§ 46.8.20g - Legge 18 dicembre 1952, n. 2990.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/12/1952
Numero:2990


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente art. 2
Art. 2.      Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini [...]
Art. 3.      La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 [...]


§ 46.8.20g - Legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

(G.U. 13 gennaio 1953, n. 9).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente art. 2.

 

          Art. 2.

     Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

 

          Art. 3.

     La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.