§ 18.3.43 – Direttiva 16 dicembre 2002, n. 87.
Direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:16/12/2002
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Soglie per identificare un conglomerato finanziario
Art. 4.  Individuazione di un conglomerato finanziario
Art. 5.  Campo d'applicazione della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1
Art. 6.  Adeguatezza patrimoniale
Art. 7.  Concentrazione dei rischi
Art. 8.  Operazioni intragruppo
Art. 9.  Meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio
Art. 10.  Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (coordinatore)
Art. 11.  Compiti del coordinatore
Art. 12.  Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti
Art. 13.  Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria mista
Art. 14.  Accesso alle informazioni
Art. 15.  Verifiche
Art. 16.  Misure di esecuzione
Art. 17.  Poteri supplementari delle autorità competenti
Art. 18.  Imprese madri con sede al di fuori della Comunità
Art. 19.  Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi
Art. 20.  Poteri conferiti alla Commissione
Art. 21.  Comitato
Art. 22.  Modifiche della direttiva 73/239/CEE
Art. 23.  Modifiche della direttiva 79/267/CEE
Art. 24.  Modifiche della direttiva 92/49/CEE
Art. 25.  Modifiche della direttiva 92/96/CEE
Art. 26.  Modifiche della direttiva 93/6/CEE
Art. 27.  Modifiche della direttiva 93/22/CEE
Art. 28.  Modifiche della direttiva 98/78/CE
Art. 29.  Modifiche della direttiva 2000/12/CE
Art. 30.  Società di gestione patrimoniale
Art. 31.  Relazione della Commissione
Art. 32.  Attuazione
Art. 33.  Entrata in vigore
Art. 34.  Destinatari


§ 18.3.43 – Direttiva 16 dicembre 2002, n. 87.

Direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 35).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La normativa comunitaria in vigore disciplina con un ampio complesso di norme la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento su base individuale e sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento che fanno rispettivamente parte di un gruppo bancario/di imprese di investimento ovvero di un gruppo assicurativo, vale a dire gruppi che esercitano attività finanziarie omogenee.

     (2) I recenti sviluppi dei mercati finanziari hanno portato alla creazione di gruppi finanziari in grado di offrire servizi e prodotti in vari settori finanziari, i cosiddetti conglomerati finanziari. Non si è avuta finora alcuna forma di vigilanza prudenziale a livello di gruppo sugli enti creditizi, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazioni facenti parte di questo tipo di conglomerato, in particolare per quanto riguarda la solvibilità e la concentrazione dei rischi a livello di conglomerato, le operazioni intragruppo, le procedure di gestione del rischio interno a livello di conglomerato e la competenza e l'onorabilità dei dirigenti. Alcuni di questi conglomerati sono tra i più grandi gruppi finanziari operanti sui mercati finanziari e offrono i loro servizi su scala mondiale. Qualora questi conglomerati, e in particolare gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione che ne fanno parte, dovessero incontrare difficoltà finanziarie, ne deriverebbero gravi effetti destabilizzanti sul sistema finanziario con conseguenze negative per i possessori di depositi bancari, i titolari di polizze assicurative e gli investitori.

     (3) Il piano d'azione della Commissione per i servizi finanziari individua una serie di azioni necessarie per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari e preannunzia l'elaborazione di una legislazione prudenziale supplementare sui conglomerati finanziari per colmare le lacune esistenti nella legislazione prudenziale in vigore a livello settoriale e per far fronte a rischi prudenziali aggiuntivi al fine di garantire la solidità degli strumenti di vigilanza sui gruppi finanziari che esercitano attività finanziarie intersettoriali. Un tale ambizioso obiettivo può essere realizzato solo a tappe. L'introduzione della vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario costituisce una di queste tappe.

     (4) Anche in altre sedi internazionali si è riconosciuta la necessità di elaborare adeguate forme di vigilanza sui conglomerati finanziari.

     (5) Per essere efficace, la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario dovrebbe essere esercitata su tutti i conglomerati di questo genere con attività finanziarie intersettoriali significative, ossia in caso di raggiungimento di determinate soglie, a prescindere dalla loro struttura. La vigilanza supplementare dovrebbe applicarsi a tutte le attività finanziarie individuate nella legislazione finanziaria settoriale e tutte le imprese che esercitano principalmente tali attività dovrebbero essere assoggettate a vigilanza supplementare, comprese le società di gestione patrimoniale.

     (6) Le decisioni di non assoggettare una determinata impresa alla vigilanza supplementare dovrebbero essere adottate tenendo conto, in aggiunta ad altri fattori, dell'assoggettamento o meno di tale impresa alla vigilanza a livello di gruppo prevista dalle norme settoriali.

