§ 22.6.206 - Del.CIPE 21 novembre 2019, n. 75.
Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:21/11/2019
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Operazioni e rischi riassicurabili
Art. 2.  Operazioni approvate nel settore crocieristico


§ 22.6.206 - Del.CIPE 21 novembre 2019, n. 75.

Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

(G.U. 26 marzo 2020, n. 80)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dall'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

     Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonchè della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

     Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Vista la direttiva n. 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

     Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva n. 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A., nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

     Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

     Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato il del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

     Visto l'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile coni limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito; «Fondo»);

     Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata dl dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;

     Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea e nazionale, Sace S.p.A. può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dal conseguenti rischi;

     Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione del provvedimenti di cui all'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto del carattere strategico per l'economia italiana del settore della cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea e nazionale, può assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

     Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter del citato decreto-legge n. 269 del 2003, tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione del rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

     Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l'anno 2016;

     Visto l'art. 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, al comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2019 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 22.000 (ventiduemila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato e, al comma 4, ha disposto che SACE S.p.A., è autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui al predetto art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno del limiti indicati al medesimo comma 3;

     Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

     Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269/2003 innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014», secondo cui, tra l'altro:

     (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

     (ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

     iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere dl rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

     Vista la delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), che ha tra l'altro stabilito:

     a) di individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

     b) di approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria, da parte dei Ministeri dall'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (iii) la dotazione dei Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;

     c) che per il settore croceristico può essere attivato il menzionato «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione per operazioni nella pipeline 2016-2017 di SACE, fissandone i limiti (25 miliardi di euro dl esposizione cumulata SACE + Stato; 40 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400 per cento del trattenuto da SACE), approvando alcune specifiche operazioni nel settore, disponendo, altresì, un incremento della dotazione del Fondo fino a un importo massimo di 500 (cinquecento) milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del citato fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 5112016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «Norvegian Cruise Lines Corporation ltd.», nel settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

     Vista la delibera n. 23 del 28 febbraio 2018 con cui il CIPE, in ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, ha approvato, in conformità con quanto previsto dalla delibera dello stesso CIPE del 9 novembre 2016, n. 51, l'operazione riferita al settore crocieristico con controparte «Carnival Plc», la quale determina il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili settore e controparte;

     Viste le osservazioni della Corte dei conti in sede di registrazione della citata delibera n. 51/2016 in ordine all'opportunità di aggiornare la Convenzione, prevedendo un accantonamento aggiuntivo che tenga conto, oltre che della perdita attesa, anche delle perdite inattese, della concentrazione del rischio, della differenza tra premio commerciale e premio tecnico, del rating dell'impresa, e soprattutto, che SACE conservi una percentuale adeguata dei rischio su ciascuna nuova operazione;

     Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34 concernente «Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, in particolare:

     (i) sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore croceristico;

     (ii) ai sensi dell'art. 1 della stessa delibera n. 51/2016, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, è stata estesa la possibilità di attivare il «limite speciale», entro limiti determinati, per il settore della difesa e per operazioni con controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto e Kenya;

     Vista la delibera n. 40 del 26 aprile 2018 con cui il CIPE, in ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, ha approvato, in conformità con quanto previsto dalla delibera dello stesso CIPE del 9 novembre 2016, n. 51, undici operazioni delle quali cinque riferite al settore crocieristico con controparti Carnival Plc, MSC Svizzera e Tui Cruises AG (TUI), le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile controparte, unica variabile rilevante per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1c della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera CIPE n. 34/2018;

     Vista la successiva delibera del 28 novembre 2018 n. 84, con la quale il CIPE ha tra l'altro stabilito, in ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, di approvare quattro operazioni, riferite al settore crocieristico, che determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato entro i limiti indicati nella delibera CIPE n. 34/2018;

     Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 2 agosto 2019, nel quale, tra l'altro, detto Comitato, in considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si è espresso positivamente sul documento «Piano annuale 2019» (ivi compresi): (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operatività della garanzia dello Stato e delle soglie di attivazione), indicando l'opportunità di un'estensione dell'ambito di operatività della delibera CIPE n. 51/2016 e della successiva delibera n. 34/2018 ai fini della concessione del c.d. «limite speciale» nel 2019 a:

     a) ulteriori operazioni nella pipeline di SACE nel settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400 per cento del trattenuto da SACE);

     b) ulteriori operazioni nel settore della Difesa, con i medesimi limiti (18 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 29 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400 per cento del trattenuto da SACE) esclusivamente per operazioni con controparte sovrana;

     c) ulteriori operazioni con controparte sovrana Egitto con i medesimi limiti (6 miliardi di curo di esposizione cumulata SACE + Stato; 10 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 400 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione;

     d) ulteriori operazioni con controparte sovrana Argentina, entro limiti più contenuti alla luce del mutato contesto economico di riferimento (1,5 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 3 per cento del portafoglio complessivo; garanzia statale pari al massimo 150 per cento del trattenuto da SACE) coerentemente con le indicazioni della Cabina di regia per l'internazionalizzazione;

     Considerato che il predetto piano annuale indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2019 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei settori crocieristico e della difesa nonchè nei Paesi Argentina, ed Egitto, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (complessivamente circa 127 miliardi di euro); (ii) PIL (complessivamente circa 43,4 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (complessivamente 595.900 unità lavorative annue - ULA);

