§ VI.3.34 - L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Legge regionale 11.1.1994, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994". Proroga ed integrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:12/04/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ VI.3.34 - L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

Legge regionale 11.1.1994, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994". Proroga ed integrazione.

(B.U. 13 aprile 1994, n. 61 - Suppl.).

 

Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. La tabella A) di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11.1.1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui all'annessa tabella B).

 

     Art. 3.

     1. Alla legge regionale 19.6.93, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il termine di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 28.12.93, n. 31, è prorogato al 30.6.1994, in deroga alla disposizione di cui all'art. 70 della legge regionale 4.12.1991, n. 11.

 

     Art. 5.

     1. I contratti dell'Amministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le indicazioni dell'art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica».

     2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24.12.1993, n. 537.

     3. I funzionari delegati ai centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.

     4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.

 

     Art. 6. [1]

     1. Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:

     a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

     b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);

     c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

     d) piante organiche e relative variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unità Sanitarie Locali;

     e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari;

     f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

     g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;

     h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è espressamente prevista da leggi dello stalo;

     i) decreti del Presidente o degli Assessori regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché quelle più importanti dell'Assemblea regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.

     3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.

     4. La pubblicazione è anticipata al giorno precedente se il giovedì è festivo.

     5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P. devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da stampare per ciascuno degli anni 1994 - 1995 - 1996 non può essere superiore a 3.000.

     7. E' abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

TABELLA B

 

ELENCO DI CAPITOLI RELATIVI A SPESE OBBLIGATORIE O INDEROGABILI

(art. 36 L.R. n. 17/77)

 

100% Cap. 0003040 - Compensi  per lavoro straordinario e compensi

incentivanti al personale di ruolo e non di ruolo più oneri riflessi.

 

100% Cap. 0003180 - Spese per accertamenti sanitari.

 

100% Cap. 0003220 - Spese per il vestiario al personale avente diritto.

 

100% Cap. 0003430 - Interventi sul patrimonio immobiliare,

ristrutturazione, ampliamento, manutenzione e adeguamento a norme vigenti.

 

100% Cap. 0003490 - Servizio di vigilanza, custodia, etc. degli uffici

regionali.

 

50% Cap. 0003560 - Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali.

 

100% Cap. 0003640 - Spese per l'automazione dei servizi amministrativi,

gestionali e di programmazione.

 

100% Cap. 0004120 - Spese per l'esecuzione di lavori da eseguirsi con

operai a tempo indeterminato impiegati per lavori forestali.

 

100% Cap. 0131050 - Spese per la gestione degli impianti irrigui

collettivi.

 

100% Cap. 0781040 - Spese funzionamento Centro educativo Climat. Gallipoli

(ex G.I.).

 

100% Cap. 0781080 - Spese di gestione per funzionamento comunità educative

ex ENAOLI Castellaneta e Foggia.

 

100% Cap. 0782030 - Funzionamento case di riposo ex ONPI di Bari e di San

Vito dei Normanni.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18.