     (7) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare a livello di gruppo la situazione finanziaria degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, in particolare sotto il profilo della solvibilità (ivi compresa la prevenzione del computo multiplo dei fondi propri), della concentrazione dei rischi e delle operazioni intragruppo.

     (8) I conglomerati finanziari sono spesso sottoposti ad una gestione imperniata sui settori di attività che non coincide appieno con la struttura giuridica del conglomerato. Per tenere conto di tale tendenza dovrebbero essere ampliati ulteriormente i requisiti in materia di gestione, in particolare per quanto riguarda la gestione delle società di partecipazione finanziaria miste.

     (9) Tutti i conglomerati finanziari soggetti a vigilanza supplementare dovrebbero disporre di un coordinatore, designato fra le competenti autorità interessate.

     (10) I compiti del coordinatore dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità delle autorità competenti come previsto dalle norme settoriali.

     (11) Le autorità competenti interessate, e in particolare il coordinatore, dovrebbero poter disporre degli strumenti che consentano loro di ottenere dalle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, o da altre autorità competenti, le informazioni di cui hanno bisogno per l'espletamento delle loro funzioni di vigilanza supplementare.

     (12) È urgente accrescere la collaborazione tra le autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento, compresa l'elaborazione di accordi di cooperazione ad hoc tra le autorità incaricate della vigilanza su imprese appartenenti allo stesso conglomerato finanziario.

     (13) Gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese di investimento con sede principale nella Comunità possono far parte di un conglomerato finanziario con sede principale al di fuori della Comunità. È necessario che tali imprese regolamentate siano soggette ad un regime di vigilanza supplementare equivalente e adeguato e in grado di raggiungere obiettivi e risultati analoghi a quelli previsti dalle disposizioni della presente direttiva. A tal fine sono di grande importanza la trasparenza delle norme e lo scambio di informazioni con le autorità del paese terzo su tutti gli elementi pertinenti.

     (14) Si può presumere che vi sia un regime di vigilanza supplementare equivalente e adeguato solo se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno convenuto di cooperare con le autorità competenti interessate riguardo alle modalità di esercizio e agli obiettivi della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

     (15) La presente direttiva non impone alle autorità competenti di rivelare al Comitato per i conglomerati finanziari informazioni per cui vige l'obbligo di riservatezza a norma della presente direttiva o di altre direttive settoriali.

     (16) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire l'elaborazione di norme sulla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Dato che la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri sono liberi di introdurre norme più severe.

     (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (18) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (19) Orientamenti tecnici e misure di attuazione delle norme stabilite nella presente direttiva possono talvolta risultare necessari per tener conto dei nuovi sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata ad adottare misure di attuazione, a condizione che queste non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva.

     (20) Le norme settoriali di disciplina degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento attualmente in vigore dovrebbero essere integrate in modo da raggiungere un livello minimo comune, in particolare per evitare che si verifichino fenomeni di arbitraggio normativo tra le norme settoriali e le norme sui conglomerati finanziari. Occorre pertanto modificare la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio, la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita), la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita), la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, nonché la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio. L'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione può tuttavia essere conseguito solo a tappe e deve fondarsi su un'attenta analisi.

     (21) Per valutare la necessità di un'eventuale futura armonizzazione in materia di trattamento delle società di gestione patrimoniale nell'ambito delle norme settoriali e per prepararla la Commissione dovrebbe procedere alla stesura di una relazione sulle pratiche degli Stati membri in questo settore,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Obiettivo

     La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/22/CEE, o all'articolo 4 della direttiva 2000/12/CE, e che appartengano ad un conglomerato finanziario. Essa modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1. “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2000/12/CE;

     2. “impresa di assicurazione”: un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE;

     3. “impresa di investimento”: un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE, comprese le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 93/6/CEE;

     4. “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento;

     5. “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), nonché un'impresa avente la sede sociale al di fuori della Comunità e che, se avesse la sede sociale all'interno della Comunità, sarebbe soggetta all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva;

     6. “impresa di riassicurazione”: un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE;

     7. “norme settoriali”: la normativa comunitaria in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare quella prevista dalle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 98/78/CE, 93/6/CEE, 93/22/CEE e 2000/12/CE;

     8. “settore finanziario”: il settore composto di una o più delle imprese seguenti:

     a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 5 e 23, della direttiva 2000/12/CE (settore bancario);

     b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE (settore assicurativo);

     c) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 93/6/CEE (settore servizi di investimento);

     d) una società di partecipazione finanziaria mista.

