§ 46.4.15 - Legge 6 marzo 1968, n. 219.
Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:06/03/1968
Numero:219


Sommario
Art. 1.  Ruolo organico.
Art. 2.  Trattamento economico del personale operaio.
Art. 3.  Stato giuridico del personale operaio.
Art. 4.  Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria.
Art. 6.  Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati.
Art. 7.  Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore.
Art. 8.  Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo.
Art. 9.  Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.
Art. 10.  Operai adibiti a mansioni non salariali.
Art. 11.      Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 [...]
Art. 12.  Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 13.  Onere finanziario.


§ 46.4.15 - Legge 6 marzo 1968, n. 219.

Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 27 marzo 1968, n. 80)

 

 

     Art. 1. Ruolo organico.

     La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961, n 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

 

Gruppo capi operai

N.

140

Categoria 1a - Specializzati

"

476

Categoria 2a - Qualificati

"

804

Categoria 3a - Comuni

"

289

 

          Art. 2. Trattamento economico del personale operaio.

     Dal 1° gennaio 1968 le paghe lorde degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle seguenti misure:

 

Categoria

 

Paga lorda annua

Capi operai

L.

1.067.500

Operai specializzati

"

965.600

Operai qualificati

"

880.300

Operai comuni

"

833.100

 

          Art. 3. Stato giuridico del personale operaio.

     Al personale operaio, di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

 

          Art. 4. Consiglio di amministrazione.

     Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.

     Il consiglio è composto: dal capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     I quattro membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

 

     NORME TRANSITORIE

 

          Art. 5. Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria.

     Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente art. 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.

 

          Art. 6. Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati.

     Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'art. 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria D o E, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

     Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il consiglio di amministrazione, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

     Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

 

          Art. 7. Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore.

     In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

 

          Art. 8. Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo.

     Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

     Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9. Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

     Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

 

          Art. 10. Operai adibiti a mansioni non salariali.

     Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, viene istituita la qualifica di "Capo operaio", rispettivamente per n. 3, 25 e 22 posti.

     In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di "operaio specializzato", previste nelle corrispondenti piante organiche.

 

          Art. 12. Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonchè agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

 

          Art. 13. Onere finanziario.

     All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.