§ 3.1.136 – Direttiva 11 maggio 2005, n. 29.
Direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:11/05/2005
Numero:29

§ 3.1.136 – Direttiva 11 maggio 2005, n. 29.

Direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a), del trattato prevede che la Comunita deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 95 del medesimo.

     (2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonche la liberta di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali all’interno dello spazio senza frontiere interne e essenziale per promuovere le attivita transfrontaliere.

     (3) Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore della pubblicita, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicita ingannevole e comparativa, fissa criteri minimi di armonizzazione nella normativa in tema di pubblicita ingannevole, ma non si oppone al mantenimento o all’adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni che garantiscano una piu ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza, le disposizioni degli Stati membri in materia di pubblicita ingannevole sono profondamente diverse.

     (4) Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori. Questi ostacoli rendono piu oneroso per le imprese l’esercizio delle liberta del mercato interno, soprattutto ove tali imprese intendano effettuare attivita di marketing, campagne pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre incertezze circa i diritti di cui godono i consumatori e compromettono la fiducia di questi ultimi nel mercato interno.

     (5) In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla liberta di stabilimento potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita europee, purche volti a tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e purche proporzionati a tali obiettivi. Tenuto conto delle finalita della Comunita, stabilite dalle disposizioni del trattato e dal diritto comunitario derivato in materia di libera circolazione, e conformemente alla politica della Commissione riguardante le comunicazioni commerciali come indicato nella comunicazione della Commissione "Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno", tali ostacoli dovrebbero essere eliminati. Cio e possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.

     (6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicita sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalita, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorche queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l’impatto sui consumatori puo essere trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarieta, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita che risulti ingannevole per le imprese ma non per i consumatori e in materia di pubblicita comparativa. La presente direttiva lascia altresi impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il product placement consentito, la differenziazione del marchio o l’offerta di incentivi in grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori e di influenzarne il comportamento senza pero limitarne la capacita di prendere una decisione consapevole.

     (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto e quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali pratiche non limitano la liberta di scelta dei consumatori. In sede di applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, e opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione.

     (8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attivita legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. Resta inteso che esistono altre pratiche commerciali che, per quanto non lesive per i consumatori, possono danneggiare i concorrenti e i clienti. La Commissione dovrebbe valutare accuratamente la necessita di un’azione comunitaria in materia di concorrenza sleale al di la delle finalita della presente direttiva e, ove necessario, presentare una proposta legislativa che contempli questi altri aspetti della concorrenza sleale.

     (9) La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di proprieta intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condizioni di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, comprese le norme relative, in base al diritto comunitario, alle attivita legate all’azzardo, e alle norme comunitarie in materia di concorrenza e relative norme nazionali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali, motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti farmaceutici. Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro complessita e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei servizi finanziari e dei beni immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di la delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Non e opportuno disciplinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

     (10) E necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva modifica pertanto la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalita di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Cio e particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La presente direttiva completa pertanto l’acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori.

     (11) L’elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva da luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente non sono disciplinate a livello comunitario.

     (12) Dall’armonizzazione derivera un notevole rafforzamento della certezza del diritto sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell’UE. In tal modo si avra l’eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione del mercato interno in questo settore.

     (13) Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l’eliminazione degli ostacoli al mercato interno, e necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all’esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali piu diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.

     (14) E auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicita ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicita ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinche il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicita, ma solo qualora il professionista inviti all’acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull’armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l’omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell’invito all’acquisto. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando la promozione di prodotti apparentemente simili ad altri prodotti, a meno che tale somiglianza non sia tale da confondere il consumatore riguardo all’origine commerciale del prodotto e sia pertanto ingannevole. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa comunitaria in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l’articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

     (15) Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicita e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora cio sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L’allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall’acquis. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facolta di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello piu elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori.

     (16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le pratiche che limitano considerevolmente la liberta di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l’uso di forza fisica, e indebito condizionamento.

