§ V.5.176 - L.R. 25 luglio 2019, n. 34.
Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:25/07/2019
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Strategia e obiettivi
Art. 3.  Piano regionale dell’idrogeno
Art. 4.  Osservatorio regionale sull’idrogeno
Art. 5.  Azioni a sostegno dell’idrogeno
Art. 6.  Ricerca
Art. 7.  Comunità locali dell’energia
Art. 8.  Obiettivi
Art. 9.  Definizioni
Art. 10.  Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali
Art. 11.  Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali
Art. 12.  Rinnovo del titolo abilitativo
Art. 13.  Norma di coordinamento
Art. 14.  Criteri per la determinazione delle misure di compensazione
Art. 15.  Riconversione di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti inquinati
Art. 16.  Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale
Art. 17.  Clausola valutativa
Art. 18.  Rispetto della normativa dell’Unione europea
Art. 19.  Norma finanziaria
Art. 20.  Conferma disposizioni ai sensi dell’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, [...]


§ V.5.176 - L.R. 25 luglio 2019, n. 34.

Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia

(B.U. 25 luglio 2019, n. 84 Suppl.)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, sostiene e promuove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per:
a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

c) favorire un’economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi, efficiente, resiliente e sostenibile.

2. A tal fine, la Regione riconosce l’idrogeno come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la sua produzione mediante l’impiego di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile per favorire un uso più efficiente dell’energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati, nonché la produzione di biometano da biomasse e biogas.

3. Le presenti disposizioni disciplinano, inoltre, il procedimento amministrativo di autorizzazione per l’integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica e conversione fotovoltaica della fonte solare, nel rispetto delle disposizioni nazionali dettate in materia, al fine di:

a) ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente degli impianti esistenti;

b) contenere e ridurre il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;

c) promuovere il ricorso a soluzioni progettuali e tecnologiche innovative volte a ottenere una maggiore sostenibilità ambientale degli impianti e delle opere connesse e il migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto paesaggistico e naturale;

d) garantire misure di compensazione di carattere ambientale in favore delle comunità locali.

 

CAPO I

Promozione dell’utilizzo dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile

 

     Art. 2. Strategia e obiettivi

1. La Regione favorisce e sostiene una economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile attraverso una programmazione strategica che favorisce la domanda e l’offerta di idrogeno sul territorio regionale, sostiene l’attività di ricerca e l’industria a essa collegata, nonché promuove la conoscenza dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili.

2. Mediante le azioni di cui alle presenti norme, la Regione si propone di:

a) favorire la produzione di idrogeno mediante l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di contribuire al bilanciamento delle reti di distribuzione e trasmissione nazionale e alla produzione di combustibili e carburanti avanzati per il settore dei trasporti;

b) promuovere la diffusione e l’implementazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare reti di teleriscaldamento ed edifici, pubblici e privati, nonché di impianti per la produzione di metano tramite la reazione fra idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili e anidride carbonica;

c) promuovere nel territorio regionale la diffusione di una rete distributiva di idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili per autotrazione;

d) contribuire alla creazione di domanda di idrogeno attraverso l’incentivazione al rinnovamento del parco autoveicoli con mezzi alimentati a idrogeno, una specifica politica della committenza pubblica volta all’utilizzo dell’idrogeno e delle celle a combustibile in applicazioni stazionarie e di mobilità, l’implementazione della mobilità sostenibile attraverso la promozione del car sharing con l’utilizzo di autoveicoli alimentati a idrogeno;

e) sostenere l’insediamento di attività produttive sul territorio regionale che possano implementare tecnologie basate sul ciclo dell’idrogeno anche per la produzione di combustibili e carburanti rinnovabili;

f) favorire la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico alle realtà produttive delle tecniche basate sulla produzione e sull’utilizzo dell’idrogeno, sostenendo anche progetti pilota finalizzati allo sviluppo di una filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile;

g) promuovere e sostenere forme di aggregazione tra produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, distributori di energia, produttori di idrogeno, università ed enti di ricerca al fine di sostenere l’insediamento di attività produttive per lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie legate al ciclo dell’idrogeno;

h) favorire lo sviluppo di relazioni, forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i paesi transfrontalieri, per la definizione e l’attuazione di politiche, strategie e azioni comuni destinate a incentivare una economia dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile e implementarne i progetti attraverso forme di gestione condivise;

i) sostenere forme di aggregazione di cittadini, imprese ed enti locali per l’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta nel territorio della regione, nonché per la generazione, lo stoccaggio e la vendita dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.

3. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale dell’idrogeno sono: gli accordi di programma, le convenzioni e i protocolli di intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.

 

     Art. 3. Piano regionale dell’idrogeno

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, in coerenza con la programmazione europea in materia di energia e trasporti e quella nazionale in materia di trasporti, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, approva il Piano regionale triennale dell’idrogeno (PRI).

2. Il PRI:

a) analizza lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo della ricerca applicata all’idrogeno;

b) definisce gli obiettivi da raggiungere nell’arco temporale di tre anni;

c) individua gli interventi regionali di promozione e sostegno dei settori legati alla filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili;

d) definisce gli ambiti di ricerca e di ricerca applicata da sostenere;

e) evidenzia le risorse finanziarie destinate all’attuazione del PRI;

f) prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione del PRI.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il PRI entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Il PRI è aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro l’ultimo semestre di ciascun triennio, all’esito di una procedura di consultazione dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.

5. Tenendo conto delle finalità, degli obiettivi e delle azioni di cui alle presenti disposizioni, la Regione aggiorna gli atti di programmazione generale e il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), di cui all’articolo2, della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

 

     Art. 4. Osservatorio regionale sull’idrogeno

1 La Regione istituisce l’Osservatorio regionale sull’idrogeno che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi alla filiera dell’idrogeno, nonché di supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse e incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.

2. All’Osservatorio competono:

a) la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e l’aggiornamento dei dati afferenti l’economia dell’idrogeno;

b) l’osservazione dell’andamento delle attività economiche e di ricerca legate alla filiera dell’idrogeno;

c) la promozione di incontri, studi e dibattiti;

d) il supporto alla Giunta regionale nell’elaborazione del PRI, nel monitoraggio della sua attuazione, nonché nell’aggiornamento del PEAR e degli atti di programmazione generale;

e) il supporto alla Giunta e al Consiglio regionale nella definizione di politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili per favorire i processi di transizione energetica nei cicli produttivi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, n. 59658 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e province autonome, c.d. Burden Sharing).

3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione di Giunta regionale e restano in carica per tre anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato.

4. L’Osservatorio è composto da esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile, del settore della ricerca, delle università, nonché da rappresentanti dell’ANCI, delle associazioni ambientaliste, dei distretti produttivi pugliesi attivi nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno e da rappresentanti delle strutture regionali con competenza nei settori energia, mobilità, ambiente e innovazione.

5. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, la Giunta regionale provvede alla costituzione dell’Osservatorio.

6. L’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’idrogeno non comporta oneri per il bilancio regionale. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio regionale è a titolo gratuito.

 

     Art. 5. Azioni a sostegno dell’idrogeno

1 La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo 2014-2020.

2. In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle misure di attuazione della programmazione esistente per:

a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private. Particolari forme di premialità sono riconosciute a favore di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali;

b) le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto dall’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a tal fine, la sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con gestori di reti stradali e autostradali, le università e le imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione;

c) la realizzazione di impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

3. Al fine di incentivare l’utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del Trasporto pubblico di interesse regionale e locale (TPRL):

a) la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno, mediante bandi dedicati o la previsione di criteri premiali;

b) la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede a determinare, in relazione ai servizi minimi di trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolto mediante veicoli dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno.

4. La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per la ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile e l’implementazione del car sharing basato su veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali.

5. Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive, i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto.

 

     Art. 6. Ricerca

1 La Regione sostiene, anche finanziariamente, la ricerca finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per la produzione di idrogeno mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione Puglia.

2 Al fine di pervenire a un polo regionale di riferimento sull’idrogeno che raccordi le diverse iniziative e ne stimoli l’ulteriore sviluppo nel territorio, la Regione promuove accordi di programma, convenzioni o protocolli di intesa tra università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese.

3 Per gli scopi indicati ai commi 1 e 2, la Regione potrà utilizzare il fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile istituito dall’articolo 11, comma 3, della l.r. 25/2012.

