§ 46.8.667 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/04/2022
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità pensionabile
Art. 5.  Assegno funzionale
Art. 6.  Importi una tantum
Art. 7.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 8.  Lavoro straordinario
Art. 9.  Trattamento di missione
Art. 10.  Orario di lavoro
Art. 11.  Indennità di rischio
Art. 12.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
Art. 13.  Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
Art. 14.  Indennità di presenza notturna e festiva
Art. 15.  Indennità per servizio aviolancistico
Art. 16.  Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
Art. 17.  Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Art. 18.  Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 19.  Indennità 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 20.  Indennità mensile artificieri
Art. 21.  Indennità per soccorritori alpini
Art. 22.  Congedo e riposo solidale
Art. 23.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 24.  Tutela della genitorialità
Art. 25.  Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
Art. 26.  Congedo parentale
Art. 27.  Congedo per aggiornamento scientifico
Art. 28.  Congedo ordinario
Art. 29.  Congedi straordinari e aspettativa
Art. 30.  Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali
Art. 31.  Ambito di applicazione e durata
Art. 32.  Nuovi stipendi
Art. 33.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 34.  Indennità pensionabile
Art. 35.  Assegno funzionale
Art. 36.  Importi una tantum
Art. 37.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 38.  Lavoro straordinario
Art. 39.  Compenso forfetario di impiego
Art. 40.  Trattamento di missione
Art. 41.  Orario di lavoro
Art. 42.  Indennità di rischio
Art. 43.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
Art. 44.  Indennità di presenza notturna e festiva
Art. 45.  Indennità per servizio aviolancistico
Art. 46.  Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
Art. 47.  Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Art. 48.  Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia
Art. 49.  Indennità per attività ispettiva tributaria
Art. 50.  Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Art. 51.  Indennità mensile artificieri
Art. 52.  Indennità per soccorritori alpini
Art. 53.  Licenza e riposo solidale
Art. 54.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 55.  Tutela della genitorialità
Art. 56.  Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
Art. 57.  Licenza straordinaria per congedo parentale
Art. 58.  Licenza per aggiornamento scientifico
Art. 59.  Disposizioni finali
Art. 60.  Copertura finanziaria


§ 46.8.667 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».

(G.U. 31 maggio 2022, n. 126 - S.O. n. 21)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il comma 12, dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 2 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2019-2021, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

     per la Polizia di Stato:

     SIULP;

     SAP;

     Federazione COISP;

     SIAP;

     FSP Polizia di Stato - già UGL Polizia di Stato - ES-LS;

     SILP CGIL;

     per il Corpo di polizia penitenziaria:

     SAPPE;

     OSAPP;

     UILPA PP;

     SINAPPe;

     USPP;

     CISL FNS;

     CGIL FP/PP;

     FSA CNPP;

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2019-2021, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

     Visti l'articolo 1 commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e della giustizia;

 

     Decreta:

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Indennità pensionabile

     1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

 

     Art. 5. Assegno funzionale

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.

 

     Art. 6. Importi una tantum

     1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

 

 

     2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

 

     Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. A decorrere dall'anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999;

     b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

     Art. 8. Lavoro straordinario

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

 

 

     Art. 9. Trattamento di missione

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

     a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

     b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

 

     Art. 10. Orario di lavoro

     1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

 

     Art. 11. Indennità di rischio

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennità giornaliere di rischio di cui:

     a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

     2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

 

     Art. 13. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)

     1. L'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:

 

 

     2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

     3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

 

     Art. 14. Indennità di presenza notturna e festiva

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:

     a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;

     b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.

 

     Art. 15. Indennità per servizio aviolancistico

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

 

     Art. 16. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

     2. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

     3. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.

     4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennità di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.

     5. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico.

     6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 17. Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 18. Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonchè al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennità, per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.

