§ 22.6.195 - Del.CIPE 9 novembre 2016, n. 51.
Operazioni e rischi assicurabili da «SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero» in favore del settore della cantieristica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:09/11/2016
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Settori e operazioni strategiche
Art. 2.  Operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico
Art. 3.  Operazioni approvate nel settore croceristico
Art. 4.  Dotazione del Fondo


§ 22.6.195 - Del.CIPE 9 novembre 2016, n. 51.

Operazioni e rischi assicurabili da «SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero» in favore del settore della cantieristica.

(G.U. 25 novembre 2016, n. 276)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

     Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonchè della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

     Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 5 comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

     Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine, che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

     Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

     Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

     Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

     Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

     Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi dì concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);

     Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;

     Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, SACE S.p.A. può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;

     Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto del carattere strategico per l'economia italiana del settore della cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonchè degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, può assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito «Comitato di monitoraggio»);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonchè il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 13 febbraio 2015 e s.m.i, che ha stabilito la composizione del Comitato di monitoraggio e ha affidato a questo, con il supporto del gestore del Fondo, i compiti, in particolare, di: (i) verifica dei contenuti della sezione del documento di «Risk Appetite Framework» proposto da SACE S.p.A., (ii) valutazione della sua conformità ai fini della identificazione delle «soglie di attivazione» della garanzia, (iii) definizione dei criteri per la valutazione della congruità della ripartizione del premio tra SACE S.p.A. e lo Stato e, (iv) approvazione delle «soglie di attivazione» della garanzia rispetto alle variabili: «Controparte», «Gruppo di controparti connesse», «Paese», «Settore», tenendo conto della capacità sottoscrittiva in relazione alle disponibilità del Fondo;

     Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva -; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;

     Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo rinnalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

     Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l'anno 2016;

     Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», che in particolare al comma 4, ha fissato gli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2016 rispettivamente in 5.000 (cinquemila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 (dodicimila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e, al comma 5, ha disposto che SACE S.p.A. è autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui al predetto art. 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 35/2005, entro una quota massima del 30% (trenta per cento) di ciascuno dei limiti indicati al medesimo comma 4;

     Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del di. n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014» secondo cui, tra l'altro: (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine (ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

     Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 19 aprile 2016, ha, tra l'altro: (i) preso atto del «Risk Appetite Framework approvato dal Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. il 16 marzo 2016; (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia per il 2016 nei termini proposti; (iii) fissato la portata massima degli impegni a carico dello Stato per l'anno 2016; (iv) preso atto della «Nota sul Settore Crocieristico» presentata da SACE S.p.A., in cui sono illustrate l'esposizione attuale e prospettica sul settore da parte della Società per il periodo 2016-2017; (v) esaminato preliminarmente detto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo che per l'attivazione del «limite speciale» oltre i limiti fissati dall'art. 7.6 della Convenzione occorre, tra l'altro, definire uno specifico criterio di accantonamento delle risorse del Fondo a copertura del maggior rischio di concentrazione in capo al Fondo stesso, nonchè delineare un iter istruttorio e procedimentale che conduca all'eventuale concessione del limite speciale con il necessario coinvolgimento di questo Comitato;

     Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro: (i) preso atto dell'istanza presentata da SACE S.p.A. in data 17 ottobre 2016 per la convocazione straordinaria del Comitato di monitoraggio ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, al fine sottoporre a quest'ultimo l'attivazione del «limite speciale» in relazione a due operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE S.p.A. condizionatamente al rilascio della garanzia dello Stato; (ii) definito, anche sulla base del predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, un possibile iter istruttorio e procedimentale, da sottoporre ai Ministeri competenti, per l'eventuale concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato; (iii) preso atto dell'ulteriore «Nota sul Settore crocieristico» presentata da SACE S.p.A. che illustra la potenziale esposizione prospettica al 31 dicembre 2017 della Società e dello Stato nei confronti del settore crocieristico, stimata, sulla base delle informazioni a tale data disponibili, per un importo non inferiore a 20 (venti) miliardi dì euro; (iv) ha definito una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte di garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add on);

     Considerati, in particolare, gli impatti sull'economia italiana dei progetti nel settore crocieristico ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017, presentati dalla Società a corredo istruttorio dell'istanza e stimati sulla base delle indicazioni fornite da Oxford Economics in termini di maggiore: (i) valore della produzione, in circa 49 (quarantanove) miliardi di euro; PIL, in circa 17,5 (diciassette/5) miliardi di euro; (iii) gettito fiscale complessivo, in circa 6,6 (sei/6) miliardi di euro; (iv) livello occupazionale, in circa 244.000 (duecentoquarantaquattromila) Unità lavorative annue - ULA;

