| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
| Capitolo: | 56.6 rifiuti |
| Data: | 10/02/2026 |
| Numero: | 29 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Autorità competenti |
| Art. 4. Tavolo nazionale batterie |
| Art. 5. Immissione sul mercato e libera circolazione |
| Art. 6. Autorità di notifica |
| Art. 7. Requisiti relativi all'autorità di notifica |
| Art. 8. Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità |
| Art. 9. Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate |
| Art. 10. Procedura di autorizzazione ai fini della notifica |
| Art. 11. Procedura di notifica |
| Art. 12. Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati |
| Art. 13. Lingua della dichiarazione di conformità UE |
| Art. 14. Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici |
| Art. 15. Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE |
| Art. 16. Obblighi di diligenza |
| Art. 17. Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza |
| Art. 18. Appalti pubblici verdi |
| Art. 19. Obiettivi di raccolta |
| Art. 20. Registro dei produttori |
| Art. 21. Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di [...] |
| Art. 22. Centro di coordinamento batterie |
| Art. 23. Compiti del Centro di coordinamento batterie |
| Art. 24. Comitato di vigilanza e di controllo |
| Art. 25. Responsabilità estesa del produttore |
| Art. 26. Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore |
| Art. 27. Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore |
| Art. 28. Comunicazioni all'autorità competente |
| Art. 29. Garanzia finanziaria |
| Art. 30. Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento |
| Art. 31. Punti di raccolta |
| Art. 32. Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta |
| Art. 33. Comunicazioni alla Commissione europea |
| Art. 34. Sanzioni |
| Art. 35. Disposizioni transitorie e di coordinamento |
| Art. 36. Modifica all'allegato V al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 |
| Art. 37. Abrogazioni |
| Art. 38. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 39. Entrata in vigore |
§ 56.6.523 - D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
(G.U. 6 marzo 2026, n. 54)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana:
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal
2. Il presente decreto si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del
a) «Regolamento»: il
b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del
c) «statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 13.
Art. 3. Autorità competenti
1. L'autorità di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformità, è il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorità competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorità di notifica, III e IV del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolge altresì le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
3. L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche.
4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 4. Tavolo nazionale batterie
1. È istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonchè dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA);
h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
o) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria;
p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato;
r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Tavolo di cui al presente articolo può organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.
3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 5. Immissione sul mercato e libera circolazione
1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento.
2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento è consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finchè non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone.
4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.
Capo II
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
Art. 6. Autorità di notifica
1. L'autorità di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è responsabile della notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Art. 7. Requisiti relativi all'autorità di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nonchè l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Regolamento e dei seguenti criteri:
a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitare di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnare a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Art. 8. Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità
1. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione è fissato in 2.500.000 euro.
2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo di diritto pubblico.
Art. 9. Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate
1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.
Art. 10. Procedura di autorizzazione ai fini della notifica
1. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e della relativa notifica, nonchè il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformità al Regolamento e al
2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualità di terzi, compiti della valutazione di conformità al Regolamento è rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 da parte delle autorità coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, nonchè i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonchè di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonchè i termini, le modalità di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 11. Procedura di notifica
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 12. Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati
1. Contro le decisioni degli organismi notificati può essere proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da ACCREDIA.
2. Ciascun organismo notificato definisce le modalità di gestione dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
Capo III
Obblighi degli operatori economici
Art. 13. Lingua della dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, è tradotta in lingua italiana.
Art. 14. Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici
1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana.
2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale.
4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.
Art. 15. Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.
2. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Art. 16. Obblighi di diligenza
1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività, al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.
2. L'autorità competente in materia di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del
3. Qualora l'autorità di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformità e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni. Acquisite le osservazioni, l'autorità di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformità.
4. Se la non conformità permane e non vi sono altri mezzi efficaci per porvi fine, l'autorità di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e può disporre il ritiro o il richiamo delle stesse.
Art. 17. Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicità agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.
3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:
a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalità di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;
b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;
c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilità e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.
4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.
5. Le autorità di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformità agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'impresa.
6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.
Capo IV
Appalti pubblici verdi
Art. 18. Appalti pubblici verdi
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al
Capo V
Gestione dei rifiuti di batterie
Art. 19. Obiettivi di raccolta
1. I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:
a) 63 per cento entro il 31 dicembre 2027;
b) 73 per cento entro il 31 dicembre 2030.
2. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.
3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
a) 51 per cento entro il 31 dicembre 2028;
b) 61 per cento entro il 31 dicembre 2031.
4. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento.
5. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.
Art. 20. Registro dei produttori
1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del capo VIII del Regolamento, è istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del
2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalità operative di funzionamento.
3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonchè ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito internet dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonchè sul portale del Registro nazionale dei produttori.
5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del
6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento è presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori già iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al
7. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorità competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del
8. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, può rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie è pubblicato nel sito internet del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla
9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, può immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attività (ATECO) che lo individua come tale, nonchè il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, è la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato.
10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del
11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore può adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce.
12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.
13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonchè le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente.
14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto.
15. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.
16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del
17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorità competente può chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie.
18. L'autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.
19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione.
20. Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorità competente provvede affinchè i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei produttori, abbiano accesso mediante interoperabilità e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni relative all'iscrizione nel Registro. Lo standard dell'accordo operativo viene pubblicato nel portale del Registro.
Art. 21. Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento
1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorità competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.
2. Il Registro dei produttori di batterie è uniformato alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.
3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.
4. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 sulla base delle comunicazioni dei produttori;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.
Art. 22. Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del
2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformità allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non già aderenti al Centro di coordinamento alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai sensi dell'articolo 27 costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.
3. In caso di mancata adesione, l'autorità competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.
5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.
Art. 23. Compiti del Centro di coordinamento batterie
1. Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformità con gli accordi previsti dal presente decreto.
2. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il compito di:
a) definire modalità omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento;
b) fornire, se richiesto, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalità di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;
c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno;
e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;
g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio;
h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;
i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento;
l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del
m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione collettivi e individuali;
n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui alla lettera m);
o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro di cui all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto;
p) fornire all'autorità competente tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 e collaborare con la stessa ai fini della verifica dei dati comunicati;
q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie, per quanto di competenza;
r) collaborare, ove necessario, con l'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
s) fornire supporto, ove necessario, all'autorità competente nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;
t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'articolo 178-quater, comma 8, del
3. Il Centro di coordinamento batterie può stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non può compromettere le attività del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.
4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo è volto a stabilire le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.
6. Il Centro di coordinamento batterie può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi e altri soggetti esterni purchè venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Art. 24. Comitato di vigilanza e di controllo
1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;
b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilità o meno del presente decreto;
c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze.
2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attività ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attività dell'ISPRA di cui agli articoli 20 e 21, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attività, nonchè i termini e le modalità di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.
Art. 25. Responsabilità estesa del produttore
1. Sui produttori grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.
2. È considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione.
3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.
4. Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.
5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinchè tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.
6. Il produttore versa un contributo finanziario, determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del
a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati;
b) i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento;
c) i costi di fornitura delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le previsioni dell'articolo 74 del Regolamento;
d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento.
7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, lettere a), c), e d), del Regolamento.
8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.
9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinchè vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Regolamento.
Art. 26. Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore
1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata di un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
a) rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;
b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;
d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;
e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 61 del Regolamento;
f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo individuale agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
3. Il riconoscimento è concesso solo se è dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento.
4. Il riconoscimento da parte dell'autorità competente avviene entro novanta giorni, dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.
5. L'autorità competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorità competente con il supporto di ISPRA.
6. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie.
7. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorità competente, all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonchè, entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima società del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attività svolte come sistema individuale. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del
8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda.
9. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformità allo statuto di quest'ultimo.
10. I sistemi individuali trasmettono all'autorità competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d), del Regolamento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.
12. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del
13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorità competente e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni.
14. L'autorità competente può decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.
Art. 27. Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore
1. I produttori che non adempiono agli obblighi derivanti dal Regolamento mediante un sistema individuale adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilità estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici, come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
3. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinchè tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.
4. Ciascun sistema collettivo garantisce che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:
a) siano modulati conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 178-ter, comma 3, lettera b), e 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152;
b) siano modulati almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto di riciclato nella fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;
c) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.
5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.
6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro di coordinamento batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 2, lettera d), del
a) il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie;
b) le efficienze di riciclaggio;
c) i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori che hanno aderito al sistema collettivo;
d) le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti selezionati conformemente al comma 7.
7. I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.
8. I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.
9. Ai fini di cui al comma 3, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il 3 per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo può essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorità competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorità competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti.
10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.
11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.
12. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di batterie da gestire.
13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy approva lo statuto-tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17.
14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del
15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.
16. L'autorità competente può revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.
17. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione dello statuto-tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del
18. I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19.
19. Unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono all'autorità competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;
b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento;
d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;
e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti e le condizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, in quanto applicabili al sistema;
f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo collettivo agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
20. Lo statuto è approvato nei successivi centoventi giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione è subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attività di verifica si concludono entro novanta giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed è condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro dei produttori di batterie o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22.
21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi centoventi giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi centottanta giorni, verificano la conformità dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attività.
22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attività di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonchè, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del
23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche.
24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del
25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
26. I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del
27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.
Art. 28. Comunicazioni all'autorità competente
1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento.
3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonchè i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie può comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle già in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilità.
4. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del
Art. 29. Garanzia finanziaria
1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.
2. La garanzia è prestata dal singolo produttore nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della
3. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza.
Art. 30. Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla
Art. 31. Punti di raccolta
1. I punti di raccolta istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del
2. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma degli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), e 60, paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
3. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per censire i punti di raccolta di cui al comma 2. I DDT di cui al comma 2 sono conservati dai punti di raccolta ai fini della comunicazione annuale al Centro di coordinamento batterie dei relativi dati.
4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2.
5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del
6. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), 60, paragrafo 2, lettera a), e 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere, rispettivamente, rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o a una convenzione con lo stesso.
Art. 32. Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta
1. La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, è assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie.
2. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.
Art. 33. Comunicazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.
