§ 80.9.1170 - D.L. 23 giugno 2021, n. 92.
Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/06/2021
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Assunzione personale Ministero della transizione ecologica
Art. 2.  Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
Art. 3.  Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma [...]
Art. 4.  Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale
Art. 5.  Inviato speciale per il cambiamento climatico
Art. 6.  Consiglio di amministrazione ENEA
Art. 7.  Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione
Art. 8.  Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Art. 9.  Personale CONI
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 80.9.1170 - D.L. 23 giugno 2021, n. 92. [1]

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

(G.U. 23 giugno 2021, n. 148)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

     Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;

     Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;

     Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonchè per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Assunzione personale Ministero della transizione ecologica

     1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.

     2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

     4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto periodo le parole «nell'anno 2022» sono sostituite seguenti: «nell'anno 2026», le parole «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»; le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028»; le parole «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;

     b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

     5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

     6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 2. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

     1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

     2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonchè, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

     4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

 

     Art. 3. Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri

     1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» è sostituito dal seguente: «4.204»;

     b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero «1.131» è sostituito dal seguente: «1.128»;

     c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero «1.108» è sostituito dal seguente: «1.105»;

     d) all'articolo 174-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»;

     2) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: «2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

 

     Art. 4. Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale

     1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole «e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.».

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

     3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonchè anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato I.

     4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonchè del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

     5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»;

     b) al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20».

     7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonchè dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonchè le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

     8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 5. Inviato speciale per il cambiamento climatico

     1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

     4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 6. Consiglio di amministrazione ENEA

     1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».

     2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 7. Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione

     1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

     2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma»;

     b) al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».

     3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.».

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

     1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) al primo periodo, dopo le parole «Lo scopo statutario è» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonchè» e dopo le parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite le seguenti: «nonchè delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;

     2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;

     b) al comma 2-bis, le parole «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

     c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

 

     Art. 9. Personale CONI

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo le parole «ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 4»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonchè dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.».

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato I

     (Articolo 4, comma 3)

 

 

     Allegato II

     (Articolo 4, comma 4)

 


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 2021, n. 113. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.