§ 2.1.38 - Regolamento 16 aprile 2014, n. 596.
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:16/04/2014
Numero:596


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari
Art. 5.  Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione
Art. 6.  Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica
Art. 7.  Informazioni privilegiate
Art. 8.  Abuso di informazioni privilegiate
Art. 9.  Condotta legittima
Art. 10.  Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Art. 11.  Sondaggi di mercato
Art. 12.  Manipolazione del mercato
Art. 13.  Prassi di mercato ammesse
Art. 14.  Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Art. 15.  Divieto di manipolazione del mercato
Art. 16.  Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
Art. 17.  Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
Art. 18.  Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Art. 19.  Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
Art. 20.  Raccomandazioni di investimento e statistiche
Art. 21.  Comunicazione o diffusione di informazioni ai media
Art. 22.  Autorità competenti
Art. 23.  Poteri delle autorità competenti
Art. 24.  Cooperazione con l’ESMA
Art. 25.  Obbligo di cooperazione
Art. 26.  Cooperazione con i paesi terzi
Art. 27.  Segreto d’ufficio
Art. 28.  Protezione dei dati
Art. 29.  Comunicazione di dati personali a paesi terzi
Art. 30.  Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Art. 31.  Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
Art. 32.  Segnalazione di violazioni
Art. 33.  Scambio di informazioni con l’ESMA
Art. 34.  Pubblicazione delle decisioni
Art. 35.  Esercizio della delega
Art. 36.  Procedura di comitato
Art. 37.  Abrogazione della direttiva 2003/6/CE e sue misure di esecuzione
Art. 38.  Relazioni
Art. 39.  Entrata in vigore e applicazione


§ 2.1.38 - Regolamento 16 aprile 2014, n. 596. [1]

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

(G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;

b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;

c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;

d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il presente regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

2. Gli articoli 12 e 15 si applicano anche:

a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;

b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e

c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «strumento finanziario» : uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

2) «impresa di investimento» : un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

3) «ente creditizio» : un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

4) «ente finanziario» : un ente finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;

5) «gestore del mercato» : un gestore del mercato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;

6) «mercato regolamentato» : un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF» : un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;

8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF» : un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;

9) «prassi di mercato ammessa» : una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’articolo 13;

10) «sede di negoziazione (trading venue)» : una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

11) «mercato di crescita per le PMI» : un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;

12) «autorità competente» : un’autorità designata conformemente all’articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;

13) «persona» : una persona fisica o giuridica;

14) «merce» : una merce quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (2);

15) «contratto a pronti su merci» : un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;

16) «mercato a pronti» : un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;

17) «programma di riacquisto di azioni proprie» : la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

18) «negoziazione algoritmica» : negoziazione algoritmica quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;

19) «quota di emissione» : una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;

20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni» : chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;

21) «emittente» : un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;

22) «prodotto energetico all’ingrosso» : prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

23) «autorità nazionale di regolamentazione» : autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

24) «strumenti derivati su merci» : strumenti derivati su merci quali definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo» :

una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 10, che sia:

a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o

b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata» :

una delle persone seguenti:

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o

d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

27) «registrazioni di dati relativi al traffico» : registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell’articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

28) «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni» : una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell’esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;

29) «indice di riferimento (benchmark)» : qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

30) «market maker» : un market maker quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE

31) «costituzione di una partecipazione (stake-building)» : un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l’obbligo di legge o regolamentare di annunciare un’offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;

32) «partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant)» : una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;

33) «negoziazione ad alta frequenza» : tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;

34) «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d’investimento» :

informazioni:

i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o

ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;

35) «raccomandazione in materia di investimenti» : informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

2. Ai fini dell’articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:

a)  «valori mobiliari» :

i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;

ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero

iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;

b) «strumenti collegati» :

gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

c) «distribuzione significativa» : un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;

d) «stabilizzazione» : un acquisto o un’offerta di acquisto di valori mobiliari, o un’operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento nell’ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.

 

     Art. 4. Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari

1. I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori dei mercati che gestiscono un MTF o un OTF notificano senza indugio all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione ogni strumento finanziario la prima volta che viene ammesso alla negoziazione, o è stato negoziato per la prima volta, per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione.

Essi effettuano un'ulteriore notifica all'autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione, a meno che la data in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione sia conosciuta e citata nella notifica effettuata a norma del primo comma.

