale ordinario e dopo che il medesimo movimento sia stato ultimato.

     I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi da quello del capoluogo di Provincia vanno aggiunti agli altri della stessa Provincia resisi vacanti negli stessi Comuni in applicazione della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53, al fine del conferimento di essi ai maestri di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 1.

     Nulla è innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite, per ciascun tipo di concorso riservato, dai numeri 1) e 2) dell'art. 7 della medesima legge, ai maestri non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in tali concorsi riservati, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105/175.

     Qualora i posti da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli di cui al n. 1) del citato art. 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2) dello stesso art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.