 

     Art. 7. Comunità locali dell’energia

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente che in forma aggregata, al mercato dell’energia e favorire la generazione diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la Regione:

a) promuove la creazione di comunità locali dell’energia, organizzate anche nella forma di cooperative di comunità ai sensi della legge regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità) o di comunità di energia rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, punto 16), della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, n. 2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, aventi a oggetto l’attività di generazione distribuita, stoccaggio, gestione fisica o virtuale della rete di distribuzione locale e/o vendita di prossimità di energia elettrica;

b) favorisce campagne informative finalizzate a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al mercato della produzione, vendita e consumo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

c) promuove la diffusione di sistemi di accumulo, anche a uso condominiale.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Giunta regionale adotta misure finalizzate alla concessione di aiuti, anche finanziari, per sostenere l’accesso e la partecipazione attiva dei cittadini, in maniera aggregata, al mercato dell’energia e favorirne la loro presenza attiva come produttori e consumatori locali di energia.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare

 

     Art. 8. Obiettivi

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale dettata in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, favorisce gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare che comportano una riduzione del numero di aereogeneratori e delle superfici occupate dagli impianti esistenti, nonché l’adeguamento tecnologico degli stessi al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ridurre i processi di antropizzazione e il consumo del suolo.

2. La Regione promuove procedimenti semplificati per favorire la prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

a) area vasta: un’area geografica comprendente i territori di almeno cinque comuni contigui l’uno con l’altro all’interno della quale sono ubicati più impianti esistenti;

b) area di ingombro del singolo aerogeneratore: l’area pari a un quadrato il cui lato è pari a tre volte il diametro del rotore e avente per centro l’asse della torre dell’aerogeneratore;

c) impianto esistente: un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile autorizzato e realizzato per il quale il soggetto proponente intende provvedere alla integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione;

d) integrale ricostruzione: l’intervento che prevede la realizzazione, utilizzando componenti nuove o rigenerate, di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti;

e) potenziamento: l’intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte a ottenere un aumento della potenza dell’impianto;

f) riattivazione: la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerate;

g) rifacimento: l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari e opere costituenti l’impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato;

h) superficie destinata all’installazione di un impianto eolico: l’area determinata dalla sommatoria della superficie occupata dalle opere accessorie (viabilità di accesso, aree di stoccaggio, viabilità interna e piazzole di montaggio) e della sua area di ingombro, nell’ipotesi di singolo aereogeneratore, o dell’area che racchiude il gruppo di aerogeneratori determinata come di seguito:

1) aerogeneratori in gruppo: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori aumentata della distanza pari a tre volte il raggio del rotore su tutti i lati della poligonale;

2) aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo e ultimo aerogeneratore aumentata di tre volte il raggio del rotore su ogni estremo e larghezza pari a tre volte il diametro del rotore;

i) superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico: la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici e comprensiva di tutti gli spazi liberi tra pannelli, delle aree di sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;

j) superficie radiante: la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici al netto di tutti gli spazi liberi tra pannelli;

k) superficie spazzata: la superficie aerea corrispondente al cerchio formato dal raggio del rotore.

 

     Art. 10. Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali [1]

1. I progetti relativi a interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW, risultante dagli interventi proposti, possono essere sottoposti, su richiesta del proponente, al procedimento di valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. All’esito della valutazione preliminare, i progetti di cui al comma 1 non sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a VIA a condizione che prevedano: a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 50 per cento del totale di aereogeneratori precedentemente installati; b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20 per cento della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20 per cento di quella precedentemente occupata. I progetti di cui alle lettere a) e b) devono altresì prevedere misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale in favore dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti, conformi ai criteri definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e dalle linee guida regionali adottate ai sensi dell’articolo 16, per le quali i comuni abbiano manifestato il proprio assenso.

3. Agli effetti di cui al comma 2, nel caso in cui il progetto coinvolga più impianti esistenti ricadenti in un’area vasta, per gli impianti eolici la riduzione del numero di aereogeneratori è pari ad almeno il 40 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati; le soglie minime di riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono pari ad almeno il 15 per cento.

4. Laddove l’applicazione delle percentuali indicate nei commi 2 e 3 per la definizione della soglia minima di riduzione del numero di aereogeneratori determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in difetto se il decimale è inferiore alla metà dell’unità; al contrario, si applicherà l’arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore alla metà dell’unità.

