§ 46.8.666 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/04/2022
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 5.  Assegno funzionale
Art. 6.  Importi una tantum
Art. 7.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 8.  Lavoro straordinario
Art. 9.  Compenso forfetario di impiego e di guardia
Art. 10.  Trattamento di missione
Art. 11.  Orario di lavoro
Art. 12.  Indennità di rischio
Art. 13.  Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità
Art. 14.  Indennità di presenza festiva
Art. 15.  Indennità per servizio aviolancistico
Art. 16.  Indennità di servizio aereo
Art. 17.  Indennità mensile artificieri
Art. 18.  Indennità per soccorritori alpini
Art. 19.  Licenza e riposo solidale
Art. 20.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 21.  Tutela della genitorialità
Art. 22.  Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere
Art. 23.  Licenza per aggiornamento scientifico
Art. 24.  Disposizioni finali
Art. 25.  Copertura finanziaria


§ 46.8.666 - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».

(G.U. 31 maggio 2022, n. 126 - S.O. n. 21)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonchè il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè delle Forze armate in precedenza indicate;

     Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018;

     Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalle Sezioni COCER Esercito, Marina e Aeronautica;

     Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, commi 959 e 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, commi 604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato da tutte le Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e, che pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso prevista dall'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

 

     Decreta:

 

Titolo I

FORZE ARMATE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

 

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

 

     Art. 5. Assegno funzionale

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall'attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall'attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.

 

     Art. 6. Importi una tantum

     1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

 

2019

2020

2021

euro 17,39

euro 278,45

euro 54,76

 

     2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su dodici mensilità. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

 

     Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

     a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

     b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;

     c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;

     d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;

     e) compensare la presenza qualificata.

     5. La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, contempla la totalità delle singole voci di cui al comma 4 ovvero parte di esse.

 

     Art. 8. Lavoro straordinario

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     Art. 9. Compenso forfetario di impiego e di guardia

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

 

     Art. 10. Trattamento di missione

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

     a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

     b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

     2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

 

     Art. 11. Orario di lavoro

     1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

     2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

     3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

     4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 è così sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»

 

     Art. 12. Indennità di rischio

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

     a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

 

 

     Art. 13. Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.

     3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

     4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.

     6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonchè presso altre amministrazioni.

     7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:

     a) alfa, 70 per cento;

     b) bravo, 50 per cento;

     c) charlie, 30 per cento;

     d) delta, 20 per cento.

     14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.

     15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.

     16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

     a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

     b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

     c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.

     18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.

     22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.

     23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.

     24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

     Art. 14. Indennità di presenza festiva

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:

     a) che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00;

     b) chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.

 

     Art. 15. Indennità per servizio aviolancistico

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

     2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità.

 

     Art. 16. Indennità di servizio aereo

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a:

     a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;

     b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.

     2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.

     3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di:

     a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;

     b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.

     4. L'indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.

     5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonchè gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Indennità mensile artificieri

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

     2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.

     3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.

 

     Art. 18. Indennità per soccorritori alpini

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

 

     Art. 19. Licenza e riposo solidale

     1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:

     a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

     b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

     2. La cessione di cui al comma 1:

     a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

     b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

     3. Il militare ricevente:

     a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

     b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

     c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

     4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

     5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

 

     Art. 20. Trattamento economico di trasferimento

     1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:

     a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;

     b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.

     2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

 

     Art. 21. Tutela della genitorialità

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;

     d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

     e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

     f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

     3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

     4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 22. Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

     1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonchè della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

     4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

 

     Art. 23. Licenza per aggiornamento scientifico

     1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:

     a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

     b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.

 

Titolo II

 

     Art. 24. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 25. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a 612.741.311 euro per l'anno 2022 e a 294.899.870 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

     a. quanto a 317.841.441 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

     b. quanto a euro 294.899.870 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 1283