     9. “impresa madre”: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati e ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

     10. “impresa figlia”: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti effettivamente, a parere delle autorità competenti, un'influenza dominante; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

     11. “partecipazione”: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

     12. “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre e le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

     13. “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

     a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o

     b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

     Si ritiene costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

     14. “conglomerato finanziario”: un gruppo che, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, soddisfi le seguenti condizioni:

     a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1;

     b) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, questa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario, un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario o un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

     c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

     d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;

     e) le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate e/o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3.

     È considerato conglomerato finanziario qualsiasi sottogruppo di un gruppo ai sensi del punto 12 che soddisfi i criteri di cui al presente punto;

     15. “società di partecipazione finanziaria mista”: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nella Comunità, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

     16. “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, e/o sulle imprese di assicurazione e/o sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

     17. “autorità competenti rilevanti”:

     a) le autorità competenti degli Stati membri preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario;

     b) il coordinatore designato a norma dell'articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);

     c) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b); queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;

     18. “operazioni intragruppo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da “stretti legami” per adempiere un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

     19. “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti ad uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti.

 

          Art. 3. Soglie per identificare un conglomerato finanziario

     1. Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera c), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore ad un coefficiente del 40 %.

     2. Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera e), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

     Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

     3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera e), anche qualora il totale dello Stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo superi 6 miliardi di EUR. Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario o di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 o 9 se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo d'applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare, tenendo conto, ad esempio, del fatto che:

     a) la dimensione relativa del settore finanziario di minori dimensioni non supera il 5 %, misurata in base alla media di cui al paragrafo 2 o in base al totale dello stato patrimoniale o ai requisiti di solvibilità di tale settore finanziario; oppure

     b) in uno Stato membro la quota di mercato non supera il 5 %, misurata in base al totale dello stato patrimoniale nel settore bancario o nel settore dei servizi finanziari e in base ai premi lordi iscritti nel settore assicurativo.

     Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti interessate.

     4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono di comune accordo:

     a) escludere un'impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all'articolo 6, paragrafo 5;

     b) tener conto del rispetto delle soglie previste ai paragrafi 1 e 2 per tre anni consecutivi, al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime e non tener conto di tale rispetto qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative.

     Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le decisioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.

     5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio.

     6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, se i rapporti ivi indicati scendono al di sotto rispettivamente del 40 % e del 10 % per i conglomerati che sono già oggetto della vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applicano coefficienti ridotti pari al 35 % e all'8 % rispettivamente, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

     Analogamente, per l'applicazione del paragrafo 3, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di EUR per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applica una soglia inferiore pari a 5 miliardi di EUR, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

     Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al presente paragrafo, decidere che non si applicano più i coefficienti ridotti o l'importo ridotto ivi indicati.

     7. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.

     I requisiti di solvibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme settoriali.

 

          Art. 4. Individuazione di un conglomerato finanziario

     1. Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate individuano, sulla base degli articoli 2, 3 e 5, qualsiasi gruppo che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva.

     A tale fine:

     - le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente ove necessario,

     - un'autorità competente la quale sia del parere che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario, non ancora individuato in virtù della presente direttiva, comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate.

     2. Il coordinatore, designato in conformità dell'articolo 10, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo, o in assenza di questa all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché la Commissione.

 

CAPO II

VIGILANZA SUPPLEMENTARE

 

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

 

          Art. 5. Campo d'applicazione della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1

     1. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, gli Stati membri assicurano, nei limiti e nei modi previsti dalla presente direttiva, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 1.

     2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, ai sensi degli articoli da 6 a 17, le seguenti imprese regolamentate:

     a) le imprese regolamentate a capo di un conglomerato finanziario;

     b) le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nella Comunità;

     c) le imprese regolamentate legate a un'altra impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE.

     Qualora un conglomerato finanziario sia un sottogruppo di un altro conglomerato finanziario, rispondente ai criteri di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli articoli da 6 a 17 soltanto alle imprese regolamentate appartenenti a quest'ultimo gruppo; ogni riferimento alle nozioni di gruppo e di conglomerato finanziario contenuto nella presente direttiva si intende, in questo caso, riferito a quest'ultimo gruppo.

     3. Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale al di fuori della Comunità è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all'articolo 18.

     4. Qualora soggetti detengano partecipazioni o legami patrimoniali in una o più imprese regolamentate o qualora esercitino un'influenza notevole su tali imprese senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari, esclusi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo e conformemente alla legislazione nazionale, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se esse costituissero un conglomerato finanziario.

     Per l'esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 14, lettere d) ed e). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma ai “gruppi cooperativi” le autorità competenti devono prendere in considerazione gli impegni finanziari pubblici di tali gruppi rispetto ad altre imprese finanziarie.

     5. Fatto salvo l'articolo 13, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare la vigilanza su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un paese terzo appartenenti ad un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, considerate individualmente.

