§ 46.9.50 - Legge 29 marzo 1956, n. 288 .
Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:29/03/1956
Numero:288


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno
Art. 4.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, [...]
Art. 5.      Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le [...]
Art. 6.      Al questore compete
Art. 7.      La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di [...]
Art. 8.      Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in
Art. 9.      Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica
Art. 10.      L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso
Art. 11.      Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria
Art. 12.      L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato
Art. 13.  [4]
Art. 14.      L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato
Art. 15.      L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 15 bis.  [6]
Art. 16.      L'aspettativa decorre dalla data fissata del decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura
Art. 17.      Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo
Art. 18.  [7]
Art. 19.      Il periodo trascorso in aspettativa non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio
Art. 20.      La sospensione dell'impiego può essere disposta
Art. 21.      L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei fatti stessi, essere [...]
Art. 22.      La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa richiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo [...]
Art. 23.      Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena [...]
Art. 24.      La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche [...]
Art. 25.      L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause
Art. 26.  [9]
Art. 27.      L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa [...]
Art. 28.      Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dall'art. 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o [...]
Art. 28 bis.  [10]
Art. 28 ter.  [11]
Art. 29.      L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva od [...]
Art. 30.      L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è tolto dal servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione [...]
Art. 31.  [12]
Art. 31 bis.  [13]
Art. 32.      L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio [...]
Art. 33.      L'ufficiale in servizio permanente non può contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato
Art. 34.      Il grado si perde per una delle seguenti cause
Art. 35.      La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica
Art. 35 bis.  [14]
Art. 36.      Può essere reintegrato nel grado a domanda
Art. 37.      Ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le norme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo [...]
Art. 38.      L'ufficiale in congedo può trovarsi
Art. 39.      L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado
Art. 40.      L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari o penali
Art. 41.      La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono [...]
Art. 42.      La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda [...]
Art. 43.      L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi [...]
Art. 44.      La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla presente [...]
Art. 45.      L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età
Art. 46.      L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado
Art. 47.      All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennità speciale, ai sensi dell'art. 48, una indennità annua lorda non riversibile [...]
Art. 48.      All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato
Art. 49.      Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 49 bis.  [17]
Art. 50.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 51.      L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni [...]
Art. 52.      La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta
Art. 53.      L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, è deferito al [...]
Art. 54.      Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della [...]
Art. 55.      Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'art. 52
Art. 56.      Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; evita quindi gli altri membri a fare altrettanto
Art. 57.      Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno [...]
Art. 58.      Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita, anche a sfavore
Artt. 59. – 84 bis.  [21].
Art. 85.  [22]
Art. 86.      Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un [...]
Art. 87.      Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli articoli 47 e [...]
Art. 88.      Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo [...]
Art. 89.      Con decreto del Ministro per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere riammessi nel servizio permanente gli ufficiali che, [...]
Art. 90.      L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite [...]
Art. 91.      Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorità che ebbe ad [...]
Art. 92.      Ai concorsi eventualmente già banditi ed alle conseguenti promozioni si applicheranno le precedenti norme, limitatamente alla copertura dei posti effettivamente vacanti [...]
Art. 93.      Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui [...]
Art. 94.      La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio [...]
Art. 95.      L'avanzamento del sottotenente maestro direttore della banda ha luogo con le norme contenute nell'art. 11 della leggo 26 gennaio 1942, n. 39, e nell'art. 1 del decreto [...]
Art. 96.      Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e nel decreto legislativo 9 [...]
Art. 97.      Alla copertura della spesa, prevista in lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 46.9.50 - Legge 29 marzo 1956, n. 288 [1] .

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 26 aprile 1956, n. 101)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [2]

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo.

 

          Art. 2. [3]

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.

     Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.

     Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.

     Agli stessi, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonchè dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.

 

          Art. 5.

     Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.

 

          Art. 6.

     Al questore compete:

     l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonchè l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina;

     l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;

     la facoltà di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.

     I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.

     Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.

     Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.

 

          Art. 7.

     La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

     Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

 

Titolo II

 

STATO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 8.

