§ 7.1.19 - Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2394.
Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.1 questioni generali
Data:12/12/2017
Numero:2394


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Notifica dei termini di prescrizione
Art. 5.  Autorità competenti e uffici unici di collegamento
Art. 6.  Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri
Art. 7.  Ruolo degli organismi designati
Art. 8.  Informazioni ed elenchi
Art. 9.  Poteri minimi delle autorità competenti
Art. 10.  Esercizio dei poteri minimi
Art. 11.  Richiesta di informazioni
Art. 12.  Richieste di misure di esecuzione
Art. 13.  Procedura per le richieste di assistenza reciproca
Art. 14.  Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca
Art. 15.  Procedura per le decisioni tra Stati membri
Art. 16.  Principi generali di cooperazione
Art. 17.  Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore
Art. 18.  Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata
Art. 19.  Misure di indagine nelle azioni coordinate
Art. 20.  Impegni nelle azioni coordinate
Art. 21.  Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
Art. 22.  Chiusura delle azioni coordinate
Art. 23.  Ruolo del coordinatore
Art. 24.  Regime linguistico
Art. 25.  Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori
Art. 26.  Segnalazioni
Art. 27.  Segnalazioni esterne
Art. 28.  Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni
Art. 29.  Indagini a tappeto
Art. 30.  Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione
Art. 31.  Scambio di funzionari tra autorità competenti
Art. 32.  Collaborazione internazionale
Art. 33.  Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale
Art. 34.  Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini
Art. 35.  Banca dati elettronica
Art. 36.  Rinuncia al rimborso delle spese
Art. 37.  Priorità di esecuzione
Art. 38.  Comitato
Art. 39.  Notifiche
Art. 40.  Relazioni
Art. 41.  Abrogazione
Art. 42.  Entrata in vigore e applicazione


§ 7.1.19 - Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2394.

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004

(G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce procedure e un quadro normativo armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede un riesame dell’efficacia di tale regolamento e dei suoi meccanismi di funzionamento. A seguito di tale riesame la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.

(2) La comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ha individuato tra le priorità di tale strategia la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme in materia di consumatori. La comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», ha ribadito che l’esecuzione delle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.

(3) L’esecuzione inefficace nei casi di infrazioni transfrontaliere, comprese le infrazioni nell’ambiente digitale, consente agli operatori di sottrarsi all’esecuzione, spostando le loro attività altrove all’interno dell’Unione. Ciò dà luogo altresì a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, online o offline, e lede pertanto direttamente i consumatori e mina la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato interno. Per individuare, investigare e far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che includa un’efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.

(4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche di contrasto competenti in tutta l’Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell’ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un’autorità pubblica in ciascuno Stato membro. Tale autorità dovrebbe avere poteri sufficienti e risorse necessarie per svolgere tale ruolo fondamentale. Ciascuno Stato membro è incoraggiato a designare una delle autorità competenti in qualità di ufficio unico di collegamento a norma del presente regolamento.

(5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento che sono già cessate, ma i cui effetti nocivi possono continuare. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri minimi necessari per aprire un’inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni o il loro divieto in futuro, onde impedirne il ripetersi e, così facendo, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.

(6) È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori dal commettere le infrazioni di cui al presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del commercio elettronico e dell’ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. Detti poteri dovrebbero consentire agli Stati membri di assicurare che le necessarie informazioni e prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un livello uniforme di esecuzione efficace in tutti gli Stati membri.

(7) Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell’ambito della sua giurisdizione dispongano di tutti i poteri minimi necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti agli organismi designati o di conferire alle autorità competenti il potere di consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate relativamente all’efficacia degli impegni proposti da un operatore per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell’applicazione del presente regolamento o di prevedere consultazioni con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate, relativamente all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.

(8) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini o i procedimenti di propria iniziativa se vengono a conoscenza delle infrazioni di cui al presente regolamento per vie diverse dai reclami dei consumatori.

(9) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti l’oggetto di un’indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, in particolare per identificare l’operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all’interno della catena del valore digitale di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

(10) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro o a qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi Internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando un’infrazione di cui al presente regolamento.

(11) Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco e dovrebbero avere il potere di accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’ispezione nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

(12) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’ispezione di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e dovrebbero avere la facoltà di registrare le risposte di tale rappresentante o membro del personale.

(13) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con le norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni di cui al presente regolamento, comprese le infrazioni che hanno luogo durante o dopo l’acquisto di beni o servizi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di acquistare beni o servizi come acquisti campione, se necessario, in forma anonima, per individuare le infrazioni di cui al presente regolamento, come il rifiuto di consentire al consumatore l’esercizio del diritto di recesso in caso di contratti a distanza, e per ottenere le prove. Tale facoltà dovrebbe altresì comprendere la facoltà di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare un prodotto o un servizio che sia stato acquistato dall’autorità competente per tali scopi. La facoltà di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione potrebbe includere il potere da parte delle autorità competenti di garantire la restituzione dei pagamenti effettuati qualora tale restituzione non sia sproporzionata e si conformi, quanto al resto, al diritto dell’Unione e al diritto nazionale.

