| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 31. Criminalità organizzata |
| Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
| Data: | 25/09/2026 |
| Numero: | 186 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
| Art. 2. Modifiche al codice penale |
| Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale |
| Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 |
| Art. 5. Modifiche al codice civile |
| Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 |
| Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
| Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
| Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 |
| Art. 10. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 |
| Art. 11. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 |
| Art. 12. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 |
| Art. 13. Modifica al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 novembre 2008, n. 181 |
| Art. 14. Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro |
| Art. 15. Trasmissione dei dati statistici |
| Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 31.1.225 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
(G.U. 16 ottobre 2026, n. 241)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA
Art. 2. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 240-bis, primo comma:
1) dopo le parole «325,» sono inserite le seguenti: «414-bis,»;
2) dopo le parole «635-quater,» sono inserite «635-quater.1,»;
3) dopo le parole «640-bis,» sono inserite «640-ter, secondo comma,»;
4) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il giudice dispone la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa.»;
b) dopo l'articolo 240-bis è inserito il seguente:
«Art. 240 ter. (Confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 305, 306, 316, 316-bis, 316-ter, 322-bis, 414-bis, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti puniti con pena detentiva non inferiore a quattro anni, 416-bis, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 453, 461, 493-ter, 493-quater, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-bis, 640-quater, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, dagli articoli 2635 e 2635-bis del codice civile o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, quando non è possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca dei beni o delle altre utilità dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale.
La disposizione di cui al comma che precede si applica altresì in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Nel determinare il valore dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economico e patrimoniali del condannato.»;
c) dopo l'articolo 240-ter è inserito il seguente:
«Art. 240 quater. (Confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 305, 306, 316, 316-bis, 316-ter, 322-bis, 414-bis, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti puniti con pena detentiva non inferiore a quattro anni, 416-bis, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 453, 461, 493-ter, 493-quater, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-bis, 640-quater, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, dagli articoli 2635 e 2635-bis del codice civile o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, quando deve essere disposta la confisca dei beni costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto, se l'imputato non ha la disponibilità di beni di valore equivalente, anche per interposta persona, il giudice può disporre la confisca altresì dei beni che l'imputato ha trasferito ad una persona estranea al reato al fine di sottrarli agli effetti della confisca. In questo caso, la confisca può essere disposta solo quando è accertato che il terzo estraneo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall'imputato.
La disposizione di cui al comma che precede si applica altresì in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
d) all'articolo 416, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «Quando l'associazione è finalizzata alla commissione di reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.»;
e) all'articolo 416-bis, comma 7, in fine, sono inserite le seguenti parole: «Ove la confisca non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.»;
f) all'articolo 600-septies, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 601-bis e 602, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
g) all'articolo 648-quater, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «È altresì disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.».
Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 371-bis, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le attività di cui al secondo e al terzo periodo anche al fine di individuare i beni di cui è consentita la confisca»;
b) all'articolo 430:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge.»;
2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) dopo l'articolo 536 è inserito il seguente:
«Art. 536 bis. (Disposizioni in materia di confisca per equivalente). - In tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.».
Art. 4. Modifiche al
1. Al
Art. 5. Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, approvato con
«Art. 2635 quater. (Disposizioni patrimoniali). - In deroga a quanto previsto dall'articolo 2641, terzo comma, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 2635 e 2635-bis, è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma, del codice penale.».
Art. 6. Modifiche al
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al
a) all'articolo 73, al comma 7-bis:
1) al secondo periodo, dopo le parole «non registrati» sono aggiunte le seguenti: «o delle altre cose»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 240-ter e di cui all'articolo 240-quater del codice penale»;
b) all'articolo 74, comma 7-bis, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 240-ter e di cui all'articolo 240-quater del codice penale».
Art. 7. Modifiche al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
Art. 8. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 255-bis dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
b) all'articolo 255-ter dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
c) all'articolo 259-bis:
1) dopo il primo comma è inserito il seguente: «2. Nei casi di cui al primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aggravante dell'attività d'impresa. Confisca».
