§ 46.9.148 - D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 .
Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:04/10/1990
Numero:276


Sommario
Art. 1.      1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e [...]
Art. 2.      1. Fermo restando il disposto dell'art. 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, [...]
Art. 3.      1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui [...]
Art. 3 bis.  [2].
Art. 4.      1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della [...]
Art. 5.      1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da [...]
Art. 6.      1. Nel sesto comma dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "fino al venti per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti (Omissis)
Art. 7.      1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 8.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge [...]
Art. 9.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della [...]
Art. 10.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive [...]
Art. 11.      1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410, integrati ai sensi del decreto-legge [...]
Art. 12.      1. L'aumento degli organici di cui all'art. 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori [...]
Art. 12 bis.  [6].
Art. 13.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono [...]
Art. 14.      1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il [...]
Art. 14 bis.  [10].
Art. 15.  [12].
Art. 15 bis.  [13].
Art. 16.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 [...]
Art. 16 bis.  [15].
Art. 17.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.9.148 - D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 [1].

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

(G.U. 4 ottobre 1990, n. 232)

 

 

Capo I

 

POLIZIA DI STATO

 

     Art. 1.

     1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonchè dalle integrazioni derivanti dall'art. 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Fermo restando il disposto dell'art. 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonchè a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

     2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

     3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

     4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

 

          Art. 3.

     1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni anno.

     2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

 

          Art. 3 bis. [2].

     1. Al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente (Omissis).

     2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: servizio sanitario a livello centrale'', servizio sanitario centrale'' e servizio medico a livello centrale'' sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.

     4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: ``ispettore generale capo'' sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     5. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è abrogato.

     6. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: il servizio sanitario a livello centrale'' sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

     2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52, del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

 

          Art. 5.

     1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

     2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

     3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

     4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

     4 bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione [3].

 

          Art. 6.

     1. Nel sesto comma dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "fino al venti per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Al secondo comma dell'art. 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo (Omissis).

     3. All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo (Omissis).

 

Capo II

 

ARMA DEI CARABINIERI

 

          Art. 8.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'art. 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono promossi al grado superiore [4]:

     a) 1 generale di brigata;

     b) 3 colonnelli;

     c) 9 tenenti colonnelli.

     2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato nei gradi di:

     a) generali di divisione: 1 unità;

     b) generali di brigata: 3 unità;

     c) colonnelli: 5 unità.

     2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

 

          Art. 10.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410, integrati ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono stabiliti come segue:

     a) sottufficiali n. 26.300, di cui 2.500 marescialli maggiori "carica speciale";

     b) appuntati e carabinieri n. 67.550.

 

          Art. 12.

     1. L'aumento degli organici di cui all'art. 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite [5].

     3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori "carica speciale", sino al raggiungimento dell'organico indicato all'art. 11, ai sensi dell'art. 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 12 bis. [6].

     1. I decreti di cui al comma 1 dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Capo III

 

GUARDIA DI FINANZA

 

          Art. 13.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:

     2 colonnelli;

     4 tenenti colonnelli;

     13 maggiori;

     30 tenenti;

     30 sottotenenti.

     2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

     3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991-1992, sono così aumentate:

     A) Dal 1° gennaio 1991:

     a generale di brigata di 2 unità;

     a colonnello di 4 unità;

     a tenente colonnello di 13 unità;

     a capitano di 30 unità;

     a tenente di 30 unità.

     B) Dal 1° gennaio 1992:

     a generale di brigata di 2 unità;

     a colonnello di 4 unità.

     4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono così aumentati:

     generale di brigata: 4 unità;

     colonnelli: 8 unità.

     5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come segue:

     generale di brigata: 23 unità;

     colonnello: 72 unità;

     tenente colonnello: 348 unità;

     maggiore: 180 unità;

     capitano: 601 unità;

     tenente e sottotenente: 606 unità.

     6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

     A) sottufficiali: n. 24.411;

     B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.

     7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'art. 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991. La tabella B allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

 

Capo IV

 

POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

 

          Art. 14.

     1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 58 del codice di procedura penale.

     2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

     3. [7].

     4. [8].

     5. [9].

 

          Art. 14 bis. [10].

     1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonchè dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.

     2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.

     3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 [11].

     4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

     5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento Riforma della dirigenza statale'', mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

          Art. 15. [12].

     1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.

     2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riservatezza.

     3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.

     4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto ministeriale.

 

          Art. 15 bis. [13].

     1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 16.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:

     a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;

     b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Riforma della dirigenza statale'' [14].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16 bis. [15].

     1. Fermo restando il disposto dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.

 

          Art. 17.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A - (articolo 1).

     (Omissis).

 

     Tabella B - (prevista dall'art. 13).

     (Omissis).

 

     Tabella C - (prevista dall'art. 14-bis) [16].

 

Livello

Qualifica

Dotazione organica

Incremento

VI

Assistente amministrativo (segretario amministrativo)

2.060

100

VI

Ragioniere (segretario di ragioneria)

1.783

100

VII

Assistente sociale coord.

200

130

IV

Dattilografo

2.366

250

IV

Coadiutore archivista

5.465

100

 

 

11.874

680

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 30 novembre 1990, n. 359.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11]  L’aliquota di cui al presente comma è stata fissata al 25 per cento dall'art. 4 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.

[12]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[14]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[16]  Tabella aggiunta dalla legge di conversione.