 

SEZIONE 2

POSIZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 6. Adeguatezza patrimoniale

     1. Fatte salve le norme settoriali, la vigilanza supplementare sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, è esercitata in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato I.

     2. Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario assicurino che i mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario siano in ogni momento almeno equivalenti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati in conformità dell'allegato I.

     Gli Stati membri dispongono altresì che le imprese regolamentate attuino un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

     I requisiti di cui al primo e al secondo comma sono sottoposti alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

     Il coordinatore assicura che il calcolo di cui al primo comma sia effettuato almeno una volta l'anno, dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

     Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

     3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese vengono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare nella forma e nella portata definite all'allegato I:

     a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 5 e 23, della direttiva 2000/12/CE;

     b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

     c) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 93/6/CEE;

     d) una società di partecipazione finanziaria mista.

     4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario mediante il metodo 1 (“consolidamento contabile”), di cui all'allegato I, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolate sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi dell'articolo 54 della direttiva 2000/12/CE e dell'allegato I, paragrafo 1, lettera B, della direttiva 98/78/CE.

     Qualora si applichi il metodo 2 ovvero il metodo 3 (“deduzione e aggregazione”, “deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità”), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per “quota proporzionale” si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.

     5. Il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:

     a) qualora l'impresa abbia sede in un paese terzo nel quale esistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;

     b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario;

     c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante circa gli obiettivi della vigilanza supplementare.

     Tuttavia, qualora debbano essere escluse più imprese ai sensi della lettera b) del primo comma, esse devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile.

     Nei casi di cui alla lettera c) del primo comma il coordinatore, prima di prendere una decisione, consulta le altre autorità competenti rilevanti, salvo in situazioni di urgenza.

     Qualora il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale in conformità di uno dei casi contemplati alle lettere b) e c) del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro in cui la predetta impresa ha sede possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.

 

          Art. 7. Concentrazione dei rischi

     1. Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.

     2. Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario, conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

     Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

     3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa comunitaria, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, oppure autorizzare le proprie autorità competenti a fissare limiti quantitativi, oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.

     4. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le eventuali norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

 

          Art. 8. Operazioni intragruppo

     1. Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.

     2. Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano al coordinatore, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, in merito a tutte le operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Fino a che non sarà formulata una definizione delle soglie di cui all'ultima frase del primo paragrafo dell'allegato II, si presumerà che un'operazione intragruppo sia significativa se il suo importo supera almeno il 5 % dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale al livello del conglomerato finanziario.

     Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

     Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva del coordinatore.

     3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa comunitaria, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, oppure autorizzare le proprie autorità competenti a fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi oppure disporre altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.

     4. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

 

          Art. 9. Meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio

     1. Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate pongano in essere, nell'ambito del conglomerato finanziario, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

     2. Le procedure di gestione del rischio includono:

     a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte degli appropriati organi direttivi a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;

     b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'allegato I;

     c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.

     3. I meccanismi di controllo interno includono:

     a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;

     b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell'articolo 5 vengano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

     5. Le procedure e i meccanismi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono sottoposti alla valutazione complessiva del coordinatore sotto il profilo della vigilanza.

 

SEZIONE 3

MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE

 

          Art. 10. Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (coordinatore)

     1. Al fine di garantire il corretto esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare.

     2. La nomina si basa sui seguenti criteri:

     a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

     b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:

     i) qualora l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

     ii) qualora più imprese regolamentate con sede principale nella Comunità abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;

     qualora nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

     qualora a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Stati membri in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

     iii) qualora più imprese regolamentate con sede principale nella Comunità abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;

     iv) qualora il conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo ad un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.

     3. In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, rinunciare ad applicare i criteri di cui al paragrafo 2 se la loro applicazione fosse inopportuna in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa. In tali casi, prima di decidere, le autorità competenti devono dare al conglomerato la possibilità di esprimere la propria opinione al riguardo.

 

          Art. 11. Compiti del coordinatore

     1. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:

     a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni che nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;

     b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;

     c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 6, 7 e 8;

     d) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 9;

     e) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti;

     f) altri compiti, misure e decisioni assegnati al coordinatore dalla presente direttiva o derivanti dalla sua attuazione.

     Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2 e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

     2. Se al coordinatore sono necessarie informazioni già fornite ad un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, egli dovrebbe, per quanto possibile, rivolgersi a detta autorità nell'intento di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza.

     3. Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza, ai sensi della normativa comunitaria, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.

 

          Art. 12. Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti

     1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario e l'autorità competente designata come coordinatore di detto conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro. Fatte salve le rispettive responsabilità, definite dalle norme settoriali, tali autorità, abbiano sede o meno nello stesso Stato membro, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti all'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza, ai sensi delle norme settoriali e della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità competenti e il coordinatore comunicano a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

     La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:

     a) l'accertamento della struttura del gruppo e l'individuazione di tutte le principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;

     b) le strategie del conglomerato finanziario;

     c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;

     d) i principali azionisti e i dirigenti del conglomerato finanziario;

     e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;

     f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;

     g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;

     h) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o della presente direttiva.

     Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, sistema europeo di banche centrali e Banca centrale europea.

     2. Prima di adottare una decisione, qualora tale decisione abbia rilevanza per l'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito ai seguenti elementi:

     a) mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;

     b) le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.

     Un'autorità competente può decidere di non procedere a consultazioni in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

     3. Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare di cui all'articolo 10, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento di cui all'articolo 11 e di trasmettergliele.

     Qualora le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, siano già state fornite ad un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono indirizzare direttamente a tale autorità la richiesta di informazioni.

     4. Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tra le rispettive autorità competenti nonché tra le loro autorità competenti e altre autorità. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza su tali imprese considerate individualmente.

     Alle informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza supplementare, ed in particolare allo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e altre autorità, previsti dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio e sulla comunicazione di informazioni riservate stabilite dalle norme settoriali.

 

          Art. 13. Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria mista

     Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

 

          Art. 14. Accesso alle informazioni

     1. Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare di scambiarsi informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare.

     2. Gli Stati membri dispongono che, nell'interpellare direttamente ovvero indirettamente le imprese, regolamentate o meno, di un conglomerato finanziario, le loro autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni eventualmente pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

 

          Art. 15. Verifiche

     Qualora, nel dare esecuzione alla presente direttiva, le autorità competenti desiderino, in determinati casi, verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente a un conglomerato finanziario e situata in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare la verifica.

     Le autorità che ricevono la richiesta di verifica danno seguito a questa, nell'ambito delle loro competenze, o procedendo alla verifica esse stesse o consentendo ad un revisore o ad un esperto di procedervi ovvero autorizzando l'autorità richiedente a procedere essa stessa alla verifica.

     L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

 

          Art. 16. Misure di esecuzione

     In caso di mancata osservanza, da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, dei requisiti stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9, o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa o qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile sono richiesti:

     - dal coordinatore per quanto riguarda la società di partecipazione finanziaria mista,

     - dalle autorità competenti per quanto riguarda le imprese regolamentate; a tale fine il coordinatore informa le suddette autorità circa i dati di cui dispone.

     Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle rispettive autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista.

     Le autorità competenti interessate, compreso il coordinatore, coordinano, se del caso, la loro attività di vigilanza.

 

          Art. 17. Poteri supplementari delle autorità competenti

     1. In attesa di una ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di assumere qualsiasi provvedimento in materia di vigilanza ritenuto necessario al fine di prevenire o porre rimedio ad ogni elusione delle norme settoriali da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

     2. Fatte salve le rispettive norme di diritto penale, gli Stati membri dispongono che siano irrogate a carico delle società di partecipazione finanziaria mista o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti cooperano strettamente al fine di garantire che le sanzioni e i provvedimenti di cui sopra producano gli effetti voluti.

 

SEZIONE 4

PAESI TERZI

 

          Art. 18. Imprese madri con sede al di fuori della Comunità

     1. Fatte salve le norme settoriali, nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale al di fuori della Comunità, sono sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di un paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall'autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto delle pertinenti indicazioni eventualmente fornite dal comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21, paragrafo 5. A tal fine l'autorità competente consulta il comitato prima di procedere a tale verifica.

     2. In mancanza della vigilanza equivalente di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano per analogia alle imprese regolamentate le disposizioni in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In alternativa, le autorità competenti possono applicare uno dei metodi di cui al paragrafo 3.

     3. Gli Stati membri autorizzano le rispettive autorità competenti ad applicare altri metodi, idonei a garantire un'adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. Tali metodi devono essere concordati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nella Comunità, e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. I metodi devono consentire di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva e devono essere comunicati alle autorità competenti interessate e alla Commissione.

 

          Art. 19. Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

     1. L'articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE e l'articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

     2. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva [1].

 

CAPO III

POTERI CONFERITI ALLA COMMISSIONE E PROCEDURA DEL COMITATO

 

          Art. 20. Poteri conferiti alla Commissione

     1. La Commissione adotta, in conformità della procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2, le modifiche tecniche riguardanti i seguenti aspetti della presente direttiva:

     a) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

     b) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;

     c) l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni della direttiva in conformità degli atti comunitari successivi concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

     d) definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali;

     e) il coordinamento delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II al fine di agevolare un'applicazione uniforme all'interno della Comunità.

     2. La Commissione informa il pubblico delle eventuali proposte presentate ai sensi del presente articolo e consulta le parti interessate prima di sottoporre il progetto delle misure al Comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21.