(14) Per quanto riguarda in particolare l’ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni di cui al presente regolamento in modo rapido ed efficace, in particolare se l’operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all’interno dell’Unione o in un paese terzo, al fine di evitare l’esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie conformemente al diritto nazionale, compresa la rimozione di contenuti da un’interfaccia online o l’obbligo di visualizzare in modo esplicito un’avvertenza rivolta ai consumatori al momento in cui accedono a un’interfaccia online. Le misure provvisorie non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento del loro obiettivo. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ordinare la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono a un’interfaccia online, o di ordinare la rimozione o la modifica del contenuto digitale qualora non vi siano altri mezzi efficaci per porre fine a una pratica illecita. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di porre fine o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento.

(15) Perseguendo l’obiettivo del presente regolamento, sottolineando al contempo l’importanza della volontà degli operatori di agire in conformità delle norme dell’Unione che tutelano gli interessi dei consumatori e rimediare alle conseguenze delle loro infrazioni di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di concordare con gli operatori impegni comprendenti misure e provvedimenti che un operatore è tenuto ad adottare con riguardo a un’infrazione, in particolare nell’ottica di farla cessare.

(16) Dal momento che hanno un impatto diretto sul grado di deterrenza degli atti pubblici di esecuzione, le sanzioni applicabili alle infrazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori rappresentano una componente importante del sistema di esecuzione. Poiché i regimi sanzionatori nazionali non sempre consentono di prendere in considerazione la dimensione transfrontaliera di un’infrazione, le autorità competenti dovrebbero, nell’ambito dei loro poteri minimi, avere il diritto di irrogare sanzioni nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Agli Stati membri non dovrebbe essere imposto di istituire un nuovo regime sanzionatorio nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento. Essi dovrebbero invece imporre alle autorità competenti di applicare il pertinente regime per le stesse infrazioni nazionali tenendo conto, ove possibile, delle reali dimensioni e della portata dell’infrazione in questione. In considerazione delle conclusioni della relazione della Commissione sul controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing, potrebbe essere considerato necessario rafforzare il livello delle sanzioni riguardanti infrazioni delle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori.

(17) I consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati dalle infrazioni di cui al presente regolamento. A seconda del caso, la facoltà delle autorità competenti di ricevere da parte dell’operatore, di sua iniziativa, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, di cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione adeguati rimedi, dovrebbe contribuire a eliminare l’effetto negativo di un’infrazione transfrontaliera sui consumatori. Tali rimedi potrebbero comprendere, tra l’altro, la riparazione, la sostituzione, riduzioni di prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso dei prezzi corrisposti per beni o servizi, nella misura adeguata, per attenuare le conseguenze negative dell’infrazione di cui al presente regolamento per il consumatore interessato, conformemente alle prescrizioni del diritto dell’Unione. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di chiedere un risarcimento mediante gli strumenti adeguati. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero informare, con strumenti adeguati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento in merito a come chiederne la compensazione conformemente alla legislazione nazionale.

(18) L’attuazione e l’esercizio dei poteri in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere proporzionato e adeguato alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso e scegliere le misure più appropriate che si rivelino essenziali per affrontare l’infrazione di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive.

(19) L’attuazione e l’esercizio dei poteri nell’applicazione del presente regolamento dovrebbe inoltre essere conforme alle altre normative dell’Unione e nazionali, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di definire le condizioni e i limiti relativi all’esercizio dei poteri nel diritto nazionale, in conformità del diritto dell’Unione. Qualora, ad esempio, conformemente al diritto nazionale, per accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche sia necessaria un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, il potere di accedere a tali locali dovrebbe essere esercitato soltanto dopo che sia stata ottenuta detta autorizzazione preventiva.

(20) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere se le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, sotto la loro autorità, con ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche, conferendo l’incarico agli organismi designati o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali competenze siano esercitate in modo efficace e tempestivo.

(21) Nel rispondere a richieste presentate tramite il meccanismo di assistenza reciproca, le autorità competenti, ove necessario, dovrebbero anche ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, incluso il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale. È della massima importanza che gli organi giurisdizionali e le altre autorità, in particolare quelle coinvolte in procedimenti penali, dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per cooperare con le autorità competenti in maniera efficace e tempestiva.

(22) È opportuno migliorare l’efficienza e l’efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro i termini di cui al presente regolamento e le necessarie misure di indagine e di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Le autorità competenti dovrebbero rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione entro termini prestabiliti, salvo se diversamente concordato. Gli obblighi dell’autorità competente nell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca dovrebbero restare intatti, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell’infrazione intra-UE. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione presentata nell’ambito del meccanismo di assistenza reciproca.

(23) La Commissione dovrebbe migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed esprimere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione dovrebbe inoltre migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all’interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca.