Le notifiche di cui al presente paragrafo comprendono, all’occorrenza, le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari interessati, nonché la data e l’ora della richiesta di ammissione alla negoziazione, ammissione alla negoziazione, e la data e l’ora della prima operazione.

I gestori dei mercati e le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione le informazioni di cui al terzo comma riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione o sono stati ammessi alla negoziazione anteriormente al 2 luglio 2014 e che sono ancora ammessi alla negoziazione o scambiati a tale data.

2. Le autorità competenti del luogo della sede di negoziazione trasmettono senza indugio le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 1 all’ESMA, che le pubblica sul suo sito Internet sotto forma di elenco immediatamente dopo la ricezione. L’ESMA aggiorna tale elenco immediatamente dopo aver ricevuto una notifica da parte di un’autorità competente del luogo della sede di negoziazione. L’elenco non limita l’ambito di applicazione del presente regolamento.

3. L’elenco contiene le seguenti informazioni:

 

a) le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta in mercati regolamentati, MTF e OTF;

 

b) le date e le ore delle richieste di ammissione alla negoziazione, delle ammissioni alla negoziazione, o delle prime negoziazioni;

 

c) le informazioni relative alle sedi di negoziazione nelle quali gli strumenti finanziari sono oggetto di una richiesta di ammissione alla negoziazione, sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta, nonché

 

d) la data e l’ora in cui gli strumenti finanziari cessano di essere negoziati o di essere ammessi alla negoziazione.

4. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano:

 

a) il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1; e

 

b) le modalità e le condizioni di compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco di cui al paragrafo 3.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per la definizione dei tempi, del formato e del modello delle notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme di attuazione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 5. Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione

1. I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando:

 

a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle contrattazioni;

 

b) le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico;

 

c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; e

 

d) è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

2. Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, un programma di riacquisto deve avere come unico fine di:

 

a) ridurre il capitale dell’emittente;

 

b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o

 

c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società collegata.

3. Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’emittente informa l’autorità competente del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

4. I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:

 

a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;

 

b) sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5;

 

c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e

 

d) tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

5. Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, gli emittenti, gli offerenti o gli enti che, agendo o meno per conto di tali persone, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

6. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le condizioni alle quali i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 4 devono conformarsi, incluse le condizioni di negoziazione, le restrizioni in ordine a tempi e volumi, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione e le condizioni relative al prezzo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 6. Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica

1. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:

 

a) uno Stato membro;

 

b) i membri del SEBC;

 

c) un ministero, un’agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;

 

d) nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.

2. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico.

Il presente regolamento non si applica a tali operazioni, ordini o condotte posti in essere da:

 

a) l’Unione;

 

b) una società veicolo di uno o più Stati membri;

 

c) la Banca europea per gli investimenti;

 

d) il Fondo europeo di stabilità finanziaria;

 

e) il meccanismo europeo di stabilità;

 

f) un’istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.

3. Il presente regolamento non si applica all’attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della politica climatica dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE.

4. Il presente regolamento non si applica alle attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto, che sono intraprese nel perseguimento della politica agricola comune dell’Unione o della politica comune della pesca dell’Unione conformemente agli atti adottati o agli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 1 a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.

A tal fine, la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi.

La relazione comprende un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al presente regolamento, la Commissione proroga l’esenzione di cui al paragrafo 1 anche alle banche centrali di tali paesi terzi.

6. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 3 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.

7. Il presente articolo non si applica alle persone che lavorano nell’ambito di un contratto di lavoro o in altro modo per gli organismi di cui al presente articolo, allorché eseguono operazioni od ordini o sono impegnate in condotte, direttamente o indirettamente, per conto proprio.

 

CAPO 2

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

 

     Art. 7. Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

 

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

 

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

 

     Art. 8. Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

 

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero

 

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

 

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

 

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

 

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

 

     Art. 9. Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

 

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

 

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora la persona:

 

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione se la persona effettua un’operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata; oppure

 

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all’offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell’approvazione della fusione o dell’accettazione dell’offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l’acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

 

     Art. 10. Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

 

     Art. 11. Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

 

a) un emittente;

 

b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l’operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;

 

c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure

 

d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società agli aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

 

a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e

 

b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l’offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell’autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

 

a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;

 

b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;

 

c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e

 

d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l’ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all’autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all’autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l’esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L’ESMA pubblica orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

 

a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell’ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;

 

b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché

 

c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

 

     Art. 12. Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

 

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

 

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure

 

ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

 

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

 

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

 

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

 

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

 

b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

 

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

 

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

 

ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

 

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;

 

e) l’acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all’asta.