 

          Art. 21. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato per i conglomerati finanziari (in prosieguo: comitato).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza di un periodo quadriennale a seguito della sua entrata in vigore, è sospesa l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che stabiliscono l'adozione di norme tecniche e di decisioni in linea con la procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione in linea con la procedura fissata all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le rivedono prima della scadenza del periodo sopraindicato.

     5. Il comitato può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori della Comunità. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti in questione.

     6. Gli Stati membri tengono informato il comitato sui principi che applicano in merito alla vigilanza sulle operazioni intragruppo e la concentrazione dei rischi.

 

CAPO IV

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE IN VIGORE

 

          Art. 22. Modifiche della direttiva 73/239/CEE

     La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

     1) È inserito il seguente articolo:

     “Art. 12 bis.

     1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

     2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità, ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità, ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

     3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.”

     2) All'articolo 16, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti comma:

     “Il margine di solvibilità disponibile è diminuito anche dei seguenti elementi:

     a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

     - imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 6 della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentarti ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     - imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

     - società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

     - enti creditizi e enti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     - imprese di investimento e enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE.

     b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

     - strumenti di cui al paragrafo 3,

     - strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE,

     - i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma.

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (“consolidamento contabile”) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE, non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

     Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.”

 

          Art. 23. Modifiche della direttiva 79/267/CEE

     La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

     1) È inserito il seguente articolo:

     “Art. 12.

     1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito alla concessione di un'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

     2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

     3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.”

     2) All'articolo 18, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti comma:

     “Il margine di solvibilità disponibile è diminuito anche dei seguenti elementi:

     a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

     - imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     - imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

     - società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

     - enti creditizi e enti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     - imprese di investimento e enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

     b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

     - strumenti di cui al paragrafo 3,

     - strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

     - crediti subordinati e strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3 della direttiva 2000/12/CE.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del terzo comma.

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del PE e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (“consolidamento contabile”) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

     Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione s'intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.”

 

          Art. 24. Modifiche della direttiva 92/49/CEE

     La direttiva 92/49/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo:

     “1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale impresa, o una persona fisica o giuridica che controlla tale impresa, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE.”

     2) All'articolo 16, il paragrafo 5, lettera c), è sostituito dal seguente:

     “5c. Il presente articolo non impedisce che un'autorità competente trasmetta:

     - alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

     - all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche preposte alla vigilanza dei sistemi di pagamento,

     informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, nÈ che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.”

 

          Art. 25. Modifiche della direttiva 92/96/CEE

     La direttiva 92/96/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

     “1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale impresa, o una persona fisica o giuridica che controlla tale impresa, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 79/267/CEE.”

     2) All'articolo 15, il paragrafo 5, lettera c), è sostituito dal seguente:

     “5c. Il presente articolo non impedisce che un'autorità competente trasmetta:

     - alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

     - all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche preposte alla vigilanza dei sistemi di pagamento,

     informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, nÈ che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.”

 

          Art. 26. Modifiche della direttiva 93/6/CEE

     All'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/6/CEE, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

     “- società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario,

     - società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento.”

 

          Art. 27. Modifiche della direttiva 93/22/CEE

     La direttiva 93/22/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

     “L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di assicurazione è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a un'impresa di investimento che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità.

     In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.”

     2) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa d'investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un'impresa di investimento, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 6.”

 

          Art. 28. Modifiche della direttiva 98/78/CE

     La direttiva 98/78/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, le lettere g), h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

     “g) impresa partecipante: un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

     h) impresa partecipata: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE;

     i) società di partecipazione assicurativa: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o imprese di assicurazione di paesi terzi, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

     j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre, che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempreché almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione;”

     2) All'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

     “L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte”.

     3) All'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione mettano in atto adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e operazioni sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.”

     4) Sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 10 bis. Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

     1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare su:

     a) imprese di assicurazione tra le cui imprese partecipanti vi siano imprese di cui all'articolo 2 aventi la sede principale in un paese terzo; e

     b) imprese di assicurazione con sede in un paese terzo tra le cui imprese partecipanti vi siano imprese di cui all'articolo 2 aventi la sede principale nella Comunità.

     2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire:

     a) da un lato, che le competenti autorità degli Stati membri ottengano le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione che hanno la sede principale nella Comunità e che hanno imprese figlie o che detengono partecipazioni in imprese situate fuori della Comunità;

     b) dall'altro, che le competenti autorità dei paesi terzi ottengano le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione che hanno la sede principale sul loro territorio e che hanno imprese figlie o che detengono partecipazioni in imprese situate in uno o più Stati membri.

