§ 57.7.61 - D.Lgs.C.P.S. 2 maggio 1947, n. 499.
Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/05/1947
Numero:499


Sommario
Art. 1.      La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 1 della legge 1° [...]
Art. 2.      E' soppresso il ruolo unico nazionale degli insegnanti elementari costituito con la legge 1° giugno 1942, n. 675.
Art. 3.      L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo nel grado 12° con la qualifica di straordinario. Consegue la promozione al grado 11° e la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di [...]
Art. 4.      I benefici economici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti e assimilati e le maggiorazioni per i servizi di insegnante nelle scuole italiane all'estero e in colonia e [...]
Art. 5.      Gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto sono iscritti nel ruolo della provincia in cui sono titolari.
Art. 6.      Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:
Art. 7.      Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.
Art. 8.      Agli insegnanti ai quali, all'atto della prima applicazione del presente decreto venga attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1947, è concesso un assegno utile a [...]
Art. 9.      Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9°.
Art. 10.      Ferma restando l'abrogazione, disposta con l'art. 14, comma 1° del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle [...]


§ 57.7.61 - D.Lgs.C.P.S. 2 maggio 1947, n. 499. [1]

Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

(G.U. 25 giugno 1947, n. 142)

 

     Art. 1.

     La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 12° al grado 9°.

 

          Art. 2.

     E' soppresso il ruolo unico nazionale degli insegnanti elementari costituito con la legge 1° giugno 1942, n. 675.

     Presso ciascun Provveditorato agli studi è istituito un ruolo organico degli insegnanti delle scuole elementari della provincia corrispondente al numero dei posti definitivamente istituiti.

     Ciascun Provveditorato agli studi deve applicare a stampa, nel marzo di ogni anno, il ruolo di anzianità dei propri insegnanti con la situazione al 1° gennaio. Nel ruolo gli insegnanti sono distinti secondo il grado rivestito, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'anzianità di servizio e dello stipendio.

 

          Art. 3.

     L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo nel grado 12° con la qualifica di straordinario. Consegue la promozione al grado 11° e la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno.

     Le promozioni ai gradi 10° e 9° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11° e otto nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

     Gli aumenti di stipendio, nel grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritta.

 

          Art. 4.

     I benefici economici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti e assimilati e le maggiorazioni per i servizi di insegnante nelle scuole italiane all'estero e in colonia e nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, ed alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, sono attribuiti agli insegnanti all'atto della loro promozione ad ordinari e sono valutati soltanto agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado 11°.

     Quando i benefici e le maggiorazioni di cui al precedente comma competono ad insegnanti che già rivestono la qualifica di ordinari, la valutazione ha luogo, con l'osservanza delle norme vigenti per gli altri personali civili dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto sono iscritti nel ruolo della provincia in cui sono titolari.

     Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 12° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10° e 95, tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti dal precedente art. 3.

     E' valutabile ai fini della iscrizione nei singoli gradi, tenuto conto delle eventuali riduzioni di anzianità operate per effetto di legge:

     a) il servizio prestato come insegnante titolare di ruolo;

     b) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:

     a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado;

     b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1° ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

     c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore [2] .

     Qualora la somma dei servizi e delle maggiorazioni anzidette superi il numero degli anni richiesti per l'aumento periodico di stipendio attribuito al grado conferito, il periodo eccedente è computato come anzianità utile per la maturazione del successivo aumento di stipendio nel grado stesso. Quando l'insegnante raggiunga lo stipendio massimo di detto grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei servizi e delle maggiorazioni anzidette, la rimanente parte sarà computata agli effetti degli aumenti periodici nel grado successivo dopo che l'insegnante vi sia stato promosso a norma dell'art. 3.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

 

          Art. 8.

     Agli insegnanti ai quali, all'atto della prima applicazione del presente decreto venga attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1947, è concesso un assegno utile a pensione pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello attribuito.

     L'assegno è assorbito nei successivi aumenti di stipendio.

 

          Art. 9.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9°.

 

          Art. 10.

     Ferma restando l'abrogazione, disposta con l'art. 14, comma 1° del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi in principali e secondarie, sono pure abrogate tutte le disposizioni incompatibili o comunque in contrasto con il presente decreto.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1952, n. 526.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica.