§ 57.7.30 - Legge 1 giugno 1942, n. 675.
Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:01/06/1942
Numero:675


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R. [...]
Art. 2.      Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'opera nazionale di assistenza [...]
Art. 3.      È costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.
Art. 4.      I maestri elementari di prima nomina sono iscritti nel grado iniziale con la qualifica di straordinari. Sono nominati ordinari dopo tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato [...]
Art. 5.      I maestri elementari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei vari gradi del gruppo B, secondo le modalità stabilite per ciascuna categoria dalle tabelle A, B, [...]
Art. 6.      Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R. decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e ai fini [...]
Art. 7.      Le promozioni ai gradi 11° e la sono effettuate per anzianità congiunta al merito e sono disposte con decreto del provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.  [3]
Art. 10.      Gli insegnanti attualmente in servizio nelle sedi principali di cui all'articolo precedente conservano il diritto di rimanere nella sede attuale e la facoltà di aspirare al trasferimento ad [...]
Art. 11.      Le indennità o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno ad personam, previsti dagli artt. 6 e 16 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono [...]
Art. 12.      Per le spese di arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico per corsi di cultura ed educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio per le [...]
Art. 13.      Per il servizio di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al Monte pensioni, nonché i [...]
Art. 14.      Agli insegnanti elementari non di ruolo spetta la retribuzione annua di L. 7200, da corrispondersi a decimi in proporzione del servizio effettivamente prestato, nonché l'aggiunta di famiglia [...]
Art. 15.      Le graduatorie dei concorsi magistrali speciali per sedi di categoria superiore alla 5, che siano ancora in vigore all'atto della pubblicazione della presente legge, conservano la loro efficacia [...]
Art. 16.      La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942.


§ 57.7.30 - Legge 1 giugno 1942, n. 675. [1]

Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato

(G.U. 27 giugno 1942, n. 151)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi.

     La loro carriera si svolge dal grado 12° al grado 9°.

     Sono soppresse le categorie di cui al predetto art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, ed è abrogato l'art. 16 dello stesso Regio decreto.

     Agli insegnanti elementari è dovuta l'aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni.

     Le indennità temporanee di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono soppresse.

     Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti al Monte pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per quelli invece assunti in seguito a concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo che siano stati già iscritti al Monte pensioni, nel qual caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del Monte stesso.

 

          Art. 2.

     Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

     La quota che l'opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art. 79 primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è aumentata in relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente art. 1.

     Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo art. 3 e, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.

     Analogo trattamento sarà fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente "Le Scuole per i contadini", gestore delle "Scuole rurali parificate uniche per i contadini", operanti nell'Agro romano.

 

          Art. 3.

     È costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.

     Il numero dei relativi posti è ripartito nei vari gradi secondo le seguenti proporzioni: sei dodicesimi per il grado 12°, tre dodicesimi per il grado 11°, due dodicesimi per il grado 10° e un dodicesimo per il grado 9°.

     Il numero complessivo dei posti del suddetto ruolo è stabilito annualmente con Regio decreto da emanarsi nel mese di giugno di ogni anno su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze e con effetto dal 1° ottobre successivo.

     Il Ministro per l'educazione nazionale provvede annualmente con proprio decreto alla determinazione delle tabelle graduali e numeriche dei posti per ciascuna provincia, nei limiti di quelli del ruolo unico ed in relazione alle necessità scolastiche locali.

     La percentuale dei posti nei vari gradi sarà osservata rispetto al numero complessivo, ma potrà variare da provincia a provincia, dovendo adattarsi, con un criterio di giustizia distributiva, alle condizioni del personale esistente in ciascuna provincia.

     Le promozioni di grado nel suindicato ruolo hanno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

 

          Art. 4.

     I maestri elementari di prima nomina sono iscritti nel grado iniziale con la qualifica di straordinari. Sono nominati ordinari dopo tre anni di effettivo servizio, in seguito al risultato favorevole di apposita ispezione continuando ad appartenere allo stesso grado iniziale finché non conseguano la promozione al grado superiore nei limiti dei posti vacanti.

     Se il risultato dell'ispezione non è favorevole, il provveditore, su richiesta dell'insegnante, può concedere un quarto anno di proroga, e qualora lo neghi, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Ministro. L'anno di proroga non è compiuto ai fini degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni.

 

          Art. 5.