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:

     ufficiali in servizio permanente;

     ufficiali in congedo;

     ufficiali in congedo assoluto.

     Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.

     Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

 

          Art. 9.

     Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

     L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

     Per anzianità assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

 

          Art. 10.

     L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

 

          Art. 11.

     Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria.

 

          Art. 12.

     L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

     1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale;

     3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

     4) in aspettativa per motivi privati;

     5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

     La detrazione di anzianità di cui al primo comma o corrispondente al periodo di tempo in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle posizioni sopra indicate.

 

Capo II

 

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 13. [4]

     Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente sono [5] :

     a) servizio effettivo;

     b) a disposizione;

     c) aspettativa;

     d) sospensione dall'impiego.

 

          Art. 14.

     L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato.

 

          Art. 15.

     L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) prigionia di guerra;

     b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

     c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

     d) motivi privati.

     L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere b) e c); soltanto a domanda per cause di cui alla lettera d).

     Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera d), la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

     Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

 

          Art. 15 bis. [6]

     La posizione di "a disposizione" è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

     L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione e per ogni altra necessità di servizio.

     L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito in tale posizione ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

     All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

 

          Art. 16.

     L'aspettativa decorre dalla data fissata del decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

     L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

 

          Art. 17.

     Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

     Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

     Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 19.

     Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 27.

     Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

 

          Art. 18. [7]

     L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

     E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

 

          Art. 19.

     Il periodo trascorso in aspettativa non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.

     L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale può essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non può superare il limite indicato nel comma precedente.

     L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio.

     I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto ministeriale.

 

          Art. 20.

     La sospensione dell'impiego può essere disposta:

     a) per motivi precauzionali;

     b) per motivi disciplinari;

     c) a seguito di condanna penale.

     La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

 

          Art. 21.

     L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei fatti stessi, essere sospeso in via precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione deve essere sempre disposta quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

     Se il procedimento penale è definito con sentenza, la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quando però, da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimento disciplinare di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

     La sospensione dall'impiego è pure revocata quando l'ufficiale non venga sottoposto al procedimento penale o disciplinare ovvero quando quest'ultimo non dia luogo a provvedimento disciplinare di stato.

     Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari, nel relativo periodo viene computato anche quello della precedente sospensione precauzionale e l'eventuale eccedenza è revocata.

     L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre il biennio è considerato in soprannumero dagli organici per tutto il tempo della ulteriore durata della sospensione.

 

          Art. 22.

     La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa richiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

 

          Art. 23.

     Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

 

          Art. 24.

     La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche la durata.

 

          Art. 25.

     L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) non idoneità agli uffici del grado;

     d) a domanda;

     e) d'autorità;

     f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

     g) applicazione delle norme sull'avanzamento;

     h) perdita del grado [8] .

     Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento è disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.

 

          Art. 26. [9]

     L'ufficiale che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età cessa dal servizio permanente ed è collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità:

tenente generale ispettore anni 65

maggiore generale ispettore anni 62

colonnello anni 60

tenente colonnello anni 58

maggiore anni 56

capitano, tenente e sottotenente anni 54.

     L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

     L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

     All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

 

          Art. 27.

     L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

     Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata od aggravata per causa di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata, o di guerra, o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposizioni in vigore. Se l'infermità non proviene da causa di servizio:

     a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle disposizioni in vigore;

     b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici in servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

 

          Art. 28.

     Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dall'art. 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo.

     Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

     Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 28 bis. [10]

     All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 28 ter. [11]

     L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

     L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguìto dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     All'ufficiale che, per aver superato i limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1620.

 

          Art. 29.

     L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva od in congedo assoluto.

     Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Qualora si tratti di ufficiale generale, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

 

          Art. 30.

     L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è tolto dal servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione del provvedimento che lo riguarda.

     Dalla data di cessazione dal servizio sono corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

     All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 27, secondo comma.

 

          Art. 31. [12]

     L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore anni 62

maggiore generale ispettore anni 59

colonnello anni 57

tenente colonnello anni 55

maggiore anni 53

capitano, tenente e sottotenente anni 51.