     (17) E auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco puo essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

     (18) E opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicita dopo l’entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalita, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che e normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresi disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, e auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valutato nell’ottica del membro medio di quel gruppo. E quindi opportuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicita destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all’acquisto. La nozione di consumatore medio non e statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorita nazionali dovranno esercitare la loro facolta di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie.

     (19) Qualora talune caratteristiche, quali eta, infermita fisica o mentale o ingenuita, rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto di siffatti consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il professionista puo ragionevolmente prevedere, occorre far si che essi siano adeguatamente tutelati valutando la pratica nell’ottica del membro medio di detto gruppo.

     (20) E opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici. Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano il comportamento dei professionisti, e opportuno che questi forniscano altresi prove riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore. Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello nazionale o comunitario per l’eliminazione delle pratiche commerciali sleali puo evitare la necessita di esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.

     (21) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di impugnazione contro le pratiche commerciali sleali dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un’autorita amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere un’adeguata azione giudiziaria. Pur spettando al diritto nazionale stabilire l’onere della prova, e appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorita amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali che ha presentato.

     (22) E necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

     (23) Poiche gli scopi della presente direttiva, vale a dire l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunita puo intervenire, in base al principio di sussidiarieta sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto e necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalita enunciato nello stesso articolo.

     (24) E opportuno rivedere la presente direttiva onde assicurare che sia stato affrontato il problema degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di protezione dei consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere comprese un’estensione limitata della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e/omodifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l’impegno della Commissione nell’ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l’acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

     (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Scopo.

     La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.

 

Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita commerciale, industriale, artigianale o professionale;

     b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attivita commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

     c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

     d) "pratiche commerciali tra imprese e consumatori" (in seguito denominate "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicita e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

     e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

     f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non sia imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu pratiche commerciali o ad uno o piu settori imprenditoriali specifici;

     g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

     h) "diligenza professionale": rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attivita del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;

     i) "invito all’acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

     j) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacita del consumatore di prendere una decisione consapevole;

     k) "decisione di natura commerciale": una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione puo portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;

     l) "professione regolamentata": attivita professionale, o insieme di attivita professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalita di esercizio, e subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

 

Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

     2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validita o efficacia di un contratto.

     3. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

     4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.

     5. Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali piu dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all’articolo 18 puo, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.

     6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5.

     7. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle norme che determinano la competenza giurisdizionale.

     8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrita dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.

     9. In merito ai "servizi finanziari" definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi piu dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza.

     10. La presente direttiva non e applicabile all’attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

 

Art. 4. Mercato interno.

     Gli Stati membri non limitano la liberta di prestazione dei servizi ne la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva.

 

CAPO 2

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

 

Art. 5. Divieto delle pratiche commerciali sleali.

     1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

     2. Una pratica commerciale e sleale se:

     a) e contraria alle norme di diligenza professionale,

     e

     b) falsa o e idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale e diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

     3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita mentale o fisica, della loro eta o ingenuita, in un modo che il professionista puo ragionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Cio lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

     4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

     a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

     o

     b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

     5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e puo essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

 

Sezione 1

Pratiche commerciali ingannevoli

 

Art. 6. Azioni ingannevoli.

     1. E considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione e di fatto corretta, riguardo a uno o piu dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

     a) l’esistenza o la natura del prodotto;

     b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita allo scopo, gli usi, la quantita, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

     c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

     d) il prezzo o il modo in cui questo e calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

     e) la necessita di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

     f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita, il patrimonio, le capacita, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

     g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, o i rischi ai quali puo essere esposto.

     2. E altresi considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

     a) una qualsivoglia attivita di marketing del prodotto, compresa la pubblicita comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente;

     b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e impegnato a rispettare, ove:

     i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile;

     e

     ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che e vincolato dal codice.

 

Art. 7. Omissioni ingannevoli.

     1. E considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

     2. Una pratica commerciale e altresi considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino gia evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, cio induce o e idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

     3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.