     3. La Commissione e il comitato delle assicurazioni esaminano il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

     Art. 10 ter. Dirigenza delle società di partecipazione assicurativa

     Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione assicurativa possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.“

     5) All'allegato I, punto 1, lettera B, è aggiunto il seguente comma:

     “Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'autorità competente fissa la quota proporzionale di cui dovrà tener conto.”

     6) All'allegato I, punto 2, è aggiunto il seguente punto:

     “2.4 bis. Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari partecipati

     Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in un ente creditizio, in un'impresa di investimento o in un ente finanziario, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto concerne la deduzione di tali partecipazioni, nonché le disposizioni sulla facoltà degli Stati membri, a talune condizioni, di consentire metodi alternativi e di permettere che tali partecipazioni non siano dedotte.”

 

          Art. 29. Modifiche della direttiva 2000/12/CE

     La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) Il punto 9 è sostituito dal seguente:

     “9. “partecipazione ai fini della vigilanza su base consolidata e ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 15 e 16”: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;”

     b) I punti 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

     “21. “società di partecipazione finanziaria”: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

     22. “società di partecipazione mista”: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;”

     2) All'articolo 12 sono aggiunti i comma seguenti:

     “L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a qualsiasi ente creditizio che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

     c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

     In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai commi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.”

     3) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12.”

     4) All'articolo 34, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) Al primo capoverso i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

     “12) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi;

     13) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10 % del capitale;

     14) le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui ai punti 12) e 13) del presente comma per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui ai punti da 12) a 16) del presente comma;

     15) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, punto 9, detenute da un ente creditizio in:

     - imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

     - imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,

     - società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

     16) ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui al punto 15 in cui ha una partecipazione:

     - strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

     - strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 79/267/CEE,”

     b) Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     “In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui ai punti da 12) a 16).

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui ai punti 15 e 16, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 (“consolidamento contabile”) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo III o alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui ai punti da 12 a 16 detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

     La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.”

     5) All'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.”

     6) All'articolo 52, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

     “Fatto salvo l'articolo 54 bis, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.”

     7) L'articolo 54 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     “Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.”

     b) Al paragrafo 4, è soppresso il terzo trattino del primo comma.

     8) È inserito il seguente articolo:

     “Art. 54 bis. Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria

     Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.”

     9) È inserito il seguente articolo:

     “Art. 55 bis. Operazioni intragruppo con società di partecipazione mista

     Fatte salve le disposizioni del titolo V, capo II, sezione 3, della presente direttiva, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue imprese figlie.

     Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le imprese figlie di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio segnali ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'articolo 48. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

     Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.”

     10) All'articolo 56, paragrafo 7, è aggiunta la frase seguente:

     “L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte”.

     11) È inserito il seguente articolo:

     “Art. 56 bis. Imprese madri aventi sede in un paese terzo

     Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale al di fuori della Comunità, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 52, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dall'articolo 52. La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del quarto comma, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

     Il comitato consultivo bancario può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti creditizi la cui impresa madre abbia la sede principale al di fuori della Comunità. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione.

     L'autorità competente che effettua la verifica di cui al secondo comma tiene conto di siffatte indicazioni. L'autorità competente consulta altresì il comitato prima di procedere a tale verifica.

     In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui all'articolo 52.

     In alternativa, gli Stati membri autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi. Tali metodi devono essere concordati dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria. I metodi devono consentire di conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e devono essere comunicati alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.”

 

CAPO V

SOCIETÀÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE

 

     Art. 30. Società di gestione patrimoniale

     In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l'inclusione delle società di gestione patrimoniale:

     a) nel campo d'applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e/o nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo; e

     b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) le società di gestione patrimoniale sono incluse nella vigilanza su base consolidata e/o nella vigilanza supplementare di cui alla lettera a) del primo comma. Ai fini della presente disposizione le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo d'applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese d'investimento) e delle imprese di riassicurazione (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione) si applicano, mutatis mutandis, alle società di gestione patrimoniale. Ai fini della vigilanza supplementare di cui alla lettera b) del primo comma, la società di gestione patrimoniale è trattata come appartenente al settore in cui è inclusa in virtù della lettera a) del primo comma.