5. Ai fini di quanto disposto al comma 2, fermo restando l’obbligo di prevedere misure di compensazione, le soglie minime di riduzione di cui all’articolo 10 non trovano applicazione per i progetti di cui al comma 1 relativi agli impianti esistenti di cui al paragrafo 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, nonché agli impianti esistenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”).

6. Per la valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui al presente articolo e per gli eventuali conseguenti procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, l’autorità competente è la Regione. La Regione è altresì autorità competente qualora il progetto debba essere assoggettato a valutazione di incidenza, ad autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.

 

     Art. 11. Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali

1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, che, a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e della superficie destinata all’installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché, per gli impianti eolici, spostamenti al di fuori dell’area di ingombro dei singoli aerogeneratori, non sono considerate modifiche sostanziali ai fini e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, secondo periodo del d.lgs. 28/2011. Per gli impianti eolici non sono, altresì, considerati modifiche sostanziali gli interventi consistenti nella sostituzione della tipologia dei rotori a condizione che non comportino una variazione in aumento della superficie spazzata e della volumetria delle strutture determinate da tutti gli aerogeneratori complessivamente considerati, della superficie destinata all’installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché spostamenti al di fuori dell’area di ingombro dei singoli aerogeneratori.

2. Sono altresì soggetti al procedimento di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, non qualificabili come modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, a condizione che comportino la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW.

3. Qualora gli interventi disciplinati ai commi 1 e 2 ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011 è presentata al comune nel cui territorio l’intervento prevede, nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori e, nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli.

4. Sono comunque soggetti al procedimento di autorizzazione unica disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti eolici o fotovoltaici:

a) che sono qualificati come modifiche sostanziali di impianti esistenti e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;

b) che sono qualificati come modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con Denuncia inizio attività (DIA), Procedura abilitativa semplificata (PAS) o Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.

5. Restano fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall’articolo 10, la valutazione preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché l’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e i pareri ambientali eventualmente necessari. In particolare, la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA si applicano qualora l’impianto esistente non sia stato assoggettato a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e gli interventi proposti determinano il superamento della soglia di 1 MW o un aumento superiore a 1 MW della potenza nominale complessiva dell’impianto esistente.

 

     Art. 12. Rinnovo del titolo abilitativo [2]

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, il rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, può essere disposto a condizione che si preveda l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 11 e:

a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 40 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati;

b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 15 per cento della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15 per cento di quella precedentemente occupata.

2. Agli effetti di cui al comma 1, nel caso in cui l’intervento coinvolga più impianti esistenti ricadenti in un’area vasta, per gli impianti eolici la riduzione del numero di aereogeneratori è pari ad almeno il 30 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati; le soglie minime di riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono ridotte al 10 per cento; le medesime percentuali si applicano qualora l’intervento preveda la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi dell’acqua, con annesso impianto di stoccaggio, integrato all’impianto eolico o fotovoltaico oggetto dell’intervento.

3. Qualora l’impianto esistente sia stato assentito con un titolo abilitativo diverso dall’autorizzazione unica, il rinnovo del titolo abilitativo originario sarà disposto per una durata pari a venti anni.

4. Laddove l’applicazione delle percentuali indicate nei commi 1 e 2 per la definizione della soglia minima di riduzione del numero di aereogeneratori determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in difetto se il decimale è inferiore alla metà dell’unità; al contrario, si applicherà l’arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore alla metà dell’unità.

5. Le soglie minime di riduzione di cui all’articolo 12 non trovano applicazione per gli interventi di cui al comma 1 relativi agli impianti esistenti di cui al paragrafo 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, nonché agli impianti esistenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 13/2010.

6. La dichiarazione per l’avvio della procedura abilitativa semplificata, qualora l’intervento ricada in una delle ipotesi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, o l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica, qualora l’intervento ricada nelle ipotesi di cui al medesimo articolo 11, comma 4, è presentata almeno dodici mesi prima della data di scadenza del titolo abilitativo dell’impianto esistente. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, il termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica è determinato con riferimento alla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel tempo.

7. L’inizio dei lavori deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del titolo abilitativo dell’impianto esistente ovvero dalla data di perfezionamento della PAS o dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, se successiva. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, l’inizio dei lavori deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel tempo o dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, se successiva. Il termine di inizio dei lavori è prorogabile per un massimo di dodici mesi, su istanza motivata presentata almeno quindici giorni prima della data di scadenza, qualora il soggetto autorizzato abbia presentato o intenda presentare istanza di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

8. Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in trenta mesi dalla data di inizio dei lavori.

9. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica ovvero dalla data di perfezionamento della PAS, nel caso di interventi che comportano la realizzazione ed esercizio di un impianto di potenza nominale superiore ai limiti fissati dall’articolo 6 della l.r. 25/2012, il soggetto autorizzato:

a) provvede agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

b) costituisce un fondo di accantonamento in un conto corrente bancario o postale fruttifero – con possibilità di reinvestimento in titoli o obbligazioni statali – vincolato a favore del comune nel cui territorio è ubicato l’impianto a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto. L’accantonamento è pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica e potrà essere effettuato in un’unica soluzione o secondo un piano che preveda versamenti semestrali e si completi entro tre anni dall’apertura del conto corrente bancario o postale;

c) deposita fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, per l’ipotesi di decadenza del titolo abilitativo dichiarata ai sensi del comma 12, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica installata.

10. Entro trenta giorni dal puntuale adempimento degli obblighi prescritti dal comma 9 è svincolata la fideiussione eventualmente rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto esistente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2008. La fideiussione rilasciata per le finalità di cui al comma 9, lettera c), è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell’atto di collaudo.

11. I termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 sono perentori e non sono soggetti a proroga, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 7, ultimo periodo.

12. Nel caso in cui i termini indicati dai commi 7, 8 e 9 non siano rispettati o qualora non sia rispettato il piano di accantonamento di cui al comma 9, lettera b), la PAS o l’autorizzazione unica perde efficacia e decade. In tal caso, la completa dismissione dell’impianto esistente e delle opere eventualmente realizzate, nonché le opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza della PAS o dell’autorizzazione unica, se successiva alla data di scadenza del titolo abilitativo relativo all’impianto esistente.

13. Restano fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall’articolo 10, la valutazione preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché l’autorizzazione paesaggistica, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e i pareri ambientali eventualmente necessari.

14. Con il provvedimento di cui all’articolo 16, la Giunta regionale definisce termini, modalità ed elaborati per la presentazione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata e di rilascio dell’autorizzazione unica, regola i relativi procedimenti, stabilisce condizioni e modalità per la costituzione del fondo di accantonamento di cui al comma 9, lettera b).

 

     Art. 13. Norma di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 10, 11 e 12, trovano applicazione le disposizioni statali e regionali che disciplinano i procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di impatto ambientale, nonché di autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata.

 

     Art. 14. Criteri per la determinazione delle misure di compensazione

1. Relativamente agli interventi disciplinati dal capo II, le misure compensative sono definite con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’articolo 10, comma 2, ovvero, qualora previste, con il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità a VIA e sono riconosciute in favore dei comuni nei cui territori sono realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.

2. Le misure compensative hanno carattere non meramente patrimoniale e sono finalizzate a interventi di miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche, nonché di sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione orientata all’economia circolare e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. A tale scopo, possono essere destinate a:

a) contribuire all’efficientamento energetico di impianti e immobili comunali;

b) realizzare impianti pubblici di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o di accumulo;

c) contribuire all’acquisto di flotte autoveicoli a zero o basse emissioni in atmosfera;

d) realizzare punti per l’approvvigionamento di energia elettrica o idrogeno;

e) realizzare opere di mitigazione dell’impatto visivo degli impianti sul centro abitato;

f) valorizzare il patrimonio culturale e le componenti del paesaggio;

g) realizzare strade o il loro rifacimento mediante l’utilizzo di asfalti ecologici;

h) realizzare piste pedo-ciclabili;

i) costituire comunità locali dell’energia.

 

     Art. 15. Riconversione di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti inquinati

1. Accertato e verificato che non vi siano le condizioni per la destinazione dei suoli a uso agricolo o alla coltivazione e alla riattivazione di una cava, la Regione favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali dismesse e in cave esaurite al fine di favorirne la riconversione industriale, lo sviluppo economico e il riutilizzo. Per le medesime finalità, la Regione promuove il riutilizzo di siti inquinati e dei siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, a condizione che gli stessi siano bonificati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale con oneri a carico del soggetto proponente.

