§ 57.7.12a - Legge 23 aprile 1952, n. 526.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/04/1952
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951 - 52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952 - 53, si farà fronte [...]


§ 57.7.12a - Legge 23 aprile 1952, n. 526.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

(G.U. 27 maggio 1952, n. 122).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11° , 10° , 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:

     a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado;

     b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1° ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

     c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° aprile 1952 la carriera del personale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, si svolge dal grado 12° al grado 8°. Ferma restando la permanenza nei gradi 12°, 11° e 10° prevista dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la promozione al grado 8° ha luogo dopo 13 anni di permanenza al grado 9°.

     Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo che, in servizio al 1° aprile 1952, abbia alla stessa data compiuto 13 anni di permanenza nel grado 9°, è inquadrato nel grado 8° con lo stipendio iniziale, qualunque sia l'eventuale maggiore permanenza raggiunta nel grado 9° medesimo, decorrendo dall'anzidetta data del 1° aprile 1952 i periodi di servizio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'attribuzione degli aumenti di stipendio previsti per il grado 8°.

     Il personale di cui all'art. 1 del suddetto decreto legislativo, che al 1° aprile 1952 abbia una permanenza nel grado 9° inferiore agli anni 13, consegue la promozione al grado 8° dalla data in cui, a norma del primo comma, raggiunga i 13 anni di permanenza nel grado 9°.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951 - 52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952 - 53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951 - 52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952 - 53.