§ 46.9.6a - Legge 18 febbraio 1963, n. 86.
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:18/02/1963
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla [...]
Art. 2.      L'articolo 1 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 2 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'articolo 26 è sostituito dal seguente
Art. 6.      Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28 bis e 28 ter
Art. 7.      L'articolo 31 è sostituito dal seguente
Art. 8.      Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente art. 31 bis
Art. 9.      Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente art. 35 bis
Art. 10.      All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma
Art. 11.      Dopo l'art. 49 è aggiunto il seguente art. 49 bis
Art. 12.      Il primo e secondo comma dell'art. 54 sono sostituiti dai seguenti
Art. 13.      Il terzo comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'articolo 62 è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il primo comma dell'art. 63 è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il terzo comma dell'art. 65 è sostituito dal seguente
Art. 17.      L'articolo 66 è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il secondo comma dell'art. 68 è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il secondo comma dell'art. 69 è sostituito dal seguente
Art. 20.      L'articolo 70 è sostituito dal seguente
Art. 21.      All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 22.      Dopo l'art. 76 è aggiunto il seguente art. 76 bis
Art. 23.      Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente art. 84 bis
Art. 24.      L'articolo 85 è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'articolo 94, primo comma, lettera c), è sostituito dal seguente
Art. 26.      L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente
Art. 27.      L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 28 ter della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito [...]
Art. 28.      L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver [...]
Art. 29.      Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come [...]
Art. 30.      L'indennità attribuita all'ufficiale di cui all'art. 27 ed a quello di cui all'art. 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, è [...]
Art. 31.      Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi [...]
Art. 32.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo [...]
Art. 33.      L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, da [...]
Art. 34.      Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal presente art. 5, o li raggiungeranno entro un [...]
Art. 35.      L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 36.      Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui [...]


§ 46.9.6a - Legge 18 febbraio 1963, n. 86.

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 25 febbraio 1963, n. 54).

 

 

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288

 

     Art. 1.

     Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate modifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonché alla gestione amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo".

 

          Art. 3.

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) non idoneità agli uffici del grado;

     d) a domanda;

     e) d'autorità;

     f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

     g) applicazione delle norme sull'avanzamento;

     h) perdita del grado".

 

          Art. 5.

     L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità:

tenente generale ispettore

anni

65

maggiore generale ispettore

"

62

colonnello

"

60

tenente colonnello

"

58

maggiore

"

56

capitano, tenente e sottotenente

"

54

     L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

     L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

     All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70".

 

          Art. 6.

     Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28 bis e 28 ter:

     "Art. 28 bis. - All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni".

     "Art. 28 ter. - L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

     L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguìto dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     All'ufficiale che, per aver superato i limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

 

          Art. 7.

     L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore

anni

62

maggiore generale ispettore

"

59

colonnello

"

57

tenente colonnello

"

55

maggiore

"

53

capitano, tenente e sottotenente

"

51

     L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

     L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

     L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

     Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".

 

          Art. 8.

     Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente art. 31 bis:

     "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 31 può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.

     Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento".

 

          Art. 9.

     Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente art. 35 bis:

     "L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera c), e dei nn. 4 e 5 del precedente art. 34, e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno dà notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale".

 

          Art. 10.

     All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:

     "Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

 

          Art. 11.

     Dopo l'art. 49 è aggiunto il seguente art. 49 bis:

     "E' istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

     a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti".

 

          Art. 12.

     Il primo e secondo comma dell'art. 54 sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente.

     Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti, rispettivamente, per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo".

 

          Art. 13.

     Il terzo comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

     "L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore".

 

          Art. 14.

     L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

maggiore generale ispettore

anni

1

colonnello

"

2

tenente colonnello

"

3

maggiore

"

3

capitano

"

4

Tenente

"

4

sottotenente

"

2

     L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e se non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore o di tenente colonnello e di tenente o di capitano".

 

          Art. 15.

     Il primo comma dell'art. 63 è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo".

 

          Art. 16.

     Il terzo comma dell'art. 65 è sostituito dal seguente:

     "Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo".

 

          Art. 17.

     L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

     "I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento.

     Detta Commissione è composta:

     a) per l'avanzamento al grado di tenente generale ispettore, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

     b) per l'avanzamento a maggiore generale ispettore, dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

     c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da due maggiori generali ispettori e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

     Nelle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere b) e c) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

     La Commissione di avanzamento di cui alla lettera a) è convocata dal Ministro; quelle di cui alle lettere b) e c) sono convocate dal Sottosegretario di Stato.

     I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri nella Commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nella Commissione di cui alla lettera c)".

 

          Art. 18.

     Il secondo comma dell'art. 68 è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali ai quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento".

 

          Art. 19.

     Il secondo comma dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

     "Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:

     A) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

     B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

     C) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

     D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".

 

          Art. 20.

     L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

     "Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.

     Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

     Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti su apposito elenco in ordine di ruolo.

     L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma".

 

          Art. 21.

     All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, può chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'art. 31.

     Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 65, ultimo comma".

 

          Art. 22.

     Dopo l'art. 76 è aggiunto il seguente art. 76 bis:

     "All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 76 della presente legge".

 

          Art. 23.

     Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente art. 84 bis:

     "L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 49 bis, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo.

     Lo stesso ufficiale può conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Può conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisca dell'assegno di superinvalidità.

     L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

     L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione".

 

          Art. 24.

     L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.

     Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'art. 48".

 

          Art. 25.

     L'articolo 94, primo comma, lettera c), è sostituito dal seguente:

     "c) dai marescialli di 1a classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma dell'art. 33 della stessa legge".

 

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39.

 

          Art. 26.

     L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualità di sottufficiali.

     Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

     Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve frequentare, con profitto, un apposito corso di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza al quale è ammesso mediante concorso per esame.

     I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente".

     E' abrogato l'art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 27.

     L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 28 ter della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato dall'art. 42, primo comma della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

 

          Art. 28.

     L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, può far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'art. 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

     Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal Collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.

 

          Art. 29.

     Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come servizio, agli effetti della pensione, limitatamente alla eventuale differenza fra il periodo di tempo indicato dall'art. 42, primo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, ed il periodo di sei anni stabilito dal primo comma dell'art. 28 bis della medesima legge.

     All'ufficiale che usufruisce del trattamento economico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è riconosciuto, ai fini del servizio pensionabile, il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, limitatamente alla differenza tra il periodo di otto anni previsto dal succitato art. 42 ed il periodo di cinque anni già computato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

 

          Art. 30.

     L'indennità attribuita all'ufficiale di cui all'art. 27 ed a quello di cui all'art. 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, è computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

 

          Art. 31.

     Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di "tenente generale ispettore".

 

          Art. 32.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente art. 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.

 

          Art. 33.

     L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del Collegio medico legale e, se riconosciuto idoneo, continua a rimanere in servizio permanente.

     L'accertamento sanitario di cui al primo comma deve essere richiesto dall'ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza di tale disposizione comporta la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale ed il suo collocamento nel congedo assoluto.

     L'ufficiale di cui al primo comma, che non sia riconosciuto idoneo, cessa dal servizio permanente alla data dell'accertamento sanitario ed è collocato, a seconda della idoneità fisica, nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'art. 28 bis della legge 29 marzo 1956, n. 288.

 

          Art. 34.

     Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal presente art. 5, o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza aver compiuto vent'anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento di tale anzianità.

 

          Art. 35.

     L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 36.

     Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l'art. 14 della presente legge.

 

 

Tabella

     (Omissis)