     Qualora una società di gestione patrimoniale faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento alla nozione di impresa regolamentata e a quelle di autorità competenti e autorità competenti rilevanti è inteso, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, le società di gestione patrimoniale e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle società di gestione patrimoniale. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui alla lettera a) del primo comma.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Relazione della Commissione

     1. Entro l'11 agosto 2007, la Commissione trasmette al comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21 una relazione sulle pratiche degli Stati membri e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione per quanto concerne:

     - l'inclusione delle società di gestione patrimoniale nella vigilanza a livello di gruppo,

     - la scelta e l'applicazione dei metodi di adeguatezza patrimoniale di cui all'allegato I,

     - la definizione delle operazioni intragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi e la vigilanza sulle operazioni intragruppo e sulle concentrazioni dei rischi di cui all'allegato II, in particolare con riguardo all'introduzione di limiti quantitativi e requisiti qualitativi a tal fine,

     - gli intervalli con cui i conglomerati finanziari effettuano il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e riferiscono al coordinatore sulle concentrazioni significative dei rischi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

     La Commissione consulta il comitato prima di formulare proposte. 2. Entro un anno dalla conclusione di un accordo a livello internazionale sulle norme in materia di eliminazione del doppio computo dei fondi propri nei gruppi finanziari, la Commissione esamina in che modo adeguare le disposizioni della presente direttiva a tali accordi internazionali e, se necessario, formula le proposte del caso.

 

     Art. 32. Attuazione

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2004. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti dell'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o durante tale anno.

     Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 33. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 34. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

 

     Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è effettuato in conformità dei principi tecnici e in base a uno dei metodi illustrati nel presente allegato.

     Fatte salve le disposizioni di cui al capoverso successivo, gli Stati membri consentono alle loro autorità competenti, allorché queste assumono il ruolo di coordinatore riguardo a un determinato conglomerato finanziario, di decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, il metodo da applicare a tale conglomerato finanziario.

     Lo Stato membro può stabilire che il calcolo sia effettuato in base a un metodo specifico, tra quelli illustrati nel presente allegato, se a capo di un conglomerato finanziario vi è un'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro. Qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lo Stato membro autorizza l'applicazione di qualsiasi metodo di cui al presente allegato, tranne quando le autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro, in qual caso quest'ultimo può imporre l'applicazione di uno dei metodi.

 

     I. Principi tecnici

 

     1. Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare

 

     Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

     In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.

 

     2. Altri principi tecnici

 

     Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario di cui alla sezione II del presente allegato II, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:

     i) deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato (“multiple gearing”) nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;

     ii) in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale (“capitale intersettoriale“) possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.

     Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano mutatis mutandis al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.

     Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.

     Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente al punto II del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.

 

     II. Metodi di calcolo

 

     Metodo 1: Metodo del “consolidamento contabile”

     Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.

     I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

     i) i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e

     ii) la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.

     Le norme settoriali sono in particolare il titolo V, capo 3, della direttiva 2000/12/CE per quanto attiene agli enti creditizi, la direttiva 98/78/CE per quanto attiene alle imprese di assicurazione e la direttiva 93/6/CEE per quanto riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento.

     Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico.

     La differenza non può essere negativa.

 

     Metodo 2: Metodo della “deduzione e aggregazione”

     Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

     I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

     i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e

     ii) la somma

     - dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e

     - del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.

     Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente a quanto previsto alla sezione I del presente allegato.

     La differenza non può essere negativa.

 

     Metodo 3: Metodo della “deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità”

     Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

     I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra:

     i) i fondi propri dell'impresa madre o dell'impresa a capo del conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali; e

     ii) la somma

     - del requisito di solvibilità dell'impresa madre o della capogruppo di cui al punto i), e

     - del valore più alto tra il valore contabile della partecipazione della predetta in altre imprese del gruppo e il requisito di solvibilità di tali imprese; si tiene conto dei requisiti di solvibilità di queste ultime ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e conformemente a quanto previsto alla sessione I del presente allegato.

     Per le imprese non regolamentate si calcola un requisito di solvibilità teorico. Per valutare gli elementi ammessi al calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare, le partecipazioni sono valutate secondo il metodo dell'equivalenza conformemente alla facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

     La differenza non può essere negativa.

 

     Metodo 4: Combinazione dei metodi 1, 2 e 3

     Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1, 2 e 3 o una combinazione di due dei predetti metodi.

 

 

ALLEGATO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI

LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

 

     Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, individua il tipo di operazioni e di rischi che le imprese regolamentate appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che disciplinano la segnalazione delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. Nel definire o nell'esprimere il loro parere circa il tipo di operazioni e di rischi, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti tengono conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Ai fini dell'individuazione di significative operazioni intragruppo e di significative concentrazioni del rischio soggette a segnalazione ai sensi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, definisce soglie opportune ponendo a base i fondi propri obbligatori e/o le riserve tecniche.

     Nella valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, il coordinatore tiene sotto controllo in particolare i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio tra norme settoriali e sul livello o volume dei rischi.

     Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le loro autorità competenti ad applicare a livello del conglomerato finanziario le disposizioni delle norme settoriali in materia di operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi, in particolare al fine di prevenire l'elusione delle norme settoriali.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 11 della direttiva n. 2005/1/CE.