(24) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Le azioni coordinate avverso le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbero garantire che le autorità competenti siano in grado di scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e, se del caso, ricevere o cercare di ottenere dagli operatori responsabili impegni riparatori a beneficio dei consumatori.

(25) Nell’ambito di un’azione coordinata le autorità competenti interessate dovrebbero coordinare le proprie misure di indagine e di esecuzione onde affrontare in modo efficace l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e farla cessare o vietarla. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero scambiare tra loro tutte le prove e le informazioni necessarie e dovrebbe essere fornita l’assistenza necessaria. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero adottare in modo coordinato le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare detta infrazione.

(26) La partecipazione di ciascuna autorità competente a un’azione coordinata e, in particolare, le misure di indagine e di esecuzione che un’autorità competente è tenuta ad adottare dovrebbero essere sufficienti per affrontare in modo efficace l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Alle autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero essere imposto di adottare esclusivamente quelle misure di indagine e di esecuzione che servono a ottenere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e far cessare o vietare l’infrazione. Tuttavia, una mancanza di risorse a disposizione da parte dell’autorità competente interessata da detta infrazione non dovrebbe essere considerata tale da giustificare il non prendere parte all’azione coordinata.

(27) Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale che partecipano a un’azione coordinata dovrebbero essere in grado di mettere in atto attività di indagine e di esecuzione nazionali in relazione alla stessa infrazione e nei confronti dello stesso operatore. Tuttavia, al contempo, dovrebbe restare intatto l’obbligo dell’autorità competente di coordinare con altre autorità competenti interessate da detta infrazione le proprie attività di indagine e di esecuzione nell’ambito dell’azione coordinata, salvo nel caso in cui risulti probabile che le attività di esecuzione e le decisioni amministrative adottate a livello nazionale al di fuori dell’ambito dell’azione coordinata garantiscano in maniera rapida ed efficace la cessazione o il divieto dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le decisioni amministrative al riguardo dovrebbero essere intese come decisioni che diano effetto alle azioni intraprese per far cessare o vietare l’infrazione. In tali casi eccezionali le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a rifiutare di partecipare all’azione coordinata.

(28) Qualora vi sia un ragionevole sospetto di un’infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione dovrebbero di concerto avviare un’azione coordinata. Per stabilire quali autorità competenti siano interessate da tale infrazione diffusa, è opportuno tener conto di tutti i pertinenti aspetti dell’infrazione e, in particolare, del luogo in cui l’operatore si è stabilito o risiede, dell’ubicazione delle attività dell’operatore, dell’ubicazione dei consumatori che hanno subito un danno a causa della presunta infrazione, nonché del luogo in cui si situano i punti vendita dell’operatore, vale a dire negozi e siti web.

(29) La Commissione dovrebbe cooperare più strettamente con gli Stati membri per evitare infrazioni su larga scala. La Commissione dovrebbe pertanto comunicare alle autorità competenti se sospetta infrazioni di cui al presente regolamento. Qualora, ad esempio monitorando le segnalazioni formulate dalle autorità competenti, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, la Commissione dovrebbe darne notifica agli Stati membri, tramite le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione, indicando nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dovrebbero condurre appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Dovrebbero comunicare i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione, come pure alla Commissione. Qualora concludano che da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione, le autorità competenti interessate dovrebbero avviare l’azione coordinata adottando le misure di cui al presente regolamento. Un’azione coordinata intesa ad affrontare un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbe essere sempre coordinata dalla Commissione. Qualora risulti che è interessato da tale infrazione, lo Stato membro dovrebbe partecipare a un’azione coordinata per contribuire a raccogliere tutte le prove e le informazioni necessarie relative all’infrazione nonché per farla cessare o vietarla. Per quanto riguarda le misure di esecuzione, i procedimenti penali e civili negli Stati membri non dovrebbero essere pregiudicati dall’applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere rispettato il principio del ne bis in idem. Tuttavia, se il medesimo operatore ripete lo stesso atto o la stessa omissione che ha costituito un’infrazione di cui al presente regolamento che era già stata oggetto di procedimenti di esecuzione conclusisi con la cessazione o il divieto di detta infrazione, quest’ultima dovrebbe essere considerata una nuova infrazione e le autorità competenti dovrebbero affrontarla.

(30) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare le necessarie misure di indagine per determinare le caratteristiche dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale e, in particolare, l’identità dell’operatore, gli atti o le omissioni commessi da quest’ultimo e gli effetti dell’infrazione. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure di esecuzione basate sui risultati dell’indagine. Ove opportuno, i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale dovrebbero essere illustrati in una posizione comune concordata tra le autorità competenti degli Stati membri interessati dall’azione coordinata e dovrebbe essere rivolta agli operatori responsabili di detta infrazione. La posizione comune non dovrebbe costituire una decisione vincolante delle autorità competenti. Essa dovrebbe tuttavia dare al destinatario la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

(31) Nel contesto delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale dovrebbe essere rispettato il diritto di difesa degli operatori. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all’operatore i diritti di essere ascoltato e di utilizzare, nel corso del procedimento, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali nello Stato membro in cui l’operatore è stabilito o risiede. È altresì fondamentale garantire il rispetto del diritto dell’Unione sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.