     Vista la successiva nota in data 10 settembre 2019, con la quale la SACE, in considerazione dell'intervenuto peggioramento del contesto macroeconomico dello Stato argentino, ha ritenuto, tenuto conto della linea di prudente apprezzamento costantemente adottata dal Comitato di monitoraggio, di non richiedere l'attivazione del c.d. «limite speciale» per la variabile «Paese Argentina», già prevista dal piano annuale 2019;

     Considerata l'esigenza di rafforzare ulteriormente, in un quadro stabile ed organico, l'azione di supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, in relazione al mutate contesto di mercato e alta crescente richiesta di assicurazione dei crediti all'esportazione, anche attraverso il ricorso alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per rischi non di mercato di cui al menzionato art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003;

     Considerato che la Sace S.p.A., con sei istanze in data 3 settembre 2019 e successive integrazioni, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per altrettante operazioni nel settore crocieristico - una con controparte Carnival plc, cinque con controparte MSC - già deliberate dalla società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);

     Considerato che le suddette operazioni ricomprese nella pipeline della SACE S.p.A. per il 2019 trovano riferimento nel citato documento «Piano annuale 2019», e che per tali operazioni, è riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana (stimato in circa 3.188,8 milioni di euro in termini di PIL e in 46,363 in termini di unità lavorative annue - ULA, applicando il modello di analisi della delibera n. 51/2016);

     Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette sei operazioni risultano compatibili con i principi e i limiti già fissati per il settore crocieristico dalle delibere n. 51/2016 e 34/2018 che vengono riconfermati per il 2019 con la presente delibera, ed in particolare con:

     a) limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano capienza nel plafond, approvato nell'ambito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, all'art. 3, comma 3, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2019 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 22.000 (ventiduemila) milioni di curo per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato;

     b) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e la SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate dalla SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute dalla SACE è di 37,30 miliardi di euro, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato incluse le istanze relative alle sei operazioni in oggetto assomma a 25,63 miliardi di euro;

     c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato dal gestore del Fondo;

     d) gli specifici limiti riferiti al settore crocieristico fissati dalla richiamata delibera n. 51/2016 (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate sei operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente dalla SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.A. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione è pari a 21,60 miliardi di euro, equivalente al 34,3 per cento dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto dalla SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.A. con riferimento al medesimo settore, Paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non supera il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta dalla Sace S.p.A. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte «Norwegian Cruise Line Corporation Ltd» ed è pari al 391,3 per cento;

     Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali sei operazioni, è stato acquisito il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, la quale, con note nn. 0252433/19, 0252440/19, 0252441/19, 0252442/19, 0252439/19 e 0252443/19, tutte del 31 ottobre 2019, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla variabile controparte singola (e alla variabile controparte Carnival per l'istanza n. 5); (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresì rilevato la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

     Considerato che la «Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo, con comunicazione n. 208438 del 25 ottobre 2019 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in 1.321,40 milioni di euro (incluse le operazioni non ancora perfezionate o rispetto alle quali non è stato ancora erogato il finanziamento), comprensive dell'Add On di 134,27 milioni di euro, le risorse finanziarie del Fondo pari a 1.570,44 milioni di euro (al netto delle remunerazioni attese sulle operazioni deliberate ma non ancora perfezionate o rispetto alle quali il finanziamento non è ancora stato erogato) risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto;

     Considerato inoltre che, nel medesimo parere, CONSAP certifica una dotazione residua del Fondo pari a 249,04 milioni di euro, quale disponibilità finanziaria per il rilascio di ulteriori garanzie;

     Vista la nota n. 0201593 del 21 novembre 2019, con la quale è stata trasmessa la proposta a firma congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente: i) la conferma anche per il 2019 delle previsioni contenute nelle precedenti delibere di questo Comitato n. 51 del 2016 e n. 34 del 2018, in merito a operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A. nei settori crocieristico e della difesa, nonchè riferiti al paese Egitto; ii) approvazione di sei operazioni di supporto all'export nel settore crocieristico che determinano il superamento della portata massima a carico dello Stato con riferimento alla variabile controparte;

     Ritenuto, pertanto, necessario che questo Comitato, in considerazione dei citati positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese, confermi, anche per il 2019, la possibilità di attivare il «limite speciale» per ulteriori operazioni nei settori crocieristico e della difesa, nonchè per operazioni con controparte sovrana Egitto;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

     Vista la nota congiunta prot. DIPE 5982-P- del 21 novembre 2019, posta a base della odierna seduta di Comitato;

     Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Operazioni e rischi riassicurabili

     1. Anche per il 2019, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo nazionale, restano confermate:

     a. le previsioni contenute nell'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 e al punto 1 della successiva delibera n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico;

     b. le previsioni contenute al punto 2 nella delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel settore della difesa con controparte sovrana;

     c. le previsioni contenute al punto 4 della delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili riferite al Paese Egitto con controparte sovrana.

     2. Le operazioni riferite ai settori e al paese di cui al punto 1, lettere a, b, c, saranno approvate da questo Comitato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della propria delibera n. 51 del 2016.

 

     Art. 2. Operazioni approvate nel settore crocieristico

     1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, sono approvate le sei operazioni riferite ai settore crocieristico, già deliberate da SACE S.p.A. e specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile controparte.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2020  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 245.

 

Tabella allegata