Art. 9. Modifiche al
1. Al
«Art. 24 bis. (Correlazione temporale della confisca). - 1. Ai fini dell'applicazione della confisca, il tribunale verifica la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
2. Il provvedimento che dispone la confisca indica specificamente la correlazione temporale di cui al comma 1.».
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA PRE-CONFISCA
Art. 10. Modifica al
1. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
a) dopo l'articolo 151 è inserito il seguente:
«Art. 151 bis. (Vendita prima della confisca). - 1. Nel caso in cui i beni sottoposti a sequestro non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e ne deve essere disposta la vendita, il giudice informa il pubblico ministero e l'interessato. L'interessato può chiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, di essere sentito. In tali casi il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale e provvede con ordinanza comunicata senza ritardo ai soggetti di cui al primo periodo.
2. Il giudice provvede senza formalità quando ricorrono ragioni di urgenza ovvero l'interessato non ha richiesto di essere sentito.
3. Nei casi in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare è trasferito alla somma ricavata dalla vendita del bene e il provvedimento di restituzione o di confisca ha ad oggetto le somme depositate ai sensi dell'articolo 153.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 127, commi 7 e 8 del codice di procedura penale, l'ordinanza con cui è disposta la vendita è appellabile a norma dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il giudice che l'ha emesso disponga diversamente con decreto motivato quando dalla vendita possa derivare grave e irreparabile danno per l'interessato.»;
b) All'articolo 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è abrogato;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito».
Art. 11. Ulteriori modifiche al
1. Al
a) all'articolo 40, il comma 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. La richiesta di vendita può essere avanzata anche dall'interessato e, in tal caso, il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario o l'Agenzia e il pubblico ministero, provvede con decreto motivato. Per quanto non stabilito, si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 40-bis. In caso di alienazione di beni immobili si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48, comma 5. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.»
b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40 bis. (Vendita prima della confisca). - 1. Nei casi di cui all'articolo 40, comma 5-ter, la richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia è comunicata all'interessato.
2. L'interessato può chiedere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione, di essere sentito e, entro i dieci giorni successivi, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
3. Il tribunale provvede senza formalità quando ricorrono ragioni di urgenza ovvero l'interessato non ha richiesto di essere sentito.
4. Nei casi in cui sia disposta la vendita, il vincolo cautelare è trasferito alla somma ricavata dalla vendita del bene, versata dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia al Fondo unico di giustizia ed ivi accantonata fino alla definitività del decreto di confisca. La confisca ha ad oggetto le somme depositate ai sensi del periodo che precede.
5. Qualora non si provveda alla confisca, è disposta la restituzione all'avente diritto dei proventi versati, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi, computati secondo quanto stabilito dal
6. Per l'impugnazione contro il provvedimento di destinazione alla vendita si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. La Corte d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato quando dalla vendita possa derivare grave e irreparabile danno per l'interessato.»
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA DI CRIPTO-ATTIVITÀ
Art. 12. Ulteriori modifiche al
1. Al
a) al comma 1, lettera e), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente «.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Agli strumenti finanziari digitali si applicano gli articoli 9 e 11 del
b) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) sulle cripto-attività, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del
Art. 13. Modifica al
1. All'articolo 2, comma 2, lett. c) del
Art. 14. Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro
1. Ai fini dell'esecuzione dei sequestri aventi ad oggetto cripto-attività di cui all'articolo 2 del
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, sono dettate specifiche disposizioni tecniche dirette a disciplinare termini e modalità per la vendita disposta, anche d'urgenza, dal giudice delle criptoattività sequestrate, disposizioni tecniche dirette ad individuare le modalità di attuazione del servizio, i requisiti delle infrastrutture digitali funzionali alla gestione dello stesso e sono stabilite le misure di sicurezza, nonchè le specifiche tecniche necessarie a garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità delle cripto-attività sequestrate di cui all'articolo 2 del
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15. Trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;
e) il numero delle richieste di provvedimenti di sequestro da eseguire in un altro Stato membro;
f) il numero delle richieste di provvedimento di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
g) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;
h) il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del sequestro, ove disponibile a livello centrale;
i) la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale;
j) il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale;
k) il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.