     L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

     L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

     L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

     Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

 

          Art. 31 bis. [13]

     L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell'art. 31 può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.

     Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

 

          Art. 32.

     L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio utile, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella riserva. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il 30° giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

     Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

     All'ufficiale collocato nella categoria della riserva si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dall'art. 27; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 27.

 

          Art. 33.

     L'ufficiale in servizio permanente non può contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato.

     Qualora contragga matrimonio senza tale assenso, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva e si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dall'art. 27.

 

          Art. 34.

     Il grado si perde per una delle seguenti cause:

     1) dimissioni volontarie:

     l'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può dimettersi dal grado finchè conservi l'idoneità al servizio nella riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui sia indetta la mobilitazione totale o parziale delle Forze armate dello Stato;

     2) dimissioni di autorità:

     a) per interdizione civile o per riabilitazione civile;

     b) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;

     c) per decisione del Ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso in cui l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale e nel caso in cui, dopo la condanna, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 21 del Codice medesimo, la decisione ministeriale viene adottata quando l'ufficiale ne viene dimesso;

     3) cancellazione dai ruoli:

     a) per perdita della cittadinanza;

     b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado di altra forza armata;

     c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di Stati esteri;

     4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio del Consiglio di disciplina;

     5) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, essa importi la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 del Codice medesimo.

 

          Art. 35.

     La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

     Essa decorre:

     dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e c), 3), lettera a), e 4) dell'art. 34;

     dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2), lettera a), e 5) dell'art. 34;

     dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3), lettere b) e c), dell'articolo stesso.

 

          Art. 35 bis. [14]

     L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera c), e dei nn. 4 e 5 del precedente art. 34, e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro per l'interno dà notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale.

 

          Art. 36.

     Può essere reintegrato nel grado a domanda:

     1) l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado, per una delle cause indicate al n. 2), lettere a) e b), e n. 3), lettera a), dell'art. 34 quando le cause stesse siano venute a mancare;

     2) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4) dell'art. 34 quando abbia conservata ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     3) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5) dell'art. 34 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.

     La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

 

          Art. 37.

     Ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le norme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico.

     Per l'attribuzione della qualifica di 1 capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [15] .

 

Capo III

 

UFFICIALI IN CONGEDO

 

          Art. 38.

     L'ufficiale in congedo può trovarsi:

     a) in congedo illimitato;

     b) in servizio temporaneo;

     c) sospeso dalle funzioni del grado.

 

          Art. 39.

     L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

     L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro per il tesoro.

     L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto siano applicabili.

 

          Art. 40.

     L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari o penali.

     La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili.

     La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

 

          Art. 41.

     La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti.

     L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere alla ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 48.

 

          Art. 42.

     La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età, o della idoneità.

     Salvo il disposto dall'art. 45 l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute previ accertamenti sanitari.

     Può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.

 

          Art. 43.

     L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 42 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

     Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

 

          Art. 44.

     La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in cago di speciali esigenze dei servizi di polizia.

 

          Art. 45.

     L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

generale anni 70

colonnello anni 68

tenente colonnello anni 66

maggiore anni 65 [16]

capitano, tenente e sottotenente anni 62.

     L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di età indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.

 

          Art. 46.

     L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

 

          Art. 47.

     All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennità speciale, ai sensi dell'art. 48, una indennità annua lorda non riversibile nella misura e con modalità stabilite nell'art. 67 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 48.

     All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

     nell'ausiliaria per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento;

     nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 26 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio,

     compete per un periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 47, una indennità speciale annua nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 68 della legge sullo stato negli ufficiali dell'Esercito.

     L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

     Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità di cui al citato art. 68 è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

 

          Art. 49.

     Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 49 bis. [17]

     E' istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

     a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti.

 

Titolo III

 

DISCIPLINA

 

          Art. 50.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell'art. 20;

     b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera, c) dell'art. 38;

     c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.

 

          Art. 51.

     L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 50.

     L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

     L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, in quanto applicabili.

 

          Art. 52.