     I maestri elementari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei vari gradi del gruppo B, secondo le modalità stabilite per ciascuna categoria dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R. decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualità di stabili.

     Il servizio prestato è soggetto a tale riduzione soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

     Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.

 

          Art. 7.

     Le promozioni ai gradi 11° e la sono effettuate per anzianità congiunta al merito e sono disposte con decreto del provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale dell'educazione, per coprire le vacanze verificatesi nel numero dei posti annualmente attribuiti a ciascun Provveditorato a termini del precedente art. 3.

     Le promozioni al grado 9° sono effettuate mediante esame di concorso per merito distinto e per esame di idoneità.

     Sono ammessi all'esame di merito distinto gli insegnanti ordinari dei gradi 10°, 11° e 12° che abbiano prestato alla data del decreto che indice l'esame, otto anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con qualifica di "ottimo"; all'esame di idoneità gli insegnanti ordinari del grado 10° che abbiano prestato alla data stessa dieci anni di servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con la qualifica di almeno "buono".

     Gli esami di concorso per merito distinto e quelli per idoneità sono indetti dal Ministro per l'educazione nazionale che approva la graduatoria e ripartisce i vincitori fra le varie province.

     Le promozioni al grado 9° sono disposte dal provveditore agli studi.

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9. [3]

 

          Art. 10.

     Gli insegnanti attualmente in servizio nelle sedi principali di cui all'articolo precedente conservano il diritto di rimanere nella sede attuale e la facoltà di aspirare al trasferimento ad altra sede principale.

 

          Art. 11.

     Le indennità o compensi di qualsiasi natura non considerati ai fini della determinazione dell'assegno ad personam, previsti dagli artt. 6 e 16 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono conservati soltanto a favore dei direttori didattici e degli insegnanti elementari in servizio di ruolo nelle scuole rurali gestite direttamente dai Comuni al 31 dicembre 1933, che a tale data li godevano e limitatamente al periodo in cui rimangono in servizio nelle scuole stesse.

 

          Art. 12.

     Per le spese di arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico per corsi di cultura ed educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio per le scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 8.000.000.

 

          Art. 13.

     Per il servizio di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale insegnante delle scuole elementari, il contributo al Monte pensioni, nonché i concorsi e contributi ad enti che mantengono scuole parificate, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 59 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e le disposizioni contenute nel regolamento sui servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 23 giugno 1938, n. 1224.

     Finché i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari non saranno accentrati nel Ministero dell'educazione nazionale, il controllo della Corte dei conti continuerà ad essere esercitato sui rendiconti delle contabilità speciali di cui al R. decreto 23 giugno 1938, n. 1224.

 

          Art. 14.

     Agli insegnanti elementari non di ruolo spetta la retribuzione annua di L. 7200, da corrispondersi a decimi in proporzione del servizio effettivamente prestato, nonché l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale non di ruolo delle categorie 1, 2, 3 di cui al R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     Spetta inoltre l'assegno temporaneo di guerra previsto dal regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

 

          Art. 15.

     Le graduatorie dei concorsi magistrali speciali per sedi di categoria superiore alla 5, che siano ancora in vigore all'atto della pubblicazione della presente legge, conservano la loro efficacia soltanto ai fini del conferimento delle nomine ai posti che sono o si renderanno vacanti nelle sedi stesse.

 

          Art. 16.

     La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942.

     Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli artt. 5 e 6, saranno corrisposti per metà dal 1° ottobre 1942 e per l'altra metà dal 1° ottobre 1943.

     Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a L. 1800 annue, l'aumento stesso è attribuito in ragione di L. 900 annue dal 1 ottobre 1942, L. 900 annue dal 1° ottobre 1943 e il rimanente dal 1° ottobre 1944, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942 per effetto di aumento periodico o di promozione. I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.

     In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942, all'insegnante non potrà essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello di cui fruisce l'insegnante che già riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942 per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942 fruiscano di aumento periodico di stipendio.

     Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguano alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguano in importo complessivamente inferiore a L. 600 annue, verrà attribuita un'integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di L. 300 annue dal 1° ottobre 1942 e di altre L. 300 annue dal 1° ottobre 1943. Tale integrazione è concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.

     Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'art. 3, relativo all'anno 1942-43, sarà pubblicato entro il mese di giugno 1942.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 62 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 373.