§ 57.7.60 - D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629.
Nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/04/1947
Numero:629


Sommario
Art. 1.      I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno [...]
Art. 2.      Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi, per un quinto dei posti, i presidi di scuola media che abbiano almeno un [...]
Art. 3.      I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la [...]
Art. 4.      Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:
Art. 5.  [7]
Art. 6.      Il vincitore che rinunzi o che non raggiunga la sede, nel termine prefissogli, decade da ogni diritto derivante dal concorso e non è ammesso a partecipare al concorso successivo.
Art. 7.      I presidi e i direttori di nuova nomina compiono un biennio di prova, durante il quale sono ispezionati ogni anno. Il periodo di prova può essere prorogato di un anno per causa di legittimo [...]
Art. 8.      Quando una scuola secondaria di avviamento professionale viene annessa ad una scuola tecnica di corrispondente indirizzo, la cui direzione sia priva di titolare, al direttore della scuola di [...]
Art. 9.      In tutti gli istituti e le scuole di cui al presente decreto è costruito un Consiglio di presidenza o di direzione. Negli istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni, il [...]
Art. 10.      Il Consiglio di presidenza o di direzione è organo consultivo del capo d'istituto.
Art. 11.      In ogni istituto o scuola è nominato un vice preside o vice direttore. Esso è scelto annualmente dal capo d'istituto tra i professori che compongono il Consiglio di presidenza o di direzione.
Art. 12.      I trasferimenti dei capi d'istituto sono disposti per domanda, avuto riguardo al merito e all'anzianità nel ruolo direttivo, o per motivi di servizio.
Art. 13.      I professori sono trasferiti per concorso speciale, per domanda o per motivi di servizio.
Art. 14.       Le cattedre disponibili negli istituti e nelle scuole di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono conferite metà per concorso speciale per titoli e metà per concorso [...]
Art. 15.      Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al precedente articolo, i titoli indicati all'art. 4 del presente decreto.
Art. 16.      Il bando dei concorsi speciali contiene l'indicazione delle sedi e del numero delle cattedre di ogni sede messe a concorso per soli titoli e per titoli ed esami.
Art. 17.      Il vincitore che rinunzi alla sede o non la raggiunga nel termine prefissogli decade da ogni diritto relativo al concorso, ad eccezione di quello indicato all'art. 19 del presente decreto.
Art. 18.      I professori titolari di cattedra in una delle sedi indicate all'art. 14 del presente decreto possono ottenere il trasferimento ad altra di esse su domanda ai sensi del seguente art. 19.
Art. 19.      I trasferimenti per domanda sono disposti tenendo conto congiuntamente dell'anzianità di servizio di ruolo, del merito, di provate esigenze di famiglia e, a parità, di condizioni determinate da [...]
Art. 20.      Salvo il caso menzionato dall'art. 88 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, si fa luogo al trasferimento per motivi di servizio di un capo d'istituto o di un professore, sentito il parere [...]
Art. 21.      Contro i trasferimenti è ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 22.      Per ciascun capo d'istituto e per ciascun professore sono compilate, rispettivamente dai provveditori agli studi e dai capi di istituto, entro il mese di agosto di ogni anno, le note di [...]
Art. 23.      E' istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione per i ricorsi contro i trasferimenti, per i procedimenti disciplinari e per i procedimenti per dispensa dal servizio [...]
Art. 24.      I membri della Commissione sono nominati per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 25.      In seno alla Commissione è costituita una giunta composta del presidente, di un preside e di un professore, per i pareri di cui all'art. 20 del presente decreto.
Art. 26.      Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono inflitte dai capi d'istituto e dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai [...]
Art. 27.      I capi d'istituto e i professori sono dispensati dal servizio in qualunque tempo se siano riconosciuti non più idonei fisicamente o didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.
Art. 28.      Al capo d'istituto e al professore proposto per la dispensa è fissato il termine per presentare le proprie deduzioni e per chiedere, ove ne abbia interesse, di essere sentito personalmente dalla [...]
Art. 29.      Sono ammessi ai concorsi per la nomina a preside di prima categoria ai sensi dell'art. 2, i presidi di seconda categoria e i direttori di ruolo che all'atto dell'entrata in vigore del presente [...]
Art. 30.      Fino al 1952 i professori attualmente di ruolo potranno partecipare ai concorsi speciali per titoli che verranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal [...]
Art. 31.      I professori che sono attualmente in possesso del titolo di vincitore di concorso speciale e che si trovano in sede non compresa fra quelle indicate all'articolo 14, potranno ottenere il [...]
Art. 32.      Le norme del presente decreto relative ai concorsi speciali avranno attuazione per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre in poi.
Art. 33.      Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non saranno effettuate le elezioni per la costituzione della Commissione di cui all'art. 23, anche i componenti indicate alle [...]
Art. 34.      E' abrogato l'art. 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella parte che concerne la vigilanza sull'indirizzo politico della scuola. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o [...]