     Considerato che la lista di operazioni prospettiche nel settore crocieristico fornita da SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017 comporterebbe il superamento della portata massima degli impegni a carico dello Stato stabilita ai sensi dell'art. 7.6 della Convenzione anche oltre le soglie ivi fissate, sicchè la garanzia dello Stato può essere concessa esclusivamente con applicazione del «limite speciale»;

     Considerato che SACE S.p.A., in data 18 ottobre 2016, ha presento richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per due operazioni nel settore crocieristico con controparte «Virgin Cruises Intermediate Ltd», già deliberate dalla Società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima;

     Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni, è stato acquisito il parere dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con note n. 0208290/16 e n. 0208291/16 del 8 novembre 2016, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla controparte «Virgin Cruises Intermediate Ltd»; (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore (quest'ultima per la sola istanza n. 8/2016) in relazione al quale il Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016 ha deliberato la concessione del limite speciale, condizionatamente all'approvazione del CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha rilevato la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

     Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni è stato acquisito il parere della «Concessionaria Servizi assicurativi pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, che nel corso della seduta del Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016 ha confermato l'adeguatezza delle disponibilità del Fondo, tenuto anche conto dell'esigenza di adottare idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, come definiti dal Comitato di monitoraggio nella stessa seduta del 4 novembre 2016. In particolare la dotazione attuale del Fondo pari ad € 659,47 milioni, risulta adeguata alla copertura degli impegni del Fondo di € 595,16 milioni conseguenti al rilascio della garanzia dello Stato in relazione alle citate operazioni, con disponibilità residue per il rilascio di ulteriori garanzie pari ad € 64,31 milioni.

     Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

     Considerato che il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità, recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto con l'art. 1, comma 878 che il soprarichiamato fondo è rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019;

     Vista la nota n. 20693 del 4 novembre 2016 con la quale i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta concernente l'approvazione di «Operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.A. in favore del settore della cantieristica»;

     Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, che questo Comitato individui i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui al citato art. 7.8 della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A sulla base di una proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico che indichi anche i criteri e le condizioni ulteriori rispetto a quelli già fissati dalla Convenzione ai fini dell'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni e dei rischi assicurabili per i predetti settori.

     Ritenuto necessario che questo Comitato autorizzi l'attivazione del «limite speciale» per il settore crocieristico sulla base della proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico pervenuta con la citata nota n. 20693/2016, in considerazione dei suoi positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese, e approvi le operazioni, indicate in detta nota, per le quali detto «limite speciale» possa essere attivato;

     Vista la odierna nota n. 5073-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

     Rilevato che la odierna seduta del Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica è presieduta dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le funzioni di Segretario del Comitato vengono assunte dal componente più giovane di età presente alla seduta;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Settori e operazioni strategiche

     1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, individua i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A., richiamata nelle premesse;

     2. Con riferimento a ciascun settore strategico individuato ai sensi del comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera:

     a) l'importo massimo dell'esposizione cumulata complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato in tale settore, nonchè la quota percentuale massima rispetto all'ammontare complessivo dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente ritenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento alle variabili Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, come definite dalla Convenzione.

     3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, (i) approva le operazioni riferite al settore strategico individuato ai sensi del comma 1, che, in ragione degli impatti sull'economia italiana, possono essere ammesse alla garanzia dello Stato, e (ii) può fornire indicazioni in termini di priorità tra le stesse operazioni, anche tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo.

     4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva ciascuna operazione, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale», previa verifica istruttoria, a cura dei ministeri proponenti, della loro compatibilità con:

     a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, così come definiti dalla legge di bilancio;

     b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE

     c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio;

     d) i limiti fissati ai sensi del comma 2.

 

     Art. 2. Operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico

     Ai sensi dell'art. 1, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, per il settore crocieristico può essere attivato il «limite speciale di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale settore:

     a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

     b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

 

     Art. 3. Operazioni approvate nel settore croceristico

     1. In ragione degli impatti sull'economia italiana, sono approvate le due operazioni riferite al settore crocieristico con controparte Virgin Cruise, già deliberate da SACE S.p.A. in data 27 luglio 2016 e indicate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili settore e controparte.

 

     Art. 4. Dotazione del Fondo

     1. Al fine di assicurare la disponibilità di risorse per far fronte a future istanze di rilascio della garanzia dello Stato, la dotazione del Fondo può essere incrementata, in conseguenza delle operazioni approvate ai sensi dell'art. 3, fino a un importo massimo di 500 milioni di euro, di cui 230 milioni di euro nell'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2016  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2825

 

Allegato 1