Capo VI
Sanzioni
Art. 34. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del
a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;
b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo prescritto, ovvero con simbolo non conforme;
c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 7;
d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, del Regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del
a) le non conformità formali di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento;
b) le non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:
a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22;
b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22, comma 4;
c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;
g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del Regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del
a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;
b) in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio;
c) in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato;
d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal 18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità;
e) in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità;
f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:
a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di competenza;
b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente decreto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto di batteria, il distributore che:
a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato;
c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro.
7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del
8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e 259-ter del
9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonchè per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del
10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario alla spesa, per le finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del restante 50 per cento alle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni.
11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente, nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della
a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate;
b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione;
c) entità del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35. Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalità previste dal
2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalità previste dal
3. I sistemi individuali già esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalità previste dal
4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 è interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del
5. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6.
6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.
8. All'articolo 184-ter, comma 4, del
Art. 36. Modifica all'allegato V al
1. All'allegato V al
«19. Batterie e rifiuti di batterie.
-
Art. 37. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento;
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento;
c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento;
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto.
Art. 38. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato I
(articoli 20 e 21)
PARTE A
Modalità di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Produttori.
1) La domanda di registrazione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro dei produttori attraverso un proprio rappresentante autorizzato, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante autorizzato.
2) La domanda di registrazione è trasmessa esclusivamente per via telematica. Il modulo di registrazione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante autorizzato.
3) All'atto della domanda di registrazione il produttore indica:
a) i dati di cui all'articolo 55, comma 3, del Regolamento;
b) la data della domanda di registrazione;
c) la modalità (forma individuale o collettiva) con cui il produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa.
4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di registrazione.
PARTE B
Modalità di registrazione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto. Sistemi collettivi.
1) La domanda di registrazione deve essere effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.
2) La domanda di registrazione è presentata esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto della domanda di registrazione le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di batterie gestite.
4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro trenta giorni dalla data della modifica, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di registrazione.
PARTE C
Comunicazioni annuali da presentare all'autorità competente tramite il Registro produttori di batterie.
|
OGGETTO |
SOGGETTI TENUTI |
|
Quantità immesse sul mercato nell'anno precedente (in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica) |
- Produttori di batterie iscritti o rappresentante autorizzato iscritto - Sistemi di gestione se "incaricati" da produttore / rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore |
|
Quantità di rifiuti di batterie raccolti |
- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi |
|
Tasso di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore |
- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore -Sistemi di gestione collettivi |
|
Quantitativo di rifiuti raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento |
- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi |
|
Quantitativo di rifiuti raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione |
- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi |
|
Quantitativo di rifiuti raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione |
- Nel caso di sistemi individuali: produttore o rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore - Sistemi di gestione collettivi |
PARTE D
CATEGORIA Reg. 1542/2023 Codice TIPOLOGIA Pz kg
Batterie Portatili
1.1 BATTERIE ZINCO CARBONE
1.2 BATTERIE ZINCO CLORURO
1.3 BATTERIE ALCALINA
1.4 BATTERIE PRIMARIE/NON RICARICABILIAL LITIO
1.5 BATTERIE ZINCO ARIA
1.6 BATTERIE ZINCO ARGENTO
1.7 BATTERIE AL PIOMBO
1.8 BATTERIE NICHEL CADMIO
1.9 BATTERIE NICHEL IDRURI METALLICI
1.10 BATTERIE SECONDARIE/ RICARICABILI AL LITIO
1.11 ALTRO Batterie Industriali
2.1 PIOMBO
2.2 NICHEL CADMIO
2.3 LITIO
2.4 NICHEL IDRURI METALLICI
2.5 ALTRO Batterie Starting Lightning Ignition (SLI) 3.1 PIOMBO
3.2 NICHEL CADMIO
3.3 LITIO
3.4 NICHEL IDRURI METALLICI
3.5 ALTRO Batterie Light Means of Transport (LMT) 4.1 PIOMBO
4.2 NICHEL CADMIO
4.3 LITIO
4.4 NICHEL IDRURI METALLICI
4.5 ALTRO Batterie Electric Vehicle (EV) 5.1 PIOMBO
5.2 NICHEL CADMIO
5.3 LITIO
5.4 NICHEL IDRURI METALLICI
5.5 ALTRO
Allegato II
(Articolo 10)
Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui all'articolo 10, comma 3.
1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'interno.
2) L'istanza, firmata dal legale rappresentate dell'organismo di valutazione della conformità, comprende i seguenti elementi e documenti redatti in lingua italiana:
a) esplicita indicazione della normativa comunitaria di riferimento;
b) esplicita indicazione categorie di batterie e modulo/i di verifica della conformità per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione;
c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del Regolamento;
d) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;
e) indirizzo della sede legale del richiedente;
f) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato;
g) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonchè dei siti di prova nella disponibilità dell'organismo;
h) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;
i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesta la designazione;
l) manuale di qualità redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011;
m) elenco e dichiarazione di disponibilità delle norme di riferimento;
n) polizza di assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 8;
o) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attività oggetto della notifica richiesta;
p) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento.
3) Verificata la regolarità della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, se del caso, il Ministero dell'interno, provvede all'adozione del decreto di designazione di cui all'articolo 10, comma 2.