§ 57.7.60 - D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629. [1]

Nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

(G.U. 18 luglio 1947, n. 162)

 

Nomina dei presidi e direttori

 

     Art. 1.

     I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario [2] .

     I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario [3] .

     Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati [4] .

     La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.

     I concorsi sono distinti per tipi e gradi di scuola e ad essi possono partecipare i professori che, avendo i requisiti di cui al primo comma, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola e i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, hanno conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.

     Nulla è innovato a quanto è disposto col regolamento delegato approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la nomina per concorso dei direttori di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro.

     Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e a posti di direttore nelle scuole tecniche agrarie e industriali è prescritto il possesso della laurea in materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397. I professori di materie non tecniche degli istituti agrari, industriali e nautici che siano in possesso degli altri titoli e requisiti sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri. Alle medesime condizioni i professori di materie non tecniche delle scuole tecniche agrarie e industriali e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro sono rispettivamente ammessi ai concorsi per la direzione di scuole tecniche commerciali e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.

     Ai concorsi per la presidenza di scuole di magistero professionale per la donna, per la direzione di scuole professionali femminili e di scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile sono ammesse le insegnanti dei corrispondenti tipi e gradi di scuola. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio stabilito nel primo comma del presente articolo, possono prendere parte ai predetti concorsi, oltre le insegnanti provviste di laurea, anche quelle munite di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero.

     Gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola media e d'istituto magistrale [5] .

 

          Art. 2.

     Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi, per un quinto dei posti, i presidi di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo d'istituto alla cui presidenza aspirano.

     Alle condizioni di cui al precedente comma e con le stesse limitazioni sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri, i direttori delle scuole tecniche commerciali e delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente.

     Ai concorsi per la presidenza degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, sono ammessi, senza limitazione di posti, i direttori delle scuole tecniche e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo corrispondente, purché abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano ottenuta l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

     Ai concorsi per la presidenza delle scuole di magistero professionale per la donna sono ammesse, senza limitazione di posti, le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle anzidette scuole di magistero.

     Nei casi previsti al 1° e 2° comma i posti eventualmente non coperti sono aggiunti a quelli disponibili per i candidati che hanno preso parte al concorso ai sensi del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli [6] .

     Il Ministro per la pubblica istruzione nomina due commissioni giudicatrici; una per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; l'altra per gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e per le scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.

     Ciascuna delle predette commissioni è composta di un professore ordinario di università, che la presiede, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, di due presidi e di un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°. Quando si tratti di posti di preside o di direttore di istituti o di scuole tecniche a indirizzo agrario, industriale, nautico, di magistero professionale per la donna o professionale femminile, alla commissione per l'istruzione tecnica vengono aggregati, a seconda dei casi, un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

 

          Art. 4.

     Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

     a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

     b) titoli di studio e di cultura;

     c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

     A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

     L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

 

          Art. 5. [7]

     I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

 

          Art. 6.

     Il vincitore che rinunzi o che non raggiunga la sede, nel termine prefissogli, decade da ogni diritto derivante dal concorso e non è ammesso a partecipare al concorso successivo.

 

          Art. 7.

     I presidi e i direttori di nuova nomina compiono un biennio di prova, durante il quale sono ispezionati ogni anno. Il periodo di prova può essere prorogato di un anno per causa di legittimo impedimento.

     Compiuta la prova con esito favorevole sono confermati. In caso contrario sono restituiti al ruolo di provenienza. La restituzione è disposta anche prima che sia compiuto il biennio di prova quando l'opera del capo d'istituto risulti gravemente manchevole.

     Contro il provvedimento indicato al comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide sentita la commissione di cui all'art. 23 del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Quando una scuola secondaria di avviamento professionale viene annessa ad una scuola tecnica di corrispondente indirizzo, la cui direzione sia priva di titolare, al direttore della scuola di avviamento può essere affidata la direzione del complesso scolastico derivante dall'annessione e può esserne disposto il passaggio nel ruolo dei direttori di scuola tecnica.

 

Consiglio di presidenza o di direzione

 

          Art. 9.