3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l’allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell’allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

 

     Art. 13. Prassi di mercato ammesse

1. Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che conclude un'operazione, che inoltra un ordine di compravendita o che pone in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2. Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

 

a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;

 

b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;

 

c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato;

 

d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;

 

e) la prassi di mercato crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, allo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

 

f) l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un’autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell’Unione; e

 

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l’altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell’investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un’autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente notifica all’ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L’ESMA esamina altresì se l’istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell’Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA.

5. Qualora un’autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell’ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall’istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

6. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una prassi di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l’ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l’ESMA può adottare una decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell’ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9. L’ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10. L’ESMA sorveglia l’applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11. Le autorità competenti notificano all’ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l’autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell’ESMA a norma del paragrafo 4.

 

     Art. 14. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

 

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

 

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

 

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

 

     Art. 15. Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

 

     Art. 16. Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala senza ritardo all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un’operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica senza ritardo all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l’articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

 

a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e

 

b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

 

     Art. 17. Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l’impresa madre o un’impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l’impresa madre o un’impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all’utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell’esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO2 equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO2 equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 che specifichino l’autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

 

b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;

 

c) l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

 

a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario;

 

b) è nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione;

 

c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e

 

d) l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l’autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

 

a) se l’emittente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, l’autorità è determinata a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

 

b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell’emittente.

L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l’emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l’emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all’autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

 

a) gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e

 

b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L’ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

 

     Art. 18. Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

 

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

 

b) aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

 

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un’altra persona, che agisce in nome o per conto dell’emittente, si assuma l’incarico di redigere e aggiornare l’elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

 

a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

 

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

 

c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

 

d) la data di redazione dell’elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

 

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

 

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) l’emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

 

b) l’emittente è in grado di fornire, su richiesta, all’autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

 

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

 

b) a ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 19. Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

 

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

 

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.

Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

 

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

 

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.

3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

 

a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

 

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

 

a) il nome della persona;

 

b) il motivo della notifica;

 

c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

 

d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;

 

e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

 

f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché

 

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

 

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

 

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

 

c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in cui:

 

i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

 

ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e

 

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

 

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o

 

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

 

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

 

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 20. Raccomandazioni di investimento e statistiche

1. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento, devono ragionevolmente provvedere affinché tali informazioni siano presentate in maniera corretta e devono comunicare i propri interessi o segnalare eventuali conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari ai quali tali informazioni si riferiscono.

2. Le istituzioni pubbliche che divulgano statistiche o previsioni che possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari procedono alla loro diffusione in maniera corretta e trasparente.

3. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le disposizioni tecniche per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Le disposizioni tecniche definite nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 non si applicano ai giornalisti soggetti a una regolamentazione adeguata equivalente in uno Stato membro, che comprenda meccanismi adeguati equivalenti di autoregolamentazione, purché tale regolamentazione produca effetti analoghi a quelli ottenuti dalle disposizioni tecniche. Lo Stato membro notifica il testo di tale regolamentazione adeguata equivalente alla Commissione.

 

     Art. 21. Comunicazione o diffusione di informazioni ai media

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 20, qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:

a) le persone interessate o le persone a loro strettamente legate ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

b) la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l’intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l’offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari.

 

CAPO 4

ESMA E AUTORITÀ COMPETENTI

 

     Art. 22. Autorità competenti

Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente ai fini del presente regolamento. Gli Stati membri ne informano la Commissione, l’ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri. L’autorità competente assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate sul proprio territorio per quanto riguarda tutte le attività svolte sul proprio territorio, nonché le attività svolte all’estero relative a strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d'asta su una piattaforma d'asta o negoziati su un MTF o su un OTF o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un MTF che operano all'interno del loro territorio.

 

     Art. 23. Poteri delle autorità competenti

1. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri attraverso le seguenti modalità:

 

a) direttamente;

 

b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che gestiscono il mercato;

 

c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che gestiscono il mercato;

 

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine:

 

a) di accedere a qualsiasi documento e a dati sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

 

b) di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo scopo di ottenere delle informazioni;

 

c) in relazione a strumenti derivati su merci, di chiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei gestori;

 

d) di eseguire ispezioni o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche;

 

e) alle condizioni di cui al secondo comma, di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento;

 

f) di riferire fatti ai fini di un’indagine penale;

 

g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari;

 

h) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell’articolo 14, lettera a) o b), o dell’articolo 15;

 

i) di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

 

j) di sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato;

 

k) di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l’autorità competente reputi contraria al presente regolamento;

 

l) di imporre un’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale; e

 

m) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

Qualora sia necessaria, in base al diritto nazionale, un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, per avere accesso ai locali delle persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera e), il potere di cui a detta lettera è esercitato soltanto dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva.

3. Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni aventi conseguenze sulla proprietà o sul controllo di un’impresa che sono regolamentate dalle autorità di controllo nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento.

4. La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona che effettua la segnalazione, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

 

     Art. 24. Cooperazione con l’ESMA

1. Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei propri compiti, a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 25. Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano reciprocamente e con l’ESMA se necessario ai fini del presente regolamento, salvo che si applichi una delle eccezioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri e all’ESMA. Nello specifico, esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, controllo e applicazione delle norme.

L’obbligo di cooperare e assistere di cui al primo comma si applica anche per quanto riguarda la Commissione in relazione allo scambio di informazioni relative alle merci che sono prodotti agricoli di cui all’elenco dell’allegato I TFUE.

Le autorità competenti e l’ESMA collaborano conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare al suo articolo 35.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui al medesimo articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini del presente regolamento.

2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:

 

a) la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

 

b) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie indagini, attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

 

c) è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta; oppure

 

d) nello Stato membro destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.

3. Le autorità competenti e l’ESMA cooperano con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri per assicurare un approccio coordinato nell’applicazione delle norme pertinenti quando operazioni, ordini di compravendita o altre iniziative o condotte fanno riferimento a uno o più strumenti finanziari ai quali si applica il presente regolamento, nonché a uno o più prodotti energetici all’ingrosso ai quali si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le autorità competenti prendono in considerazione le caratteristiche specifiche delle definizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011 quando applicano gli articoli 7, 8 e 12 del presente regolamento agli strumenti finanziari relativi ai prodotti energetici all’ingrosso.

4. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini di cui al paragrafo 1.

5. Quando un’autorità competente ritiene che atti contrari alle disposizioni del presente regolamento siano, o siano stati, compiuti sul territorio di un altro Stato membro o che determinati atti incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati su una sede di negoziazione situata in un altro Stato membro, essa informa, con la maggiore precisione possibile, l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, l’ACER. Le autorità competenti dei vari Stati membri interessati procedono a consultazioni reciproche e con l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, con l’ACER, in merito alle opportune iniziative da adottare e si tengono reciprocamente informate in merito ai più importanti sviluppi intermedi. Esse coordinano le loro iniziative, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative a tali casi transfrontalieri a norma degli articoli 30 e 31 e si prestano assistenza reciproca nell’applicazione delle rispettive decisioni.

6. L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’autorità competente richiedente può informare l’ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un’indagine o di un’ispezione con effetti transfrontalieri, l’ESMA coordina l’indagine o l’ispezione se una delle autorità competenti lo richiede.

Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un’ispezione o a un’indagine in loco, può adottare una delle seguenti misure:

 

a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

 

b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

 

c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

 

d) nominare controllori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

 

e) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.

7. Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, l’autorità competente, la cui richiesta di informazioni o di assistenza, a norma dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, non abbia ottenuto seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni o di assistenza sia stata respinta, può comunicare, entro un termine ragionevole, tale rifiuto o mancata reazione all’ESMA.

Nelle situazioni summenzionate l’ESMA può intervenire a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ferma restando la possibilità di intervenire a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti cooperano e scambiano informazioni con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che siano, o siano stati, compiuti atti che costituiscono abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento. Tale forma di cooperazione assicura una visione consolidata dei mercati finanziari e a pronti e permette di individuare e irrogare sanzioni per abusi di mercato tra mercati diversi e transfrontalieri.

In relazione alle quote di emissioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni previsti al primo comma sono garantiti anche tramite:

 

a) il sorvegliante d’asta, in relazione alle aste delle quote di emissioni o altri prodotti correlati oggetto d’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010; e

 

b) le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l’amministratore centrale e gli altri organismi pubblici preposti al controllo a norma della direttiva 2003/87/CE.

L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e paesi terzi. Le autorità competenti, se possibile, concludono accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell’articolo 26.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 26. Cooperazione con i paesi terzi

1. Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

Un’autorità competente informa l’ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2. L’ESMA, ove possibile, agevola e coordina lo sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti autorità di controllo dei paesi terzi.

Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione che sono destinati a essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’ESMA inoltre, ove possibile, agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti degli Stati membri delle informazioni ottenute dalle autorità di controllo di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito degli articoli 30 e 31.

3. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di controllo di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 27. Tale scambio d’informazioni deve essere finalizzato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

 

     Art. 27. Segreto d’ufficio

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

3. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui l’autorità competente ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.

 

     Art. 28. Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall’ESMA nell’ambito del presente regolamento, l’ESMA si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati personali sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

 

     Art. 29. Comunicazione di dati personali a paesi terzi

1. L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE e solo su base singola. L’autorità competente garantisce che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento e che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo salvo che non sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte le condizioni specificate dall’autorità competente dello Stato membro.

2. L’autorità competente di uno Stato membro può comunicare i dati personali ricevuti da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di controllo di un paese terzo soltanto quando essa ha ottenuto l’accordo esplicito dall’autorità competente che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, comunica tali dati esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo.

3. Un accordo di cooperazione che preveda lo scambio di dati personali deve conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

 

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

 

     Art. 30. Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

 

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché

 

b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

 

a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

 

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

 

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

 

d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;

 

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

 

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

 

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

 

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

 

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

 

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

 

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

 

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

 

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

 

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

 

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

 

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (11) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (12) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (13) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

 

     Art. 31. Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

 

a) la gravità e la durata della violazione;

 

b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;

 

c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

 

d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

 

e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

 

f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e

 

g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

 

     Art. 32. Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento.

2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

 

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per i loro seguiti, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

 

b) in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, quanto meno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

 

c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

3. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all’imposizione di sanzioni amministrative o penali o all’adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

 

     Art. 33. Scambio di informazioni con l’ESMA

1. Le autorità competenti trasmettono ogni anno all’ESMA le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative da loro stesse imposte a norma degli articoli 30, 31 e 32. L’ESMA pubblica queste informazioni in una relazione annuale. Le autorità competenti inoltre trasmettono ogni anno all’ESMA i dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini amministrative condotte a norma di detti articoli.

2. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le rispettive autorità competenti trasmettono ogni anno all’ESMA i dati resi anonimi e aggregati concernenti tutte le indagini penali condotte, nonché le sanzioni penali inflitte dalle autorità giudiziarie, a norma degli articoli 30, 31 e 32. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali inflitte in una relazione annuale.

3. Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative o penali, o altre misure amministrative, essa le notifica contemporaneamente all’ESMA.

4. Se una sanzione amministrativa o penale o un’altra misura amministrativa pubblicata riguarda una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA aggiunge un riferimento a tale sanzione o misura pubblicata nel registro delle società di investimento istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 34. Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

 

a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

 

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

 

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

 

i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

 

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

 

CAPO 6

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

 

     Art. 35. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38 , è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.

3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, all' articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all' articolo 38 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 o 6, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 13 o 14, o dell'articolo 38 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 36. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (14). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 37. Abrogazione della direttiva 2003/6/CE e sue misure di esecuzione

La direttiva 2003/6/CE e le direttive 2004/72/CE, 2003/125/CE (15) e 2003/124/CE (16) della Commissione e il regolamento (CE) n. 2273/2003 (17) della Commissione sono abrogati con effetto dal 3 luglio 2016. I riferimenti alla direttiva 2003/6/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 38. Relazioni

Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa per modificarlo. Tale relazione valuta, tra l’altro:

 

a) l’opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;

 

b) la questione se la definizione di «informazioni privilegiate» sia sufficiente a includere tutte le informazioni pertinenti affinché le autorità competenti possano combattere efficacemente gli abusi di mercato;

 

c) l’adeguatezza delle condizioni alle quali è imposto il divieto di negoziazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 11, con l’obiettivo di identificare eventuali ulteriori circostanze nelle quali dovrebbe applicarsi il divieto;

 

d) la possibilità di istituire nell’Unione in relazione agli abusi di mercato un quadro in materia di sorveglianza trasversale del mercato con riferimento al portafoglio degli ordini di negoziazione (order book), comprese le raccomandazioni in vista di tale quadro; nonché

 

e) l’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli indici di riferimento (benchmarks).

Ai fini del primo comma, lettera a), l’ESMA effettua un esercizio di mappatura dell’applicazione di sanzioni amministrative e, qualora gli Stati membri abbiano deciso, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali quali ivi previste per le violazioni del presente regolamento, dell’applicazione di tali sanzioni penali all’interno degli Stati membri. Tale esercizio include anche gli eventuali dati messi a disposizione a norma dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2.

Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul livello delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), per quanto riguarda le transazioni eseguite dai gestori in cui le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente sono parte di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attività, al fine di valutare se tale livello sia appropriato o se debba essere adeguato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), qualora stabilisca in tale relazione che tali soglie debbano essere adeguate.

 

     Art. 39. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica dal 3 luglio 2016, con l'eccezione:

a) dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, che si applica dal 3 gennaio 2018; e

b) dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafi 7 e 11, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 17, paragrafi 3, 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 9, dell'articolo 19, paragrafi 13, 14 e 15, dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 9, dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, dell'articolo 32, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 5, che si applicano dal 2 luglio 2014.

3. Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi agli articoli 22, 23, 30, all’articolo 31, paragrafo 1, e agli articoli 32 e 34.

4. I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui la tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.

Ove le disposizioni del presente regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati fino al 3 gennaio 2018 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

A. Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di condotta di cui al paragrafo 2 di tale articolo, i partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

 

a) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni concluse rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;

 

b) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni concluse da persone con un’importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d’asta sulla base quote di emissioni;

 

c) se operazioni concluse non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni;

 

d) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni concluse o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni;

 

e) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni concluse sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

 

f) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del book di negoziazione (order book) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e

 

g) la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono concluse le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B. Indicatori di manipolazioni consistenti nell’utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi i tipi di condotta di cui al paragrafo 2 di tale articolo, i partecipanti al mercato e le autorità competenti, quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita, tengono conto degli indicatori di cui al seguente elenco non tassativo, che non devono essere necessariamente considerati una manipolazione di mercato:

 

a) se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni concluse da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e

 

b) se vengono inoltrati ordini di compravendita o concluse operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Il presente regolamento

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 1

 

Articolo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, primo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, punto 2

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 3

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 4

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 5

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 6

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, punto 7

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 8

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 9

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1, punto 10

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 11

 

Articolo 3, paragrafo 1, punto 12

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, punto 13

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 1, punti da 14 a 35

 

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 6

 

Articolo 6, paragrafo 7

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 4

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 11

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articolo 13, paragrafo 4

 

Articolo 13, paragrafo 5

 

Articolo 13, paragrafo 6

 

Articolo 13, paragrafo 7

 

Articolo 13, paragrafo 8

 

Articolo 13, paragrafo 9

 

Articolo 13, paragrafo 10

 

Articolo 13, paragrafo 11

 

Articolo 14, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, lettera b)

Articolo 3, lettera b)

Articolo 14, lettera c)

Articolo 3, lettera a)

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 10, settimo trattino

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 2

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

 

Articolo 17, paragrafo 6

 

Articolo 17, paragrafo 7

 

Articolo 17, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 17, paragrafo 9

 

Articolo 17, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 10, primo e secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 11

 

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

Articolo 18, paragrafo 4

 

Articolo 18, paragrafo 5

 

Articolo 18, paragrafo 6

 

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 9, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 8

 

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 6, paragrafo 10, quarto trattino

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafo 2

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 4, lettera a)

 

Articolo 19, paragrafo 4, lettera b)

 

Articolo 19, paragrafi da 5 a 13

 

Articolo 19, paragrafo 14

Articolo 6, paragrafo 10, quinto trattino

Articolo 19, paragrafo 15

Articolo 6, paragrafo 10, quinto trattino

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino e articolo 6, paragrafo 11

Articolo 21

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), seconda frase

Articolo 22

Articolo 11, primo comma e Articolo 10

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera e)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera f)

 

Articolo 23, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 23 paragrafo 2, lettera j)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 23, paragrafo 2), lettera l

Articolo 12, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 4

 

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 15 bis, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 15 bis, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 2, quarto comma e articolo 16, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 8

 

Articolo 25, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 26

 

Articolo 27, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 2

 

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 28

 

Articolo 29

 

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

 

Articolo 30, paragrafo 3

 

Articolo 31

 

Articolo 32

 

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 5, primo comma

Articolo 33, paragrafo 2

 

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 33, paragrafo 5

 

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 35

 

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

 

Articolo 37

Articolo 20

Articolo 38

 

Articolo 39

Articolo 21

Allegato

 

 

(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(3) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(4) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(8) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(10) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(11) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(13) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(14) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

(15) Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73).

(16) Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70).

(17) Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33).

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2016/1011, dal Regolamento (UE) 2016/1033 e dall'Avviso di rettifica pubblicato in G.U.U.E. 21 ottobre 2016, n. L 287.