(32) Le autorità competenti interessate dovrebbero adottare, nell’ambito della loro giurisdizione, le necessarie misure di indagine e di esecuzione. Tuttavia, gli effetti delle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale non si limitano a un unico Stato membro. Pertanto, è necessaria una cooperazione fra le autorità competenti per affrontare tali infrazioni e per farle cessare o vietarle.

(33) L’efficace individuazione delle infrazioni di cui al presente regolamento dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione tramite la formulazione di segnalazioni qualora sussista il ragionevole sospetto di tali infrazioni. La Commissione dovrebbe coordinare il funzionamento dello scambio di informazioni.

(34) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell’informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l’applicazione del presente regolamento.

(35) Le organizzazioni dei consumatori e, se del caso, le associazioni degli operatori dovrebbero essere autorizzate a comunicare alle autorità competenti le sospette infrazioni di cui al presente regolamento e a condividere con esse le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni, per ricevere la loro opinione in merito alle indagini o alle infrazioni e per comunicare alle autorità competenti gli abusi delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

(36) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero conferire agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori, dotate della necessaria competenza, il potere di formulare segnalazioni esterne rivolte alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa presunte infrazioni di cui al presente regolamento, e di fornire le informazioni necessarie a loro disposizione. Gli Stati membri potrebbero avere motivazioni adeguate per non conferire a tali entità il potere di intraprendere tali azioni. In tale contesto, lo Stato membro che decida di non consentire a una di tali entità di formulare segnalazioni esterne, dovrebbe fornire una spiegazione che ne giustifichi le motivazioni.

(37) Le indagini a tappeto sono un’altra forma di coordinamento dell’esecuzione che si è dimostrata uno strumento efficace avverso le infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori e dovrebbero essere mantenute e rafforzate in futuro, per quanto riguarda sia il settore online che quello offline. In particolare, si dovrebbero condurre indagini a tappeto se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni fanno ritenere che possano essersi verificate o si stiano verificando le infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

(38) I dati relativi ai reclami dei consumatori potrebbero aiutare i responsabili politici a livello di Unione e nazionale nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell’individuazione delle infrazioni. Lo scambio di tali dati a livello di Unione dovrebbe essere incoraggiato.

(39) È fondamentale che, nella misura necessaria a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informino reciprocamente e informino la Commissione delle rispettive attività di tutela degli interessi dei consumatori, compreso il loro sostegno alle attività dei rappresentanti dei consumatori, il loro sostegno alle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori e del loro sostegno all’accesso dei consumatori alla giustizia. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di svolgere attività comuni relativamente allo scambio di informazioni sulla politica dei consumatori nei settori summenzionati.

(40) Le sfide poste dall’esecuzione che esistono al di là delle frontiere dell’Unione e gli interessi dei consumatori dell’Unione devono essere tutelati nei confronti degli operatori disonesti che hanno stabilito la propria sede in paesi terzi. Pertanto, è opportuno negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Tali accordi internazionali dovrebbero comprendere l’oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello di Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori dell’Unione e una buona cooperazione con i paesi terzi.

(41) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a rigorose norme in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale, onde assicurare che le indagini non siano compromesse o che le reputazioni degli operatori non siano lese ingiustamente. Le autorità competenti dovrebbero decidere di divulgare tali informazioni soltanto ove opportuno e necessario, in conformità del principio di proporzionalità e tenendo conto dell’interesse pubblico, ad esempio della sicurezza pubblica, della tutela dei consumatori, della sanità pubblica e della protezione ambientale o del corretto svolgimento delle indagini penali, nonché caso per caso.

(42) Al fine di aumentare la trasparenza della rete di cooperazione e di sensibilizzare i consumatori e il pubblico in generale, ogni due anni la Commissione dovrebbe elaborare una sintesi delle informazioni, delle statistiche e degli sviluppi riguardanti l’applicazione delle norme in materia di tutela dei consumatori, raccolti nell’ambito dell’esecuzione della cooperazione di cui al presente regolamento, e metterla a disposizione del pubblico.

(43) Le infrazioni diffuse dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere predisposto un sistema di scambio biennale delle priorità di esecuzione.

(44) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(45) Il presente regolamento lascia impregiudicate sia le norme settoriali dell’Unione che prevedono la cooperazione tra autorità di regolamentazione settoriali sia le norme settoriali applicabili dell’Unione sulla compensazione dei consumatori per i danni derivanti dall’infrazione di tali norme. Il presente regolamento lascia impregiudicati altresì altri sistemi e reti di cooperazione stabiliti nella normativa settoriale dell’Unione. Il presente regolamento promuove la cooperazione e il coordinamento tra la rete per la tutela dei consumatori e le reti degli organismi di regolamentazione e delle autorità, stabilite dalla legislazione settoriale dell’Unione. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria nelle questioni civili e penali.

