§ 2.1.28 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2273.
Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:22/12/2003
Numero:2273


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Obiettivi dei programmi di riacquisto di azioni proprie.
Art.  4. Condizioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alla comunicazione al pubblico.
Art.  5. Condizioni relative alle negoziazioni.
Art.  6. Restrizioni.
Art.  7. Condizioni relative alle operazioni di stabilizzazione.
Art.  8. Condizioni relative alla durata delle operazioni di stabilizzazione.
Art.  9. Condizioni relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa in materia di stabilizzazione.
Art.  10. Condizioni specifiche relative al prezzo.
Art.  12. Entrata in vigore.


§ 2.1.28 – Regolamento 22 dicembre 2003, n. 2273. [1]

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare l'articolo 8, dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE dispone che i divieti sanciti dalla stessa direttiva non si applichino alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, ovvero alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che le negoziazioni si svolgano in conformità alle misure di esecuzione adottate a tale scopo.

     (2) Le attività di negoziazione di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficiano della deroga ai divieti di cui alla direttiva 2003/6/CE, ai sensi all'articolo 8 della stessa direttiva, non devono di per sé essere considerate come configuranti abusi di mercato.

     (3) D'altra parte, nelle deroghe previste dal presente regolamento rientrano esclusivamente i comportamenti connessi direttamente con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione. Pertanto, i comportamenti non direttamente connessi con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione sono considerati come azioni rientranti nell'ambito della direttiva 2003/6/CE e possono fare oggetto di misure amministrative o di sanzioni, qualora le autorità competenti accertino che l'azione in oggetto costituisce un abuso di mercato.

     (4) Per quanto riguarda le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 77/ 91/CEE del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

     (5) Beneficiano della deroga ai divieti della direttiva 2003/6/ CE le operazioni di riacquisto di azioni proprie consentite miranti a ridurre il capitale, ad adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari e ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'assegnazione di azioni ai dipendenti.

     (6) La trasparenza è una condizione indispensabile per prevenire gli abusi di mercato. A tale scopo gli Stati membri possono designare ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui il presente regolamento prevede la divulgazione al pubblico.

     (7) Gli emittenti che adottano programmi di riacquisto di azioni proprie devono informare le rispettive autorità competenti e, ogniqualvolta ciò sia richiesto, il pubblico.

     (8) Le negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie possono essere effettuate tramite strumenti finanziari derivati.

     (9) Per prevenire abusi di mercato, occorre limitare il volume giornaliero degli scambi di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie. È necessaria tuttavia una certa flessibilità per rispondere a specifiche condizioni di mercato, ad esempio un basso livello degli scambi.

     (10) Occorre prestare particolare attenzione alle vendite di azioni proprie effettuate mentre è in corso un programma di riacquisto di azioni proprie, alla possibile esistenza, nell'ambito degli emittenti, di periodi di interdizione in cui le operazioni con azioni proprie sono vietate e al fatto che un emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

     (11) Le operazioni di stabilizzazione hanno principalmente l'effetto di sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo di offerta di valori mobiliari pertinenti, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari pertinenti. Ciò è nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa, nonché degli emittenti. In tal modo, le operazioni di stabilizzazione possono contribuire ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari.

     (12) L'attività di stabilizzazione può essere effettuata sia in un mercato regolamentato che al di fuori di esso, tramite strumenti finanziari diversi dagli strumenti ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato e che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

     (13) I valori mobiliari pertinenti includono gli strumenti finanziari che diventano fungibili dopo un periodo iniziale, in quanto, sebbene inizialmente diano diritto a dividendi o ad interessi diversi, sono sostanzialmente identici.

     (14) Per quanto riguarda la stabilizzazione, le operazioni nel mercato dei blocchi non sono considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, trattandosi di operazioni strettamente private.

     (15) Nel caso in cui gli Stati membri consentano, nel quadro di un'offerta pubblica iniziale, la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni ufficiali in un mercato regolamentato, tale autorizzazione si estende alle operazioni di negoziazione concluse prima dell'emissione («when issued»).

     (16) L'integrità del mercato richiede un'adeguata comunicazione al pubblico delle attività di stabilizzazione degli emittenti o dei soggetti che, agendo o no per conto degli emittenti, effettuano attività di stabilizzazione. I metodi utilizzati per l'adeguata comunicazione al pubblico delle predette informazioni devono essere efficienti e possono tener conto delle pratiche di mercato ammesse dalle autorità competenti.

     (17) È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano le operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione, una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi funge da punto di informazione per ogni eventuale intervento dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato.

