§ 46.8.25b - Legge 27 febbraio 1958, n. 295.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/02/1958
Numero:295


Sommario
Art. 1.      Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti [...]
Art. 2.      L'art. 11 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 12 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Nell'art. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente
Art. 5.      Nell'art. 39, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 6.      Nell'art. 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente
Art. 7.      Nell'art. 65, è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      Nell'art. 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente
Art. 9.      Dell'art. 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente
Art. 10.      Nell'art. 98, il quarto comma è sostituito dal seguente
Art. 11.      Alla fine dell'art. 101 sono aggiunta le seguenti parole
Art. 12.      Nell'art. 120, il secondo comma è sostituito dal seguente
Art. 13.      Nell'art. 144, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 14.      Nell'art. 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti
Art. 15.      Nell'art. 159, è aggiunto il seguente comma
Art. 16.      Nell'art. 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente
Art. 17.      Nell'art. 190, è aggiunto il seguente comma
Art. 18.      Nell'art. 195 è aggiunto il seguente comma
Art. 19.      Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche
Art. 20.      Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche
Art. 21.      Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche
Art. 22.      L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a [...]
Art. 23.      Le disposizioni del secondo comma dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, non si applicano agli [...]
Art. 24.      Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per [...]
Art. 25.      Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria [...]
Art. 26.  [2]
Art. 27.      In deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato all'art. 3 della presente legge, le aliquote di ruolo degli [...]
Art. 28.      Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le [...]
Art. 29.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 17 ha effetto dal 22 dicembre 1955


§ 46.8.25b - Legge 27 febbraio 1958, n. 295. [1]

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 14 aprile 1958, n. 90).

 

 

Capo I

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

     Art. 1.

     Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 21.

 

          Art. 2.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".

 

          Art. 3.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

     a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze Armate;

     b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a);

     c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

     La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

     Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado si tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

     Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti".

 

          Art. 4.

     Nell'art. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso".

 

          Art. 5.

     Nell'art. 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonchè gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo".

     Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

     "Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48".

 

          Art. 6.

     Nell'art. 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso".

 

          Art. 7.

     Nell'art. 65, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio Permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64".

 

          Art. 8.

     Nell'art. 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge allo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta".

 

          Art. 9.

     Dell'art. 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta".

 

          Art. 10.

     Nell'art. 98, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi delle prime vacanze".

 

          Art. 11.

     Alla fine dell'art. 101 sono aggiunta le seguenti parole:

     "ovvero, ai sensi dell'art. 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità".

 

          Art. 12.

     Nell'art. 120, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono peraltro gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'art. 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo".

 

          Art. 13.

     Nell'art. 144, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960".

 

          Art. 14.

     Nell'art. 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     Gli ufficiali dell'esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello.

     "Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

     tenente colonnello: cinque anni;

     maggiore: otto anni;

     capitano: dieci anni".

 

          Art. 15.

     Nell'art. 159, è aggiunto il seguente comma:

     "Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art. 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nella stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento".

 

          Art. 16.

     Nell'art. 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento".

 

          Art. 17.

     Nell'art. 190, è aggiunto il seguente comma:

     "Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'art. 47".

 

          Art. 18.

     Nell'art. 195 è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento".

 

          Art. 19.

     Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

     Quadro II. -Ruolo dell'Arma dei carabinieri.

     Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello:

     la cifra "2" è sostituita come segue: "2 o 3";

     è aggiunta l'indicazione della nota (9) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno".

     Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

     la cifra "6" è sostituita come segue: "6 o 7";

     è aggiunta l'indicazione della nota (r) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno".

     "In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8".

     Quadro IX. -Ruolo del Servizio automobilistico.

     Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente".

     Quadro X. -Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici).

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: "due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità".

     Quadro XIV. -Ruolo del Servizio di amministrazione.

     Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente".

     Quadro XV. -Ruolo del Servizio veterinario.

     Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente".

     In calce alla tabella, il testo della nota (d) è sostituito dal seguente: Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65".

 

          Art. 20.

     Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

     Quadro I. -Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore.

     In calce al quadro, il testo della nota (2) è sostituito dal seguente:

     "La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando".

     Quadro VII. -Ruolo medici del Corpo sanitario.

     Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

     "(o-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati".

     "(q-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati".

     In calce alla tabella, la nota (9) è così modificata:

     "(9) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno.

     Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono nove"

 

          Art. 21.

     Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

     Quadro I. -Ruolo naviganti normale.

     Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

     "Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore".

     Quadro III. -Ruolo servizi.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

     "quattro anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico".

     Quadro IV. -Ruolo specialisti.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

     "due anni in reparti di impiego o in reparti tecnici".

     Quadro V. -Ruolo ingegneri - categoria ingegneri.

     Alla colonna 3, in corrispondenza, del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente:

     "Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

     tre anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento;

     tre anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;

     tre anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

     Superare gli esami".

     Quadro VI. -Ruolo ingegneri - categoria geofisici.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: "tre anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami".

     Quadro VII. -Ruolo assistenti tecnici - categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: "due anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e negli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado".

     Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: "o incarico equipollente".

     Quadro VIII. -Ruolo assistenti tecnici - categoria assistenti di meteorologia.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: "due anni in un centro meteorologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado".

     Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: "incarico equipollente".

     Quadro IX. -Ruolo commissariato.

     Quadro X. -Ruolo amministrazione.

     Quadro XI. -Ruolo ufficiali medici.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzione specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente". Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a due e a tre anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a due anni per i tenenti del quadro XI.

     Quadro IX. -Ruolo commissariato.

     Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (u), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

     "(u) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo".

     Quadro XI. -Ruolo ufficiali medici.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo a sostituito dal seguente:

     "due anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore".

     Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

     "due anni in servizio sanitario di aeroporto".

 

          Art. 22.

     L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'art. 48, settimo comma, della legge 1° novembre 1955, n. 1137, perchè dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

     Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

 

          Art. 23.

     Le disposizioni del secondo comma dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.

 

          Art. 24.

     Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento del servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati "a disposizione", dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

 

          Art. 25.

     Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

 

          Art. 26. [2]

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

          Art. 27.

     In deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato all'art. 3 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

 

Capo II

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

 

          Art. 28.

     Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'art. 65, il primo comma, è sostituito dal seguente:

     "Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente".

     b) nell'art. 83, è aggiunto il seguente comma:

     "La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo".

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 17 ha effetto dal 22 dicembre 1955.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedere l’articolo unico della L. 30 giugno 1959, n. 488.