(46) Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di proporre azioni risarcitorie individuali o collettive, che è soggetto al diritto nazionale, e non prevede l’esecuzione di tali azioni.

(47) Nell’ambito del presente regolamento si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(48) Il presente regolamento non pregiudica le norme applicabili nell’Unione per quanto riguarda i poteri degli organismi nazionali di regolamentazione istituiti dalle normative settoriali dell’Unione. Ove opportuno e possibile, tali organismi dovrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale per far cessare o vietare le infrazioni contemplate nel presente regolamento e per assistere a tal fine le autorità competenti.

(49) Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell’Autorità bancaria europea per quanto riguarda la protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori in materia di servizi relativi ai conti di pagamento e contratti di credito relativi a immobili residenziali ai sensi della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(50) In considerazione dei meccanismi di cooperazione esistenti a norma della direttiva 2014/17/UE e della direttiva 2014/92/UE, il meccanismo di assistenza reciproca non si dovrebbe applicare alle infrazioni intra-UE di dette direttive.

(51) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento n. 1 del Consiglio (11).

(52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, compresi quelli in materia di libertà di espressione e di libertà e pluralismo dei media. Nell’esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e la libertà d’impresa e la libertà di informazione, dall’altro.

(53) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e soggettivo, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(54) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2006/2004,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti che sono state designate dai loro Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto delle citate norme e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, anche se cessate prima che l’esecuzione cominci o sia completata.

2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.

3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea.

4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca per la tutela degli interessi economici collettivi dei consumatori, anche quelli in ambito penale, e derivanti da altri atti giuridici tra cui accordi bilaterali o multilaterali.

5. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

6. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di ulteriori attività di esecuzione a livello pubblico o privato ai sensi del diritto nazionale.

7. Il presente regolamento non pregiudica le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

8. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale applicabile al risarcimento dei consumatori per i danni causati da infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

9. Il presente regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di condurre indagini e attività di esecuzione nei confronti di più operatori che commettono infrazioni simili di cui al presente regolamento.

10. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle direttive 2014/17/UE e 2014/92/UE.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell’allegato;

2) «infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui:

a) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;

b) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o

c) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione;

 

3) «infrazione diffusa»,

a) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:

i) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione;

ii) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o

iii) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; o

 

b) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;

 

4) «infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un’infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione;

5) «infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;

6) «autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

7) «ufficio unico di collegamento», l’autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l’applicazione del presente regolamento in detto Stato membro;

8) «organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un’autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente;

9) «autorità richiedente», l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

10) «autorità interpellata», l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

11) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

12) «consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

13) «reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un’infrazione alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

14) «danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;

15) «interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore;

16) «indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

     Art. 4. Notifica dei termini di prescrizione

Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.

 

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI E LORO POTERI

 

     Art. 5. Autorità competenti e uffici unici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro.

3. All’interno di ciascuno Stato membro l’ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’articolo 6 e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni.

5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento di tali funzioni.

 

     Art. 6. Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.

2. Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un’autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell’applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 7. Ruolo degli organismi designati

1. Ove applicabile, un’autorità competente («autorità che conferisce l’incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un’infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione stessa. L’autorità che conferisce l’incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell’autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall’infrazione di cui al presente regolamento, sia l’autorità richiedente sia l’autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l’organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l’infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l’autorità che conferisce l’incarico.

2. Se l’autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l’autorità che conferisce l’incarico, motivando il loro parere. Se l’autorità che conferisce l’incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.

3. L’autorità che conferisce l’incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:

a) l’organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento; o

b) le autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all’organismo designato possa essere conferito l’incarico a norma del paragrafo 1.

4. L’autorità che conferisce l’incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.

 

     Art. 8. Informazioni ed elenchi

1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:

a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1; e

b) informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.

2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2.

 

     Art. 9. Poteri minimi delle autorità competenti

1. Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l’applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all’articolo 10.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all’articolo 10.

3. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine:

a) il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati;
b) il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

c) il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’indagine nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all’espletamento dell’ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;

d) il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi.

4. Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione:

a) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori;

b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell’operatore responsabile dell’infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all’infrazione stessa;

c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati;

d) ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale;

e) il potere di obbligare per iscritto l’operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento;

f) il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento;

g) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori:

i) il potere di rimuovere i contenuti o limitare l’accesso all’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all’interfaccia online;

ii) il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o

iii) ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo;

anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure;

h) il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento.

Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell’infrazione in oggetto.

5. Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato non prevedono sanzioni.

6. Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

7. Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell’identità dell’operatore responsabile di un’infrazione di cui al presente regolamento.

8. Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.

 

     Art. 10. Esercizio dei poteri minimi

1. I poteri di cui all’articolo 9 sono esercitati:

a) direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;

b) se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;

c) incaricando gli organi designati, ove applicabile; o

d) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.

