§ II.1.76 - L.R. 15 giugno 2023, n. 18.
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/06/2023
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Modalità e periodicità della pubblicazione
Art. 3.  Struttura del BURP e atti soggetti a pubblicazione
Art. 4.  Termini di pubblicazione degli atti.
Art. 5.  Struttura preposta alla gestione del Bollettino Ufficiale
Art. 6.  Consultazione e conservazione
Art. 7.  Trattamento dati personali
Art. 8.  Diposizioni di rinvio
Art. 9.  Abrogazioni


§ II.1.76 - L.R. 15 giugno 2023, n. 18.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti.

(B.U. 20 giugno 2023, n. 58)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la pubblicazione degli atti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), alla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), e alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

2. Il Bollettino ufficiale della Regione Puglia, di seguito denominato BURP, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e degli atti pubblici e privati che devono giungere con certezza a conoscenza della collettività regionale, salvo gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.

3. La Regione Puglia favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini consentendo la consultazione libera e gratuita del BURP sul sito della Regione al seguente indirizzo: https://burp.regione.puglia.it/.

 

     Art. 2. Modalità e periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti e degli avvisi nel BURP è gratuita ed è effettuata su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, rivolta alla struttura preposta alla gestione del BURP di cui all’articolo 5 della presente legge.

2. Il BURP è redatto esclusivamente in forma digitale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. Una copia analogica di ciascuno dei bollettini pubblicati anteriormente a tale data è depositata presso l’archivio della struttura regionale preposta alla gestione del BURP di cui all’articolo 5.

3. La pubblicazione degli atti nel BURP avviene in forma integrale, salvo i casi di espressa previsione normativa della pubblicazione per estratto.

4. Il BURP è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari.

 

     Art. 3. Struttura del BURP e atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURP si articola in tre sezioni i cui contenuti sono specificati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;

b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

c) le deliberazioni del Consiglio regionale;

d) le deliberazioni della Giunta regionale;

e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;

g) le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;

i) gli atti dell’amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all’ordinamento vigente;

j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d’indizione e la proclamazione dei risultati.

3. Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;

b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;

c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;

d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;

e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;

f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall’autorità giudiziaria.

4. Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;

b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;

c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;

d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;

e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

5. L’amministrazione regionale attua le disposizioni relative alla nuova struttura del BURP in sezioni di cui al presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Termini di pubblicazione degli atti.

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati nel BURP, ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto della Regione Puglia, entro e non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati nel BURP entro trenta giorni dalla trasmissione completa dell’atto alla struttura regionale preposta da parte dei soggetti interessati, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

3. È facoltà della struttura preposta alla gestione del BURP differire la pubblicazione in caso di particolari problemi tecnici, dandone comunque motivata comunicazione al soggetto richiedente a mezzo di posta elettronica certificata.

 

     Art. 5. Struttura preposta alla gestione del Bollettino Ufficiale

1. La redazione, la pubblicazione e la gestione del BURP sono di competenza di una apposita struttura della Giunta regionale.

2. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile del BURP e può delegare alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 45, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

 

     Art. 6. Consultazione e conservazione

1. Il BURP è consultabile, in forma libera e gratuita, sul sito istituzionale della Regione che garantisce l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti in esso pubblicati in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Per le edizioni del BURP relative alle annualità antecedenti alla data di entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione on line la consultazione del BURP è inoltre garantita in forma cartacea presso la struttura regionale di cui all’articolo 5. Si applica, in tali ipotesi, la disciplina regionale in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti.

3. Il processo di conservazione del BURP avviene in conformità alle previsioni normative in materia di conservazione dei documenti amministrativi così da garantirne la validità legale.

 

     Art. 7. Trattamento dati personali

1. Nella pubblicazione di atti amministrativi per finalità di pubblicità legale, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché le linee guida del Garante privacy e del Comitato europeo per la protezione dei dati, comunque nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1, le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione provvedono all’adozione di adeguate misure tecniche al fine di assicurare l’osservanza dei principi in materia di protezione dei dati personali ovvero all’oscuramento dei dati personali non pertinenti rispetto alle finalità dell’atto.

 

     Art. 8. Diposizioni di rinvio

1. Ulteriori disposizioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione del BURP che dovessero rendersi necessarie sono definite con appositi provvedimenti della struttura della Giunta regionale di cui all’articolo 5.

 

     Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 marzo 1975, n. 25 (Pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Puglia);

b) l’articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 (Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 - Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994. Proroga e integrazione).

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.