§ 57.7.27 - Legge 30 ottobre 1940, n. 1606.
Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle province della Venezia Giulia


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/10/1940
Numero:1606


Sommario
Art. 1.      Ai regi provveditori agli studi delle province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'art. 1, comma primo, e dall'art. 2, comma primo, del regio decreto 27 [...]
Art. 2.      Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di quinta categoria dipendenti dai regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e [...]
Art. 3.      Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre [...]


§ 57.7.27 - Legge 30 ottobre 1940, n. 1606. [1]

Concessione di benefici al personale insegnante, ispettivo e direttivo delle scuole dell'ordine elementare delle province della Venezia Giulia

(G.U. 2 dicembre 1940, n. 281)

 

     Art. 1.

     Ai regi provveditori agli studi delle province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono riconosciute le facoltà previste dall'art. 1, comma primo, e dall'art. 2, comma primo, del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, per quanto riguarda i trasferimenti su domanda o per ragioni di servizio degli insegnanti elementari a posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole di quinta categoria e rurali comprese nel territorio di ciascuna delle anzidette province. Le stesse facoltà sono riconosciute al regio provveditore agli studi di Udine limitatamente ai comuni di Tarvisio e Malborghetto.

     Per l'uso delle facoltà di cui al precedente comma, che non è soggetto a sospensione temporanea per esigenze di carattere eccezionale, si applicano le deroghe, condizioni e prescrizioni contenute nei capoversi dei citati artt. 1 e 2 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127.

 

          Art. 2.

     Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di quinta categoria dipendenti dai regi provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravalutazione del servizio agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli artt. 3 e 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127. Ai maestri delle scuole rurali esistenti nelle Province e nei Comuni anzidetti si applica il disposto del citato art. 4, comma terzo.

     I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravalutazione del servizio sono estesi anche al personale direttivo e ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i Comuni di cui al primo comma del presente articolo.

     Il computo del quinquennio di servizio prescritto dall'art. 3, comma secondo, del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, agli effetti della preferenza nei trasferimenti richiesti da maestri che già prestino servizio nelle scuole anzidette alla data della presente legge, decorre dal 1° ottobre 1940.

 

          Art. 3.

     Il beneficio dell'aumento di un terzo del servizio, stabilito agli effetti della carriera e della pensione, dal precedente art. 2, si applica per i servizi prestati a decorrere dal 1° ottobre 1940. Per la valutazione di detto beneficio, ai fini del trattamento di quiescenza da parte del monte pensioni dei maestri elementari, valgono le norme del regio decreto 24 settembre 1936, n. 1855.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.