§ 51.4.67 – D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444.
Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:30/10/1992
Numero:444


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 2.  Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.
Art. 4.  Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 5.  Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 6.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale.
Art. 7.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area segreteria e affari generali.
Art. 8.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area personale.
Art. 9.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area formazione ed aggiornamento del personale.
Art. 10.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione.
Art. 11.  Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area traduzioni e piantonamenti.
Art. 12.  Attribuzioni dei provveditorati regionali relativamente all'area amministrativo-contabile.
Art. 13.  Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e dei centri di servizio sociale per adulti.
Art. 14.  Clausola finanziaria.


§ 51.4.67 – D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444.

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

(G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.).

 

     Art. 1. Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale.

     2. Il Dipartimento è costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore Generale e da uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneità, di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento.

     3. Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del personale, all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione.

     4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     5. Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.

 

          Art. 2. Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'art. 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.

     2. I provveditorati regionali esercitano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dalle altre norme vigenti.

 

          Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     1. Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti:

     a) l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente decreto per il funzionamento del provveditorato;

     b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.

     2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio [1].

     3. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a) del comma 1.

     4. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.

     5. I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, a cura del provveditore, ordinatore primario di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi.

     6. Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, è istituito un servizio economato cui è preposto un funzionario delegato.

     7. I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere ogni sei mesi al provveditore l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

 

          Art. 4. Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'art. 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono articolati nelle seguenti aree:

     a) area segreteria ed affari generali;

     b) area personale;

     c) area formazione e aggiornamento del personale;

     d) area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione;

     e) area traduzioni e piantonamenti;

     f) area amministrativo-contabile.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia più aree possono essere accorpate, per esigenze organizzative, in base alla entità territoriale delle circoscrizioni, del numero degli istituti e servizi, del personale e della complessità di gestione delle attribuzioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 5. Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

     1. A ciascun provveditorato regionale è assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

     2. Presso ciascun provveditorato regionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

     3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale è preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalità adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.

     4. Ad ogni provveditorato sono altresì assegnati uno o più funzionari di cui all'art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

     5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.

 

          Art. 6. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale.

     1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale:

     a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonchè in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della libertà;

     b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;

     c) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento, d'intesa con ANPAL, per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della libertà [2].

 

          Art. 7. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area segreteria e affari generali.

     1. Sono attribuite all'area segreteria ed affari generali dei provveditorati generali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) uso di mezzi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria e del mezzo proprio in ambito circoscrizionale;

     b) rapporti con le organizzazioni sindacali per la contrattazione decentrata nelle materie previste dalle disposizioni vigenti;

     c) coordinamento delle attività in materia di informatica ed automazione;

     d) vigilanza sugli archivi degli istituti e servizi penitenziari.

 

          Art. 8. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area personale.

     1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi;

     b) rapporto informativo e giudizio complessivo per i direttori degli istituti e servizi penitenziari e per gli impiegati in servizio presso il provveditorato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni;

     c) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari del personale;

     d) procedimenti disciplinari;

     e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione;

     f) programma delle missioni;

     g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato;

     h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e servizi, congedi straordinari superiori a 30 giorni, aspettative al personale degli istituti e servizi penitenziari;

     i) proposte di concessione di onorificenze e relativa istruttoria;

     l) proposte e pareri per missioni all'estero;

     m) commissione circoscrizionale costituita con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneità e la valutazione dei titoli preferenziali ai fini dell'iscrizione dei professionisti esperti, di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'elenco previsto dall'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni;

     n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli istituti e servizi;

     o) istruttoria relativa alla nomina del personale aggregato e incaricato;

     p) coordinamento e verifica delle attività amministrative riguardanti il personale sanitario, il conferimento di incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche, ed il servizio integrativo di assistenza sanitaria e paramedica;

     q) costituzione, con decreto del provveditore, del consiglio regionale di disciplina del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

     r) istruttoria relativa alla assegnazione degli alloggi demaniali;

     s) sicurezza del personale.

 

          Art. 9. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area formazione ed aggiornamento del personale.

     1. Sono attribuite all'area formazione ed aggiornamento del personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento in ambito regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del Dipartimento ed in collegamento con i competenti organi di esso.

 

          Art. 10. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione relativamente all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione.

     1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) attività di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento, da parte degli istituti e servizi;

     b) attività di progettazione e programmazione, nonchè di raccordo delle iniziative ed esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale;

     c) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale;

     d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all'art. 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

     e) coordinamento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati.

     f) coordinamento delle attività e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale;

     g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.

 

          Art. 11. Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria relativamente all'area traduzioni e piantonamenti.

     1. Sono attribuite all'area traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) coordinamento del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, nonchè del servizio di piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura.

 

          Art. 12. Attribuzioni dei provveditorati regionali relativamente all'area amministrativo-contabile.

     1. Sono attribuite all'area amministrativo-contabile dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:

     a) coordinamento della programmazione finanziaria e del bilancio degli istituti e servizi penitenziari;

     b) controllo sull'esecuzione delle direttive in materia di acquisto di prodotti farmaceutici e comunicazione al Dipartimento delle risultanze emerse;

     c) istruttoria relativa alla assegnazione dell'armamento individuale e di reparto e coordinamento e verifica della gestione, distribuzione e manutenzione di esso e delle apparecchiature di sicurezza;

     d) contratti per il mantenimento dei detenuti ed internati e gestione dei relativi depositi cauzionali;

     e) pareri e proposte per l'acquisizione e locazione di immobili;

     f) coordinamento e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati;

     g) rapporti con gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici;

     h) verifica e controllo sull'attività amministrativo-contabile svolta negli istituti e servizi della circoscrizione.

 

          Art. 13. Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e dei centri di servizio sociale per adulti.

     1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia gli istituti di prevenzione e di pena per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area educativa, un'area sanitaria, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali è preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza ed adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia i centri di servizio sociale per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area di servizio sociale ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali è preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza e adeguata allo svolgimento delle attività relative all'area.

 

          Art. 14. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 2004, 2005 e 2084 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.