§ 53.5.36 - D.M. 20 novembre 1997, n. 476.
Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:20/11/1997
Numero:476


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Divieto di commercializzazione.
Art. 4.  Raccolta.
Art. 5.  Marcatura.
Art. 6.  Apparecchi incorporanti pile o accumulatori.
Art. 7.  Informazioni agli acquirenti.
Art. 8.  Programmi.


§ 53.5.36 - D.M. 20 novembre 1997, n. 476. [1]

Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.

(G.U. 13 gennaio 1998, n. 9).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

     b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

     c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

     d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

     e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

     f) raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti:

     a) oltre 25 mg di mercurio per elemento;

     b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

     c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

     d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone.

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

 

     Art. 3. Divieto di commercializzazione.

     1. E' fatto divieto di commercializzare le pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio, ad eccezione di quelle destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 C o superiori a 50° C ovvero con particolare protezione dagli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

     2. Il presente articolo non si applica alle pile al manganese del tipo a bottone e alle pile composte da elementi del tipo a bottone di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. Le pile e gli accumulatori di cui è vietato il commercio ai sensi del comma 1 sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

 

     Art. 4. Raccolta.

     1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

     2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

     3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

     4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessato dall'accordo.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. Marcatura.

     1. Le pile e gli accumulatori per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

     a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5cm x 5cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della metà della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5cm x 5cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5cm x 0,5cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1cm x 1cm sull'imballaggio;

     b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio) ovvero Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

     2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 

     Art. 6. Apparecchi incorporanti pile o accumulatori.

     1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'utilizzo.

     2. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

     3. Le istruzioni di cui al comma 2 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dell'apparecchio come rifiuto.

     4. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati all'allegato II.

 

     Art. 7. Informazioni agli acquirenti.

     1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

 

     Art. 8. Programmi.

     1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'articolo 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e dei accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

     2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

     a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

     b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;

     c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

     3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

 

 

ALLEGATO I

MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI

 

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI

ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 3

 

     1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di burotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.

     2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

     3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

 


[1] Abrogato dall’art. 9 del D.M. 3 luglio 2003, n. 194.