     La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:

     a) al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;

     b) al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello.

     Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta.

     L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

 

          Art. 53.

     L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, è deferito al Consiglio di disciplina.

     Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara se l'ufficiale sia o meno meritevole di conservare il grado.

     Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si presenta, il Consiglio procede in sua assenza.

 

          Art. 54.

     Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente [18] .

     Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti, rispettivamente, per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo [19] .

     Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°.

     Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore.

 

          Art. 55.

     Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'art. 52.

     Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

     Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

 

          Art. 56.

     Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; evita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

     Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

 

          Art. 57.

     Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

     Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

     a) legge l'ordine di convocazione;

     b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

     c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

     d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

     Il presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

     II giudicando può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

     La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.

     Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

     Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

     Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

     Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

     "Il... è meritevole di conservare il grado ?"

     La votazione è segreta; il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

     Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio.

     Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

     I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

 

          Art. 58.

     Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita, anche a sfavore.

     L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

 

Titolo IV

 

AVANZAMENTO [20]

 

          Artt. 59. – 84 bis. [21].

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 85. [22]

     Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39,che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.

     Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'art. 48.

 

          Art. 86.

     Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneità o dell'età, con decorrenza dalla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo.

     Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o più anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, semprechè siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di età stabiliti per la permanenza nella riserva.

     Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di età predetto sono collocati in congedo assoluto.

 

          Art. 87.

     Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli articoli 47 e 48 viene corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o limitatamente al periodo di tempo occorrente per il compimento degli otto anni computati con le norme contenute nell'articolo precedente, ovvero fino al compimento dell'età di 65 anni qualora allo scadere degli otto anni non abbiano compiuto tale età.

 

          Art. 88.

     Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

 

          Art. 89.

     Con decreto del Ministro per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere riammessi nel servizio permanente gli ufficiali che, essendo stati collocati in congedo per raggiungimento dei limiti di età previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non abbiano ancora raggiunto i nuovi, maggiori limiti di età, previsti dall'art. 26.

     Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai predetti ufficiali che vengano riammessi nel servizio permanente non dà diritto a corresponsione di arretrati, ma è valutabile ai successivi fini giuridici ed economici.

     Gli ufficiali riammessi in servizio permanente andranno a riprendere in ruolo il posto che avrebbero conservato se fossero rimasti in servizio.

 

          Art. 90.

     L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.

 

          Art. 91.

     Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.

 

          Art. 92.

     Ai concorsi eventualmente già banditi ed alle conseguenti promozioni si applicheranno le precedenti norme, limitatamente alla copertura dei posti effettivamente vacanti alla data di pubblicazione delle graduatorie.

 

          Art. 93.

     Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dall'art. 62.

 

          Art. 94.

     La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art. 66:

     a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;

     b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado;

     c) dai marescialli di 1 classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma dell'art. 33 della stessa legge [23] .

     Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

     1) non aver superato all'atto della domanda l'età di anni 61;

     2) aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;

     3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;

     4) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo.

     I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali.

     Ad essi non compete la speciale indennità di cui all'art. 48.

 

          Art. 95.

     L'avanzamento del sottotenente maestro direttore della banda ha luogo con le norme contenute nell'art. 11 della leggo 26 gennaio 1942, n. 39, e nell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553.

 

          Art. 96.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

          Art. 97.

     Alla copertura della spesa, prevista in lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'interno per l'esercizio 1955-56.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'articolo unico della L. 30 giugno 1959, n. 488.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 77 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366.

[5]  Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 803.

[6]  Articolo inserito dall'art. 76 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[10]  Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[11]  Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[13]  Articolo aggiunto dall'art. 8 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[14]  Articolo inserito dall'art. 9 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[16]  Il limite di età è stato modificato dall'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 803.

[17]  Articolo inserito dall'art. 11 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[20]  Il titolo IV, artt. da 59 a 84 bis, è stato abrogato dall'art. 82 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366.

[21]  Il titolo IV, artt. da 59 a 84 bis, è stato abrogato dall'art. 82 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 24 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.

[23]  Lettera così sostituita dall'art. 25 della L. 18 febbraio 1963, n. 86.