2. L’attuazione e l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 9 in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

CAPO III

MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA

 

     Art. 11. Richiesta di informazioni

1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.

2. L’autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l’assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.

3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire ai funzionari dell’autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.

 

     Art. 12. Richieste di misure di esecuzione

1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un’infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all’articolo 9 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L’autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l’autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione intra-UE. L’autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. L’autorità interpellata informa regolarmente l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, l’autorità interpellata notifica tempestivamente all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intra-UE, indicando quanto segue:

a) se sono state imposte misure provvisorie;

b) se l’infrazione è cessata;

c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate;

d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.

 

     Art. 13. Procedura per le richieste di assistenza reciproca

1. Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l’autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all’autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

2. L’autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata e, per conoscenza, all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.

3. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35.

4. Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate.

5. Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un’altra autorità competente.

6. L’autorità interpellata risponde direttamente all’autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata.

 

     Art. 14. Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca

1. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 11, se si verifica una o più delle seguenti situazioni:

a) dopo aver consultato l’autorità richiedente, risulta che l’informazione richiesta non è necessaria a quest’ultima per stabilire se vi sia stata o sia in corso una infrazione intra-UE o se vi sia un ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;

b) l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione è soggetta alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33;

c) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati nei confronti dello stesso operatore riguardo alla stessa infrazione intra-UE dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente.

2. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se, previa consultazione dell’autorità richiedente, si verifica una o più delle seguenti situazioni:

a) indagini penali o procedimenti giudiziari sono già stati avviati, o esiste una sentenza, una transazione giudiziaria o un’ordinanza giudiziale riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata;

b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell’autorità interpellata al fine di far cessare o vietare l’infrazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;

c) a seguito di un’appropriata indagine, l’autorità interpellata conclude che non si è verificata alcuna infrazione intra-UE;

d) l’autorità interpellata conclude che l’autorità richiedente non ha fornito le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1;

e) l’autorità interpellata ha accettato gli impegni assunti dall’operatore di cessare l’infrazione intra-UE entro un termine fissato, e tale termine non è ancora scaduto.

Tuttavia, l’autorità interpellata dà seguito alla richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12 se l’operatore non adempie all’obbligo di attuare gli impegni assunti entro il termine di cui al primo comma, lettera e).

3. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.

4. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, l’autorità richiedente o l’autorità interpellata può deferire la questione alla Commissione, che tempestivamente esprime un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può nondimeno esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini della formulazione di tale parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca e il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti e i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.

 

CAPO IV

ATTIVITÀ D’INDAGINE COORDINATE E MECCANISMI DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE

 

     Art. 15. Procedura per le decisioni tra Stati membri

Per le questioni di cui al presente capo, le autorità competenti interessate deliberano per consenso.

 

     Art. 16. Principi generali di cooperazione

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione diffusa o un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell’articolo 26.

2. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l’assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.

3. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.

5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.

 

     Art. 17. Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore

1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un’azione coordinata basata su un accordo reciproco. L’avvio dell’azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione.

2. Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un’autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo.

3. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell’articolo 26. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell’articolo 26, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l’azione coordinata e adottano le misure di cui all’articolo 19 nonché, se del caso, le misure di cui agli articoli 20 e 21.

4. L’azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione.

5. Un’autorità competente si unisce all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che l’autorità competente è interessata dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

 

     Art. 18. Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

1. Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi:

a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente;

b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace;

c) a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente;

d) l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente;

e) l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente.

2. Qualora un’autorità competente rifiuti di partecipare all’azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.

 

     Art. 19. Misure di indagine nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercanodi condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente.

2. Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall’azione coordinata o per garantire che l’operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.

3. Se opportuno, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata espongono i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o, ove applicabile, dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata.

4. Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall’azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune.

5. Se opportuno e fatti salvi l’articolo 15 o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l’accordo delle autorità competenti interessate.

 

     Art. 20. Impegni nelle azioni coordinate

1. Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono invitare l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l’operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.

2. Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere diorganizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.

3. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall’operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.

4. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata vigilano sull’attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell’attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall’operatore soddisfano gli impegni assunti.

 

     Art. 21. Misure di esecuzione nelle azioni coordinate

1. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata adottano nell’ambito della loro giusisdizione tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti dell’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.

Se del caso, esse irrogano sanzioni, come ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti possono ricevere dall’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, impegni riparatori aggiuntivi a beneficio dei consumatori colpiti dalla presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale o, se del caso, possono cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati.

Le misure di esecuzione sono particolarmente opportune quando:

a) un intervento di esecuzione immediato è necessario per far cessare o vietare l’infrazione in maniera rapida ed efficace;

b) è improbabile che l’infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione;

c) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha proposto impegni prima della scadenza dei termini fissati dalle autorità competenti interessate;

d) gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione non sono sufficienti ad assicurare che l’infrazione cessi o, se del caso, fornisca un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione; o

e) l’operatore responsabile dell’infrazione non ha attuato gli impegni per porre fine all’infrazione o, se del caso, per fornire un rimedio ai consumatori pregiudicati dall’infrazione entro il termine di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata cercano di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.