     In tutti gli istituti e le scuole di cui al presente decreto è costruito un Consiglio di presidenza o di direzione. Negli istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni, il Consiglio, oltre che del preside o del direttore, che lo presiede, è composto di 4 professori eletti nella prima riunione ordinaria di ogni anno scolastico dal Collegio dei professori. Negli istituti con popolazione scolastica inferiore, il Consiglio, oltre che del preside o del direttore, che lo presiede, è composto di due professori nominati nel modo indicato.

     Negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica fa parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico che abbia effettive funzioni didattiche. Due rappresentanti di detto personale sono eletti negli istituti tecnici industriali la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di presidenza o di direzione è organo consultivo del capo d'istituto.

     Al Consiglio spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del Collegio dei professori. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Collegio nella tornata immediatamente successiva.

     Il Consiglio è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno uno dei consiglieri. A richiesta della maggioranza del Consiglio il capo d'istituto è tenuto a convocare il Collegio dei professori.

 

Nomina dei vice presidi e dei vice direttori

 

          Art. 11.

     In ogni istituto o scuola è nominato un vice preside o vice direttore. Esso è scelto annualmente dal capo d'istituto tra i professori che compongono il Consiglio di presidenza o di direzione.

 

Trasferimenti dei capi d'istituto e dei professori

 

          Art. 12.

     I trasferimenti dei capi d'istituto sono disposti per domanda, avuto riguardo al merito e all'anzianità nel ruolo direttivo, o per motivi di servizio.

     Per la valutazione dei titoli richiesti per i trasferimenti su domanda il Ministro per la pubblica istruzione nomina due commissioni giudicatrici: una per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; l'altra per gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale.

     Le commissioni di cui al precedente comma sono composte, ciascuna, del direttore generale del rispettivo gruppo di istituti e di scuole, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e di un preside. I capi delle corrispondenti divisioni del predetto Ministero sono chiamati a far parte delle commissioni quando si tratti dei trasferimenti che si riferiscono agli istituti e alle scuole di rispettiva competenza.

     Alle stesse commissioni è affidata la valutazione comparativa dei titoli fra più aspiranti al passaggio da uno ad altro tipo d'istituto o di scuola, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

 

          Art. 13.

     I professori sono trasferiti per concorso speciale, per domanda o per motivi di servizio.

 

          Art. 14.

     Le cattedre disponibili negli istituti e nelle scuole di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono conferite metà per concorso speciale per titoli e metà per concorso speciale per titoli ed esame.

     Sono ammessi al concorso speciale per titoli coloro che abbiano almeno dieci anni di ordinariato ed appartengano al ruolo dei professori della cattedra messa a concorso o di altra dalla quale sia consentito il passaggio alla prima ai sensi delle disposizioni in vigore.

     Sono ammessi al concorso speciale per titoli ed esame i professori che abbiano grado di ordinario e siano muniti del titolo di studio prescritto per partecipare al corrispondente concorso generale.

     Non sono riservate a concorso speciale le cattedre di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, nelle scuole di magistero professionale per la donna, nelle scuole tecniche agrarie e industriali e nelle scuole professionali femminili.

 

          Art. 15.

     Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al precedente articolo, i titoli indicati all'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Il bando dei concorsi speciali contiene l'indicazione delle sedi e del numero delle cattedre di ogni sede messe a concorso per soli titoli e per titoli ed esami.

     Il candidato deve dichiarare, nella domanda di ammissione, a quale tipo di concorso intenda partecipare e per quali sedi.

     Ciascuna commissione esaminatrice forma, per ogni sede, la graduatoria dei vincitori del concorso per soli titoli e la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami, comprendendo in esse, in numero uguale a quello dei posti, e per ordine di merito, i concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio corrispondente almeno agli 8 decimi della valutazione complessiva.

     In caso di mancanza o di insufficienza di candidati o di vincitori nel concorso per soli titoli, le cattedre disponibili sono aggiunte a quelle messe a concorso per titoli ed esame, e viceversa.

     Tutti coloro che, avendo ottenuto la votazione di cui al terzo comma del presente articolo, non siano stati dichiarati vincitori, sono compresi, per ordine di merito, nella graduatoria suppletiva del rispettivo concorso.

 

          Art. 17.

     Il vincitore che rinunzi alla sede o non la raggiunga nel termine prefissogli decade da ogni diritto relativo al concorso, ad eccezione di quello indicato all'art. 19 del presente decreto.

     I concorrenti compresi nelle graduatorie suppletive, sono chiamati, secondo l'ordine di merito, ad occupare i posti rimasti vacanti per la decadenza dei vincitori, ai sensi del precedente comma, o in seguito alla opzione di sede fatta dai concorrenti compresi in più di una graduatoria di vincitori.

