§ 46.9.14 - D.Lgs. 28 giugno 1946, n. 14 .
Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:28/06/1946
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di [...]
Art. 2.      Le promozioni previste dall'articolo precedente sono conferite con decreto motivato del Ministro per l'interno su circostanziata e documentata proposta da formularsi, [...]
Art. 3.      Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente [...]
Art. 4.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 46.9.14 - D.Lgs. 28 giugno 1946, n. 14 [1].

Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.

(G.U. 10 luglio 1946, n. 152)

 

 

     Art. 1.

     Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti colonnelli ed i colonnelli, i quali si siano esposti od abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozioni per merito straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi.

 

          Art. 2.

     Le promozioni previste dall'articolo precedente sono conferite con decreto motivato del Ministro per l'interno su circostanziata e documentata proposta da formularsi, non oltre sei mesi dai fatti che la promuovano, dai capi servizio dei funzionari ed ufficiali anzidetti e previo parere rispettivamente del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, per i funzionari, e della Commissione di avanzamento per gli ufficiali.

     Una nuova promozione per merito straordinario allo stesso funzionario od ufficiale non può essere concessa se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

 

          Art. 3.

     Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente alla data dell'8 settembre 1943 e posseggano i richiesti requisiti, possono essere conferite promozioni per merito straordinario con le modalità stabilite nel precedente art. 2, su proposta da formularsi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     Per i funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza residenti in provincie ancora sottoposte all'amministrazione del Governo Militare Alleato, tali proposte dovranno essere formulate entro sei mesi dalla data di restituzione delle provincie stesse all'amministrazione del Governo Italiano.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342. Le disposizioni contenute nel presente decreto che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella legge stessa sono abrogate per effetto dell’art. 96 della L. 29 marzo 1956, n. 288.