     (18) Per evitare confusioni per i partecipanti al mercato, l'attività di stabilizzazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni di mercato e del prezzo di offerta del valore mobiliare pertinente e le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione devono essere effettuate minimizzando l'impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.

     (19) La facoltà di sovrallocazione e l'opzione «greenshoe» sono strettamente legate alla stabilizzazione, in quanto forniscono risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione.

     (20) Particolare attenzione deve essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.

     (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento fissa le condizioni che devono essere soddisfatte perché i programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

     1) «impresa di investimento»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

     2) «ente creditizio»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     3) «programmi di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19 a 24 della direttiva 77/91/CEE;

     4) «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato »: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i quantitativi di valori mobiliari da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;

     5) «adeguata comunicazione al pubblico»: la comunicazione al pubblico effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 103 della direttiva 2001/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     6) «valori mobiliari pertinenti»: i valori mobiliari di cui alla direttiva 93/22/CE, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono oggetto di una distribuzione significativa;

     7) «stabilizzazione»: ogni acquisto o offerta di acquisto di valori mobiliari pertinenti, o ogni operazione su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari;

     8) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito (compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in detto mercato, a condizione che le autorità competenti abbiano convenuto norme di trasparenza per le operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari):

     a) contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere valori mobiliari pertinenti;

     b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari pertinenti;

     c) qualora i valori mobiliari pertinenti siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

     d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari pertinenti e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari pertinenti o vice versa;

     e) qualora i valori mobiliari pertinenti siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari (nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni);

     9) «distribuzione significativa»: un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti, annunciata pubblicamente e distinta dalle normali negoziazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;

     10) «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari pertinenti;

     11) «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;

     12) «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;

     13) «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari pertinenti superiore al numero inizialmente offerto;

     14) «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/ agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari pertinenti, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti possono acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari pertinenti.

 

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

 

     Art. 3. Obiettivi dei programmi di riacquisto di azioni proprie.

     Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, un programma di riacquisto di azioni proprie deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente regolamento e deve avere come esclusivo obiettivo quello di ridurre il capitale dell'emittente (in valore o in numero di azioni) o di adempiere alle obbligazioni derivanti:

     a) da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; o

     b) da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore dei dipendenti dell'emittente o di una società collegata.

 

     Art. 4. Condizioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alla comunicazione al pubblico.

     1. I programmi di riacquisto di azioni proprie devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE.

     2. Prima dell'inizio delle negoziazioni, tutti i dettagli del programma approvato conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE devono essere comunicati al pubblico in maniera adeguata negli Stati membri in cui l'emittente ha richiesto l'ammissione delle sue azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato.

     Detti dettagli includono l'obiettivo del programma, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione.

     Modifiche successive al programma devono essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico negli Stati membri. 3. L'emittente pone in essere i meccanismi necessari per adempiere agli obblighi di informativa in materia di negoziazioni nei confronti dell'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale le azioni sono state ammesse alla negoziazione. Tali meccanismi devono consentire la registrazione di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE.

     4. L'emittente comunica al pubblico i dettagli di tutte le operazioni come specificato al paragrafo 3 non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

 

     Art. 5. Condizioni relative alle negoziazioni.

     1. Per quanto riguarda i prezzi, quando effettua le negoziazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, un emittente non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

     Se la sede di negoziazione non è un mercato regolamentato, il prezzo dell'ultima operazione indipendente o il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata preso come riferimento è il prezzo del mercato regolamentato dello Stato membro dove viene effettuato l'acquisto.

     Nel caso in cui l'emittente effettui l'acquisto delle proprie azioni tramite strumenti finanziari derivati, il prezzo di esercizio di tali strumenti finanziari derivati non è superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente corrente più elevata.

     2. Per quanto riguarda il volume, l'emittente non acquista un quantitativo superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni negoziato nel mercato regolamentato in cui l'acquisto viene effettuato.

     Il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel mese precedente al mese nel corso del quale il programma viene comunicato al pubblico e fissato, su tale base, per la durata autorizzata del programma.

     Qualora il programma non faccia riferimento a tale volume, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato regolamentato interessato, l'emittente può superare il predetto limite del 25 %, a condizione che:

     a) l'emittente informi in anticipo l'autorità competente per il mercato interessato dell'intenzione di non rispettare il limite del 25 %;

     b) l'emittente informi il pubblico in maniera adeguata del fatto che potrebbe non rispettare il limite del 25 %;

     c) l'emittente non ecceda il 50 % del volume medio giornaliero.

 

     Art. 6. Restrizioni.

