§ 2.10.80 - L.R. 28 gennaio 1957, n. 6.
Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (Legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:28/01/1957
Numero:6


Sommario
Art. 1.      I posti di insegnante elementare che si rendono vacanti per effetto dell'esodo volontario, previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 entro il termine fissato dall'art. 147 del Decreto del [...]
Art. 2.      Le percentuali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente vengono computate detraendo, dal numero totale dei posti resisi disponibili, un percentuale del 10% che viene riservata in [...]
Art. 3.      I posti che si rendano disponibili nel capoluogo di provincia per effetto dell'esodo volontario sono destinati ai trasferimenti magistrali degli insegnamenti di ruolo della stessa provincia.
Art. 4.      I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa della immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.10.80 - L.R. 28 gennaio 1957, n. 6.

Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (Legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.

(G.U.R. 2 febbraio 1957, n. 6).

 

Art. 1.

     I posti di insegnante elementare che si rendono vacanti per effetto dell'esodo volontario, previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 entro il termine fissato dall'art. 147 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 sono conferiti:

     a) nella misura del 50% ai maestri compresi nella graduatoria dei R.S.T. di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 30 e successive modificazioni senza pregiudizio per la misura di 1/5 dei posti attribuiti annualmente;

     b) nella misura del 50% ai maestri del ruolo in soprannumero da immettersi nel ruolo ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 maggio 1955, n. 40.

 

     Art. 2.

     Le percentuali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente vengono computate detraendo, dal numero totale dei posti resisi disponibili, un percentuale del 10% che viene riservata in favore degli idonei del concorso magistrale ordinario, secondo l'ordine delle graduatorie provinciali.

 

     Art. 3.

     I posti che si rendano disponibili nel capoluogo di provincia per effetto dell'esodo volontario sono destinati ai trasferimenti magistrali degli insegnamenti di ruolo della stessa provincia.

     I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi dal Capoluogo di provincia, vanno aggiunti agli altri della stessa provincia resisi vacanti per effetto della suddetta legge 27 febbraio 1955, numero 53 al fine del conferimento di essi ai mastri di cui ai commi a) e b) dell'articolo 1, e a quelli di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa della immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, o per qualsiasi altro motivo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite per ciascun tipo di concorso riservato dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40 e successive modifiche, ai maestri compresi nelle graduatorie di detti concorsi.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.