 

          Art. 18.

     I professori titolari di cattedra in una delle sedi indicate all'art. 14 del presente decreto possono ottenere il trasferimento ad altra di esse su domanda ai sensi del seguente art. 19.

     I professori di cui al precedente comma, trasferiti a sede non compresa fra quelle indicate all'art. 14, possono conseguire nello stesso modo, entro un quinquennio, il trasferimento ad una delle sedi elencate nel citato articolo.

 

          Art. 19.

     I trasferimenti per domanda sono disposti tenendo conto congiuntamente dell'anzianità di servizio di ruolo, del merito, di provate esigenze di famiglia e, a parità, di condizioni determinate da causa di guerra o dal regime fascista, da valutarsi secondo i criteri fissati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro proponente.

     Nei trasferimenti per domanda da una ad altra sede secondaria sono preferiti coloro che abbiano il titolo di vincitore di concorso speciale, anche se derivante dall'inclusione in graduatorie suppletive. In caso di concorso di più aspiranti muniti dello stesso titolo si applicano i criteri di cui al comma precedente.

     Non possono chiedere il trasferimento coloro che abbiano riportato qualifica inferiore a quella di "buono" nell'ultimo triennio.

     I passaggi da un istituto all'altro della stessa sede e i passaggi dall'uno all'altro tipo di istituto che siano consentiti dalle disposizioni in vigore, hanno luogo con i criteri stabiliti per i trasferimenti.

     I trasferimenti e i passaggi di cattedra sono disposti entro il 31 luglio di ogni anno e non danno diritto a rimborso di spese quando siano determinati da domanda degli interessati.

 

          Art. 20.

     Salvo il caso menzionato dall'art. 88 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, si fa luogo al trasferimento per motivi di servizio di un capo d'istituto o di un professore, sentito il parere della giunta di cui al successivo art. 25, soltanto quando la sua permanenza nell'istituto o nella sede sia incompatibile con l'interesse della scuola.

     Il trasferimento per servizio può essere disposto anche da una delle sedi di cui all'art. 14 ad altra che ivi non sia compresa, quando non vi siano altri posti disponibili.

 

          Art. 21.

     Contro i trasferimenti è ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

     I motivi del trasferimento per servizio saranno comunicati all'interessato che ne faccia richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento; è accordato un ulteriore termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione perché l'interessato possa esercitare la facoltà di ricorrere al Ministro, e gli sarà consentito di prendere visione degli atti relativi al provvedimento impugnato e di presentare note aggiunte nel termine congruo che gli sarà fissato.

     Il Ministro decide su conforme parere della commissione di cui all'art. 23, e tale provvedimento è definitivo.

 

Note di qualifica

 

          Art. 22.

     Per ciascun capo d'istituto e per ciascun professore sono compilate, rispettivamente dai provveditori agli studi e dai capi di istituto, entro il mese di agosto di ogni anno, le note di qualifica su prospetto conforme al modello da stabilirsi con decreto del Ministero. Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali, la condotta nella scuola e quella privata, la diligenza, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti le funzioni didattiche e la disciplina e, per i professori, la collaborazione col capo d'istituto e con gli altri docenti, nonché l'idoneità a funzioni direttive; infine ogni altra annotazione ritenuta opportuna a delineare le caratteristiche e le attitudini personali.

     Le note si concludono con uno dei seguenti giudizi sintetici: ottimo, valente, buono, sufficiente, insufficiente.

     L'interessato prende visione del giudizio sintetico e delle eventuali annotazioni relative a fatti che costituiscono demerito ed ha facoltà di ricorso al Ministro.

     Commissione per i ricorsi contro i trasferimenti, per i procedimenti disciplinari e per dispensa dal servizio

 

          Art. 23.

     E' istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione per i ricorsi contro i trasferimenti, per i procedimenti disciplinari e per i procedimenti per dispensa dal servizio dei capi d'istituto e dei professori degli istituti e delle scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, nonché per i procedimenti disciplinari dei capi d'istituto e dei professori degli istituti e delle scuole pareggiate corrispondenti. Essa è composta:

     a) di un consigliere di Stato che la presiede;

     b) di un professore ordinario di diritto amministrativo nelle università;

     c) di un provveditore agli studi;

     d) di un preside e di un professore ordinario di istituto governativo d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

     e) di un preside e di un professore ordinario d'istituto governativo d'istruzione tecnica;

     f) di un preside e di un professore d'istituto pareggiato.