2. A tal fine, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali in materia di autorizzazione unica, la Giunta regionale promuove accordi di programma che prevedano la delocalizzazione nelle aree indicate al comma 1 di impianti esistenti ubicati in aree non idonee ai sensi del regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”.), nonché in aree in cui la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR) o in zone classificate agricole con contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di assicurare tempestività, efficacia e coerenza nella definizione dei procedimenti disciplinati nel capo II, la Giunta regionale:

a) individua termini, modalità, criteri, modelli e buone prassi da seguire nell’avvio e nella definizione dei procedimenti di cui al capo II;

b) definisce l’attività di supporto e monitoraggio nell’istruttoria, nello svolgimento e nella definizione dei procedimenti di competenza dei comuni;

c) adotta criteri e indirizzi per lo svolgimento della valutazione preliminare di cui all’articolo 10, in conformità a quelli statali;

d) definisce le linee guida per la determinazione delle misure di compensazione di cui all’articolo 14.

2. Nel medesimo termine, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Giunta regionale aggiorna il r.r. 24/2010 e avvia il procedimento di revisione del PPTR. In particolare, in sede di aggiornamento e revisione del predetto regolamento e del PPTR, qualora anche un solo impianto esistente sia localizzato in aree non idonee ai sensi del suddetto r.r. 24/2010, ovvero in aree la cui realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del PPTR, potranno ritenersi ammissibili i progetti relativi a interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, a condizione che prevedano una riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 70 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati e, per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 40 per cento della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 40 per cento di quella precedentemente occupata, nonché sia verificata la loro compatibilità con gli specifici valori dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. In tali ipotesi, trovano applicazione i moduli procedimentali e le previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

 

NORME FINALI

 

     Art. 17. Clausola valutativa

1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme, elaborata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e dal Dipartimento regionale sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito:

a) agli interventi attuati dalla Regione per promuovere e sostenere i settori legati alla filiera dell’idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile;

b) alle azioni intraprese dall’Osservatorio regionale sull’idrogeno per la promozione dell’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile, nonché all’attività di supporto nella definizione della programmazione regionale in materia di idrogeno;

c) alle azioni a sostegno della produzione e consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’articolo 5;

d) alle misure promosse dalla Regione per sostenere anche finanziariamente la ricerca e la ricerca applicata sull’idrogeno di cui all’articolo 6;

e) alle iniziative finalizzate a incentivare la creazione di comunità locali dell’energia;

f) al numero di istanze di rilascio di titoli abilitativi presentate per assentire la realizzazione di interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, nonché ai tempi medi di definizione dei procedimenti anche riferiti alla fase endoprocedimentale ambientale e ai relativi esiti;

g) alla produzione di energia elettrica generata da impianti alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare e, in particolare, da impianti oggetto degli interventi di cui all’articolo 8, comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo agli esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare di comunicare, con cadenza semestrale, i dati della produzione.

 

     Art. 18. Rispetto della normativa dell’Unione europea

1. I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato nei commi 2, 3 e 4.

2. I contributi, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea emanati ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1588, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248.

3. I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248, oppure se siano da ritenere autorizzati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

4. Le presenti disposizioni sono comunicate alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2015, serie L 241.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, nel bilancio autonomo regionale:

a) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 2, ai fini della concessione di contributi a enti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile o di impianti di produzione di energia elettrica e calore alimentati a idrogeno di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila;

b) nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, ai fini della concessione di contributi per favorire il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno di cui all’articolo 5, comma 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;

c) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, ai fini della concessione di contributi a enti locali che implementano il car sharing mediante l’utilizzo di veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile di cui all’articolo 5, comma 4, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila;

d) nell’ambito della missione 17, programma 1, titolo 1, ai fini della concessione di contributi per il finanziamento dei programmi di ricerca di cui all’articolo 6, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati al comma 1, pari a complessivi euro 500 mila, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente, in corso di adozione, missione 20, programma 3, titolo 1.

4. Al finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni concorrono altresì fondi nazionali o comunitari all’uopo destinati.

 

CAPO III

Disposizioni urgenti in materia edilizia

 

     Art. 20. Conferma disposizioni ai sensi dell’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nelle more dell’emanazione delle linee guida previste dall’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del capo I, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è confermato l’attuale regime disciplinare definito dalla deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010, n. 1309 (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi) e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016, n. 1166 (DPR 380/2001 – procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive.).

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, dellalegge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Allegato

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2020, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2020, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.