     1. Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, nel corso del programma di riacquisto di azioni proprie, l'emittente non effettua le seguenti operazioni:

     a) la vendita di azioni proprie nel corso del periodo di durata del programma;

     b) la negoziazione in un periodo di interdizione delle negoziazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la negoziazione viene effettuata;

     c) la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE.

     2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette «muraglie cinesi»), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni relative alla negoziazione di azioni proprie (ivi compresa la negoziazione di azioni proprie per conto della clientela), quando le negoziazioni di azioni proprie vengono effettuate sulla base di tali altre decisioni.

     Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio e ha posto in essere efficaci barriere allo scambio di informazioni (cosiddette «muraglie cinesi»), sottoposte alla vigilanza dell'autorità competente, tra i responsabili del trattamento delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente (ivi comprese le decisioni di negoziazione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie) e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

     3. Il paragrafo 1 non si applica se:

     a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o

     b) il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che adotta le decisioni in merito alla negoziazione delle azioni dell'emittente in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'emittente per quanto riguarda il momento dell'acquisto.

 

CAPO III

OPERAZIONI DI STABILIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

 

     Art. 7. Condizioni relative alle operazioni di stabilizzazione.

     Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario devono essere effettuate conformemente agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

 

     Art. 8. Condizioni relative alla durata delle operazioni di stabilizzazione.

     1. Le operazioni di stabilizzazione vengono effettuate solo per un periodo limitato.

     2. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta iniziale annunciata pubblicamente, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia con l'avvio delle negoziazioni dei valori mobiliari pertinenti nel mercato regolamentato e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario.

     Nel caso in cui l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolga in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario, a condizione che le negoziazioni vengano effettuate conformemente alle eventuali regole, ivi comprese quelle relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa, del mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti devono essere ammessi alla negoziazione.

     3. Per quanto riguarda le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti, nel caso di offerta secondaria, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.

     4. Per quanto riguarda le obbligazioni e gli altri titoli di debito (non convertibili né scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni), il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti (ivi compreso l'eventuale scarto rispetto al prezzo di riferimento, una volta fissato) e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

     5. Per quanto riguarda i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di cui al paragrafo 1 inizia a partire dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari pertinenti e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari riceve il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari pertinenti.

 

     Art. 9. Condizioni relative alla comunicazione al pubblico e all'informativa in materia di stabilizzazione.

     1. Prima dell'inizio del periodo di offerta dei valori mobiliari pertinenti, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

     a) l'avvertenza che si potrà procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento;

     b) l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari pertinenti;

     c) l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;

     d) l'identità del responsabile della stabilizzazione, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione, nel qual caso viene comunicata al pubblico prima che abbia inizio qualsiasi attività di stabilizzazione;

     e) l'esistenza e l'entità massima di ogni facoltà di sovrallocazione o di ogni opzione greenshoe, il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe.

     È sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo alle offerte rientranti nell'ambito di applicazione delle misure di esecuzione della direttiva 2004/.../CE [direttiva sul prospetto], a decorrere dalla data di applicazione di dette misure.

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/6/CE, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all'autorità competente per il mercato interessato non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

     3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione comunicano al pubblico in maniera adeguata le seguenti informazioni:

     a) se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;

     b) la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;

     c) la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;

     d) la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione.

     4. Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione registrano ogni ordine o ogni operazione di stabilizzazione, nonché, come minimo, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE estese agli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari ammessi o che verranno ammessi in un mercato regolamentato.

     5. Nel caso in cui varie imprese di investimento o vari enti creditizi effettuino le operazioni di stabilizzazione, agendo o no per conto dell'emittente o dell'offerente, uno di essi funge da punto di informazione per ogni eventuale richiesta proveniente dall'autorità competente per il mercato regolamentato nel quale i valori mobiliari pertinenti sono stati ammessi alla negoziazione.

 

     Art. 10. Condizioni specifiche relative al prezzo.

     1. In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari pertinenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.

     2. In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

     Art. 11 Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

     Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE, le attività accessorie alla stabilizzazione devono essere effettuate conformemente all'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) la sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;

     b) una posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non può eccedere il 5 % dell'offerta iniziale;

     c) l'opzione greenshoe può essere esercitata dai beneficiari esclusivamente nel caso di sovrallocazione dei valori mobiliari pertinenti;

     d) l'opzione greenshoe non può eccedere il 15 % dell'offerta iniziale;

     e) il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 8;

     f) l'esercizio dell'opzione greenshoe viene comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari pertinenti oggetto dell'opzione.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore negli Stati membri il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Abrogato dall'art. 37 del Regolamento 16 aprile 2014, n. 596, con la decorrenza ivi prevista.