§ 57.7.25e - Legge 14 novembre 1962, n. 1615.
Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/11/1962
Numero:1615


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente


§ 57.7.25e - Legge 14 novembre 1962, n. 1615. [1]

Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

(G.U. 30 novembre 1962, n. 305).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

     "I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli".

 

          Art. 2.

     L'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

     "I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.