     Il presidente della commissione è designato dal presidente del Consiglio di Stato; i componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, gli altri sono eletti, secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro, dai presidi e dai professori, rispettivamente, degli istituti governativi e pareggiati.

 

          Art. 24.

     I membri della Commissione sono nominati per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il presidente ed i membri di cui alle lettere b) e c) possono essere confermati e gli altri rieletti.

     La Commissione delibera a maggioranza di voti.

 

          Art. 25.

     In seno alla Commissione è costituita una giunta composta del presidente, di un preside e di un professore, per i pareri di cui all'art. 20 del presente decreto.

     Nella sua prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno un preside e un professore che insieme col presidente, formeranno la Giunta.

 

Punizioni disciplinari

 

          Art. 26.

     Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono inflitte dai capi d'istituto e dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori se si tratta di capi d'istituto; la punizione di cui al n. 3 dai provveditori agli studi. Tutte le punizioni possono essere inflitte dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 4, 5, 6 e 7, decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 23.

 

Dispensa dal servizio

 

          Art. 27.

     I capi d'istituto e i professori sono dispensati dal servizio in qualunque tempo se siano riconosciuti non più idonei fisicamente o didatticamente a prestare opera proficua alla scuola.

     La dispensa è disposta su conforme parere della Commissione di cui all'art. 23.

     Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto.

     Nulla è innovato circa la dispensa per esito sfavorevole del periodo di prova ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e quella per infermità ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 28.

     Al capo d'istituto e al professore proposto per la dispensa è fissato il termine per presentare le proprie deduzioni e per chiedere, ove ne abbia interesse, di essere sentito personalmente dalla Commissione.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 29.

     Sono ammessi ai concorsi per la nomina a preside di prima categoria ai sensi dell'art. 2, i presidi di seconda categoria e i direttori di ruolo che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto posseggano i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

     Fino a quando non saranno indetti i concorsi a cattedre nelle scuole di magistero professionale per la donna, saranno ammesse ai concorsi per la nomina a preside nelle scuole stesse le direttrici di scuole professionali femminili anche se non provviste di laurea né del titolo di idoneità prescritto dall'art. 2 del presente decreto, che abbiano almeno otto anni di anzianità come direttrici e abbiano tenuto, almeno per un biennio, incarichi di presidenza o l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna, nonché le insegnanti laureate delle scuole professionali femminili, che abbiano almeno otto anni di servizio come ordinarie ed abbiano tenuto, per almeno un biennio, uno dei predetti incarichi.

 

          Art. 30.

     Fino al 1952 i professori attualmente di ruolo potranno partecipare ai concorsi speciali per titoli che verranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal requisito di anzianità richiesto dal secondo comma dell'art. 14.

     Coloro che, non appartenendo ai ruoli degli insegnanti, presero parte o chiesero di partecipare ai concorsi speciali banditi con i decreti Ministeriali 26 febbraio 1940 e 24 marzo 1943 e non espletati, potranno essere ammessi al primo concorso speciale per titoli ed esami che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 31.

     I professori che sono attualmente in possesso del titolo di vincitore di concorso speciale e che si trovano in sede non compresa fra quelle indicate all'articolo 14, potranno ottenere il trasferimento ad una delle sedi elencate nell'articolo stesso, per domanda ai sensi dell'art. 19, fino all'inizio dell'anno scolastico 1951-1952.

 

          Art. 32.

     Le norme del presente decreto relative ai concorsi speciali avranno attuazione per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre in poi.

     Sino a quando non sia emanato il nuovo regolamento dei concorsi speciali, continueranno ad osservarsi le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, che non siano incompatibili col presente decreto.

 

          Art. 33.

     Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non saranno effettuate le elezioni per la costituzione della Commissione di cui all'art. 23, anche i componenti indicate alle lettere d), e), f), del medesimo articolo, saranno scelti dal Ministro.

     La prima ordinanza ministeriale per indire le elezioni sarà emanata entro il 30 giugno 1948; effettuate le elezioni decadranno dalla carica i componenti scelti dal Ministro ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 34.

     E' abrogato l'art. 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella parte che concerne la vigilanza sull'indirizzo politico della scuola. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto.

 

 

     Tabella di valutazione dei titoli e dei requisiti ai fini dei trasferimenti su domanda dei professori

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata. Per una cessazione di efficacia del presente decreto, vedi il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 25 maggio 1962, n. 545.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 maggio 1962, n. 545.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 maggio 1962, n. 545.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 10 novembre 1954, n. 1119.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 novembre 1962, n. 1615.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 novembre 1962, n. 1615.