§ 69.2.56 - D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.
Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:10/04/2019
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Composizione dell'ufficio
Art. 3.  Organizzazione dell'ufficio
Art. 4.  Il direttore dell'ufficio
Art. 5.  Sede e beni strumentali dell'ufficio
Art. 6.  Rimborso spese
Art. 7.  Disposizioni transitorie


§ 69.2.56 - D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

(G.U. 19 agosto 2019, n. 193)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7;

     Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» e, in particolare, l'articolo 8, comma 6;

     Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013;

     Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione;

     Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;

     Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

     Considerato altresì che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonchè il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

     b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

     c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.

 

     Art. 2. Composizione dell'ufficio

     1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.

     2. Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, è scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.

     3. Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.

     4. Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante può richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.

     5. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonchè nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 3. Organizzazione dell'ufficio

     1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.

     2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:

     a) con propria delibera, stabilisce le modalità di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;

     c) adotta il regolamento interno delle attività dell'ufficio, recante la disciplina del funzionamento, nonchè il codice di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.

     3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, è scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.

 

     Art. 4. Il direttore dell'ufficio

     1. Il direttore dell'ufficio:

     a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attività del personale;

     b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);

     c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, è funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

     d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attività dell'ufficio.

 

     Art. 5. Sede e beni strumentali dell'ufficio

     1. L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

     2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

     3. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.

 

     Art. 6. Rimborso spese

     1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.

     2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il D.M. 11 marzo 2015, n. 36 del Ministro della giustizia è abrogato.

     2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto è confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1636

 

     Allegato 1

     Tabella A

 

     Contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di cui almeno venti unità provenienti dal Ministero della giustizia, non più di due unità dal Ministero dell'interno e non più di tre unità dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Qualifica/Area/Categoria

N.

Dirigenti di seconda fascia

1

Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D o equiparati

9

Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o equiparati

15

Totale

25