§ 57.7.234 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1264.
Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/10/1960
Numero:1264


Sommario
Art. 1.      I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di [...]
Art. 2.      Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito [...]
Art. 3.      Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'art. 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 non potessero essere [...]
Art. 4.      Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero [...]
Art. 5.      La decorrenza delle nomine previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è fissata al 1° ottobre 1960.


§ 57.7.234 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1264. [1]

Attribuzione di posti di insegnante elementare ai vincitori ed agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e di precedenti concorsi.

(G.U. 9 novembre 1960, n. 274)

 

     Art. 1.

     I posti d'insegnante elementare del ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, vacanti alla data del 1° ottobre 1959 nei Comuni capoluoghi di provincia compresi i posti istituiti entro la stessa data, saranno attribuiti, nella misura fissata dalla legge 29 giugno 1951, n. 550, ai vincitori del concorso magistrale bandito dai provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69.

     I posti di cui al precedente comma saranno assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

     All'attribuzione dei posti di cui al presente articolo potranno concorrere anche gli insegnanti di ruolo dichiarati vincitori del concorso bandito il 10 novembre 1958, i quali avessero rinunciato alla nomina per non aver potuto ottenere l'assegnazione a posti del Comune capoluogo della provincia.

 

          Art. 2.

     Il 50 per cento dei posti del ruolo in soprannumero comunque vacanti, all'inizio degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, compresi quelli che si renderanno vacanti nello stesso ruolo in seguito al passaggio d'insegnanti soprannumerari nei posti istituiti con decorrenza 1° ottobre 1959 e 1° ottobre 1960 nel ruolo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, distinti secondo il loro tipo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito, per metà agli idonei del concorso magistrale bandito dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, e per l'altra metà agli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nel limite delle percentuali in esso articolo previste per ciascun tipo di concorso.

     Le iscrizioni nel ruolo in soprannumero saranno effettuate sulla base del punteggio complessivo conseguito nei concorsi sopra indicati; in caso di punteggio conseguito in concorsi diversi, le iscrizioni saranno effettuate tenendo conto del punteggio migliore.

     I posti da conferire agli idonei del concorso indetto dai Provveditori agli studi il 10 novembre 1958, in attuazione dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 27 settembre 1958, n. 2580/69, non coperti, per mancanza di aventi titolo, saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i concorsi indetti ai sensi dell'art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa, salva l'applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge stessa.

     Qualora i candidati idonei dei predetti concorsi non raggiungano il predetto 50 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 3.

     Qualora i posti di tipo maschile attribuiti al concorso di cui all'art. 1 della presente legge in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2580/69 del 27 settembre 1958 non potessero essere conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, essi saranno considerati di tipo misto ed assegnati, in deroga alle norme in materia, alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminile e mista.

     Ai fini dell'attribuzione di tali posti, le concorrenti comprese nelle graduatorie femminile e mista verranno riunite in una graduatoria unica secondo l'ordine di merito determinato dal punteggio complessivo conseguito per, le prove d'esame e per i titoli, salva l'applicazione delle riserve di legge.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire a concorso i posti del ruolo normale previsto con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e quelli del ruolo in soprannumero istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, disponibili alla data del bando nonché quelli che risulteranno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1961-62.

     Il contingente dei posti di cui al precedente comma sarà messo a concorso per ogni Provincia:

     1) per il 20 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato agli insegnanti che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

     2) per l'80 per cento mediante concorso per titoli ed esami.

     Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una Provincia.

     Qualora i candidati idonei ammessi al concorso speciale per titoli di cui al n. 1) non raggiungano il predetto 20 per cento, i posti disponibili verranno conferiti al concorso per titoli ed esami di cui al n. 2).

 

          Art. 5.

     La decorrenza delle nomine previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è fissata al 1° ottobre 1960.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.