 

     Art. 22. Chiusura delle azioni coordinate

1. L’azione coordinata viene chiusa se le autorità competenti interessate dall’azione coordinata concludono che l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata o è stata vietata in tutti gli Stati membri interessati o che non è stata commessa detta infrazione.

2. Il coordinatore comunica senza indugio alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati dall’azione coordinata la chiusura di quest’ultima.

 

     Art. 23. Ruolo del coordinatore

1. Il coordinatore, designato a norma degli articoli 17 o 29, nello specifico:

a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o, se del caso, dell’azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;

b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;

c) coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;

d) mantiene i contatti con l’operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;

e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;

f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;

g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.

2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.

3. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, il coordinatore invita l’Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.

 

     Art. 24. Regime linguistico

1. Le lingue usate dalle autorità competenti per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate e alle indagini a tappeto sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate.

2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità competenti interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione. In tal caso, se necessario, ciascuna autorità competente interessata è responsabile delle traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e degli altri documenti che riceve da altre autorità competenti.

 

     Art. 25. Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori

Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l’operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l’operatore.

 

CAPO V

ATTIVITÀ A LIVELLO DI UNIONE

 

     Art. 26. Segnalazioni

1. L’autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione, alle altre autorità competenti e agli uffici unici di collegamento qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio stia avvenendo un’infrazione di cui al presente regolamento che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri.

2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati qualsiasi ragionevole sospetto che vi sia stata un’infrazione di cui al presente regolamento.

3. Nel notificare, vale a dire nel formulare una segnalazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 l’autorità competente o la Commissione forniscono informazioni riguardanti le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e, se disponibili, le seguenti:

a) una descrizione dell’atto o dell’omissione che costituisce l’infrazione;

b) i dettagli del prodotto o del servizio interessati dall’infrazione;

c) i nomi degli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall’infrazione;

d) l’identità dell’operatore o degli operatori responsabili o presunti responsabili dell’infrazione;

e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato;

f) una descrizione del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all’infrazione e le loro date e la loro durata, nonché il loro stato;

g) le identità delle autorità competenti che avviano i procedimenti giudiziari e adottano le altre misure.

4. Nel formulare una segnalazione, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri, come pure alla Commissione, o la Commissione può chiedere alle autorità competenti e ai pertinenti uffici unici di collegamento degli altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle pertinenti autorità competenti o rispettivamente alla Commissione, tali presunte infrazioni si stiano verificando nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in tali altri Stati membri. Tali autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono alle richieste senza indugio.

 

     Art. 27. Segnalazioni esterne

1. Ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti giustificato, conferisce agli organismi designati, ai centri europei dei consumatori, alle organizzazioni e alle associazioni dei consumatori e, se del caso, alle associazioni degli operatori in possesso delle competenze necessarie, la facoltà di formulare una segnalazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione circa le presunte infrazioni di cui al presente regolamento e di fornire le informazioni a loro disposizione di cui all’articolo 26, paragrafo 3 («segnalazione esterna»). Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l’elenco di tali soggetti e le eventuali modifiche dello stesso.

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori.

3. Le autorità competenti non hanno l’obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta a una segnalazione esterna. I soggetti che formulano segnalazioni esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e senza indugio correggono le informazioni notificate o le ritirano, a seconda dei casi.

 

     Art. 28. Scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni

Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, le autorità competenti, tramite la banca dati elettronica di cui all’articolo 35, comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un’infrazione di cui al presente regolamento nell’ambito della loro giurisdizione qualora sospettino che l’infrazione in questione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri.

 

     Art. 29. Indagini a tappeto

1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.

2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.

3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

 

     Art. 30. Coordinamento di altre attività che contribuiscono all’indagine e all’esecuzione

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle loro attività nei seguenti settori:

a) la formazione dei funzionari coinvolti nell’applicazione del presente regolamento;

b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;

c) lo sviluppo di reti di funzionari, suddivise per settori specifici;

d) lo sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione; e

e) ove applicabile, lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti riguardanti l’applicazione del presente regolamento.

2. Nella misura necessaria a conseguire l’obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri possono coordinare e organizzare congiuntamente attività nei settori di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 31. Scambio di funzionari tra autorità competenti

1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest’ultima.

2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell’autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell’autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’articolo 33.

