§ 53.5.56 - D.M. 3 luglio 2003, n. 194.
Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:03/07/2003
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Divieto di commercializzazione
Art. 4.  Raccolta
Art. 5.  Marcatura
Art. 6.  Apparecchi incorporanti pile o accumulatori
Art. 7.  Informazioni agli acquirenti
Art. 8.  Programmi
Art. 9.  Abrogazione di norme


§ 53.5.56 - D.M. 3 luglio 2003, n. 194. [1]

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEErelativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

(G.U. 28 luglio 2003, n. 173)

 

Il MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

     Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa;

     Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

     Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEEsui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

     Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

     Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

     Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attività pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, già previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà abrogata (decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);

     b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;

     c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

     d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purchè applicabili alle pile e agli accumulatori;

     e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;

     f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

     a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;

     b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti:

     oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese;

     oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;

     oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

     c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.

     2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

 

          Art. 3. Divieto di commercializzazione

     1. E' fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi.

     2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento.

     3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

 

          Art. 4. Raccolta

     1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

     2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore e seguite presso il suo esercizio.

     3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

     4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo.

 

          Art. 5. Marcatura

     1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

     a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della metà della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;

     b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

     2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

 

          Art. 6. Apparecchi incorporanti pile o accumulatori

     1. E' vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso.

     2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

     3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

     4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto.

     5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.

 

          Art. 7. Informazioni agli acquirenti

     1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

 

          Art. 8. Programmi

     1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

     2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

     a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

     b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;

     c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

     3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

 

          Art. 9. Abrogazione di norme

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle 91/157/CEEdirettive e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.

 

 

ALLEGATO I

MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI

 

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6

 

     1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di robotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 1 sia tecnicamente necessario.

     2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

     3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.


[1] Abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188.