     2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 19. Indennità 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

 

     Art. 20. Indennità mensile artificieri

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

 

     Art. 21. Indennità per soccorritori alpini

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonchè ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

 

     Art. 22. Congedo e riposo solidale

     1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:

     a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

     b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     2. La cessione di cui al comma 1:

     a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

     b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

     3. Il dipendente ricevente:

     a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

     b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

     c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

     4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

     5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

 

     Art. 23. Trattamento economico di trasferimento

     1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:

     a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;

     b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.

     2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

 

     Art. 24. Tutela della genitorialità

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

     d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

     e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;

     f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

     3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

     4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 25. Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

     1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonchè della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

     4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

 

     Art. 27. Congedo per aggiornamento scientifico

     1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

     a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;

     b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

 

     Art. 28. Congedo ordinario

     1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.

     2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.

     3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Amministrazioni provvedono:

     a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell'ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell'Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;

     b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d'ufficio, sia per garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo.

 

     Art. 29. Congedi straordinari e aspettativa

     1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:

     «3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.».

 

     Art. 30. Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:

     a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale;

     b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;

     c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;

     d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale.».

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali più snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato»;

     b) all'articolo 24, comma 3, la parola «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     c) all'articolo 28, comma 5, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

     d) all'articolo 31, comma 2, la parola «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

     e) all'articolo 34:

     1) al comma 5, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

     2) al comma 6, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

     f) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

     «Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

     2. È esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.

     3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.

     4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.

     5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonchè per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.

     6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

     7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»;

     g) all'articolo 36:

     1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono soppresse.

     2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall'Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni.».

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

     Art. 31. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

     Art. 32. Nuovi stipendi

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 33. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 34. Indennità pensionabile

     1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

 

     Art. 35. Assegno funzionale

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui.

 

     Art. 36. Importi una tantum

     1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

 

 

     2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

 

     Art. 37. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793;

     b) per la Guardia di finanza: euro 796.949.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

     Art. 38. Lavoro straordinario

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     Art. 39. Compenso forfetario di impiego

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:

     a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;

     b) Guardia di finanza: euro 600.000.

 

     Art. 40. Trattamento di missione

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

     a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

     b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

 

     Art. 41. Orario di lavoro

     1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

 

     Art. 42. Indennità di rischio

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

     a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     Art. 43. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.

     3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

 

     Art. 44. Indennità di presenza notturna e festiva

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:

     a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;

     b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.

 

     Art. 45. Indennità per servizio aviolancistico

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

 

     Art. 46. Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

     a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;

     b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

     2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.

     3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonchè a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purchè formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.

     4. L'indennità di cui al presente articolo:

     a) non è cumulabile con quella di missione nonchè con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;

     b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

     5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 47. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.

     3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 48. Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennità mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.

 

     Art. 49. Indennità per attività ispettiva tributaria

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonchè di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.

     2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

     3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 50. Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:

     a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;

     b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;

     c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di incident response.

     2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.

 

     Art. 51. Indennità mensile artificieri

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

 

     Art. 52. Indennità per soccorritori alpini

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennità compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

     2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

 

     Art. 53. Licenza e riposo solidale

     1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:

     a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

     b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     2. La cessione di cui al comma 1:

     a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

     b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

     3. Il militare ricevente:

     a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

     b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

     c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

     4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

     5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

 

     Art. 54. Trattamento economico di trasferimento

     1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:

     a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;

     b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.

     2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

 

     Art. 55. Tutela della genitorialità

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;

     d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

     e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

     f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

     3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

     4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 56. Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

     1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonchè della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

     4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

 

     Art. 57. Licenza straordinaria per congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.

 

     Art. 58. Licenza per aggiornamento scientifico

     1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

     a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;

     b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

 

Titolo III

 

     Art. 59. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

     Art. 60. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.196, complessivamente pari a 1.322.265.459 euro per l'anno 2022 e a 642.722.294 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a. quanto a euro 679.543.165 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     b. quanto a euro 642.722.294 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1282