 

     Art. 32. Collaborazione internazionale

1. Nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi del presente regolamento, l’Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per tutelare gli interessi dei consumatori. L’Unione e i paesi terzi interessati possono concludere accordi che fissino le disposizioni in materia di cooperazione, compresa la definizione di accordi di assistenza reciproca, lo scambio di informazioni riservate e i programmi di scambio di personale.
2. Gli accordi conclusi tra l’Unione e paesi terzi in materia di cooperazione e assistenza reciproca al fine di proteggere e rafforzare gli interessi dei consumatori rispettano le pertinenti norme sulla protezione dei dati applicabili al trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

3. Quando un’autorità competente riceve informazioni che potrebbero essere di interesse per le autorità competenti di altri Stati membri da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni a tali autorità competenti nella misura in cui ciò è consentito dai vigenti accordi bilaterali di assistenza con tale paese terzo e nella misura in cui tali informazioni sono in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

4. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo, purché sia stata ottenuta l’approvazione dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine e sia in linea con il diritto dell’Unione sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 33. Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.

3. Nondimeno, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:

a) per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;

b) per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.

 

     Art. 34. Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.

 

     Art. 35. Banca dati elettronica

1. La Commissione istituisce e aggiorna una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma del presente regolamento. Tutte le informazioni inviate tramite la banca dati elettronica sono archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. Detta banca dati è resa direttamente accessibile per le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione.

2. Le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1 o 2, sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica. Tuttavia, tali soggetti non vi hanno accesso.

3. Qualora un’autorità competente, un organismo designato o un soggetto che formula una segnalazione esterna a norma dell’articolo 27, paragrafo 1 o 2, accerti che una segnalazione relativa a un’infrazione formulata a norma degli articoli 26 o 27 si è successivamente rivelata infondata, revoca tale segnalazione. La Commissione rimuove tempestivamente le informazioni pertinenti dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione.

I dati relativi a un’infrazione sono archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, ma non sono archiviati per più di cinque anni a decorrere dal giorno in cui:

a) un’autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la cessazione di un’infrazione intra-UE;

b) il coordinatore comunica la chiusura dell’azione coordinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1; o

c) le informazioni sono state inserite nella banca dati in tutti gli altri casi.

4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che definiscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 36. Rinuncia al rimborso delle spese

1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo alle richieste di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 12, lo Stato membro dell’autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell’autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure respinte e giudicate infondate da un giudice per quanto riguarda la sostanza dell’infrazione in questione.

 

     Art. 37. Priorità di esecuzione

1. Entro il 17 gennaio 2020 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri scambiano informazioni tra di essi e con la Commissione in merito alle loro priorità di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento.

Tali informazioni includono:

a) le informazioni concernenti le tendenze del mercato che sono in grado di pregiudicare gli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato e in altri Stati membri;

b) una sintesi delle azioni intraprese a norma del presente regolamento nel corso degli ultimi due anni e, in particolare, le misure di indagine ed esecuzione relative alle infrazioni diffuse;

c) le statistiche scambiate mediante le segnalazioni di cui all’articolo 26;

d) gli ambiti prioritari provvisori per i prossimi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori nello Stato membro interessato; e

e) gli ambiti prioritari proposti per i successivi due anni per l’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori a livello di Unione.

2. Fatto salvo l’articolo 33, ogni due anni la Commissione elabora una sintesi delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 e la mette a disposizione del pubblico. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

3. In casi riguardanti un mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato nei due anni successivi all’ultima presentazione delle informazioni sulle loro priorità di esecuzione, gli Stati membri aggiornano le rispettive priorità di esecuzione e ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione sintetizza le priorità di esecuzione presentate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e rende conto annualmente al comitato di cui all’articolo 38, paragrafo 1, al fine di agevolare la definizione delle priorità delle azioni a norma del presente regolamento. La Commissione scambia le migliori prassi e l’analisi comparativa con gli Stati membri, soprattutto ai fini dell’elaborazione di attività di sviluppo delle capacità.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 38. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 39. Notifiche

Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale sui settori di cui al presente regolamento che essi adottano, nonché il testo degli accordi sui settori di cui al presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi da essi conclusi.

 

     Art. 40. Relazioni

1. Entro il 17 gennaio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

2. Tale relazione contiene una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell’efficacia dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti di cui all’articolo 9, congiuntamente, in particolare, a un esame dell’evoluzione del rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

 

     Art. 41. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 gennaio 2020.

 

     Art. 42. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2017.

(3) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(4) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(9) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(10) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

(11) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(12) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

 

ALLEGATO

Direttive e regolamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1

 

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

 

2. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

 

3. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

 

4. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 

5. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 100.

 

6. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.

 

7. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

 

8. Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

 

9. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

 

10. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

 

11. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.

 

12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36): articolo 20.

 

13. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).

 

14. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

 

15. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.

 

16. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

 

17. Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, del 15.4.2010, pag. 1): articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.

 

18. Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

 

19. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

 

20. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

 

21. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

 

22. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

 

23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo10 e allegati I e II.

 

24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

 

25. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

 

26. Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

 

27. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1, solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell'articolo 2, punto 12, di tale regolamento [1].

 

28. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1) [2].


[1] Punto aggiunto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2018/302.

[2] Punto aggiunto dall'art. 23 della Direttiva 20 maggio 2019, n. 770.