     4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino gia evidenti dal contesto:

     a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

     b) l’indirizzo geografico e l’identita del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita del professionista per conto del quale egli agisce;

     c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

     d) le modalita di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

     e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

     5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo.

 

Sezione 2

Pratiche commerciali aggressive

 

Art. 8. Pratiche commerciali aggressive.

     E considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la liberta di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

 

Art. 9. Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento.

     Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

     a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

     b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

     c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita tale da alterare la capacita di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

     d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

     e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.

 

CAPO 3

CODICI DI CONDOTTA

 

Art. 10. Codici di condotta.

     La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici ne esclude che le persone o le organizzazioni di cui all’articolo 11 possano ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi di cui al medesimo articolo.

     Il ricorso a tali organismi di controllo non e mai considerato equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all’articolo 11.

 

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 11. Applicazione.

     1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

     Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

     a) promuovere un’azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali,

     e/o

     b) sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un’autorita amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.

     Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all’articolo 10. Il ricorso a tali mezzi e indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

     Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

     a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro piu professionisti dello stesso settore economico,

     e

     b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorche il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.

     2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell’interesse generale:

     a) di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,

     o

     b) qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalita o alla negligenza da parte del professionista.

     Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinche i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

     - con effetto provvisorio,

     oppure

     - con effetto definitivo,

     fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

     Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorita amministrativa il potere:

     a) di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

     b) far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

     3. L’autorita amministrativa di cui al paragrafo 1 deve:

     a) essere composta in modo che la sua imparzialita non possa essere messa in dubbio;

     b) avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l’effettiva esecuzione delle sue decisioni;

     c) motivare, in linea di massima, le sue decisioni.

     Allorche i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un’autorita amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l’esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell’autorita amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell’esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

Art. 12. Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali.

     Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all’articolo 11:

     a) di esigere che il professionista fornisca prove sull’esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico;

     e

     b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall’organo giurisdizionale o amministrativo.

 

Art. 13. Sanzioni.

     Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Art. 14. Modifiche della direttiva 84/450/CEE.

     La direttiva 84/450/CEE e cosi modificata:

     1) l’articolo 1 e sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicita ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceita della pubblicita comparativa.”;

     2) all’articolo 2,

     - il punto 3) e sostituito dal seguente:

     “3) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attivita commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;”;

     - e aggiunto il punto seguente:

     “4) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.”;

     3) l’articolo 3 bis e sostituito dal seguente:

     «Articolo 3 bis

     1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita comparativa e ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

     a) non sia ingannevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno;

     b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

     c) confronti obiettivamente una o piu caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

     d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita o circostanze di un concorrente;

     e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

     f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorieta connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

     g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;

     h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.”

     4) l’articolo 4, paragrafo 1, e sostituito dal seguente:

     “1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicita ingannevole e garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicita comparativa nell’interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse contrastare la pubblicita ingannevole o la regolamentazione della pubblicita comparativa possano:

     a) promuovere un’azione giudiziaria contro tale pubblicita

     o

     b) sottoporre tale pubblicita al giudizio di un’autorita amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.

     Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all’articolo 5.

     Spetta a ciascuno Stato membro decidere:

     a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro piu professionisti dello stesso settore economico

     e

     b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorche il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.”

     5) l’articolo 7, paragrafo 1, e sostituito dal seguente:

     “1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una piu ampia tutela, in materia di pubblicita ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti.”

 

Art. 15. Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE.

     1) L’articolo 9 della direttiva 97/7/CE e sostituito dal seguente:

     «Articolo 9. Fornitura non richiesta.

     Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l’assenza di risposta non implica consenso.”

     2) l’articolo 9 della direttiva 2002/65/CE e sostituito dal seguente:

     «Articolo 9

     Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, e fatte salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l’assenza di risposta non implica consenso.”

 

Art. 16. Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004.

     1) Nell’allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22).”

     2) All’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”), e aggiunto il punto seguente:

     “16. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22).”

 

Art. 17. Informazione.

     Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

 

Art. 18. Revisione.

     1. Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull’applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell’articolo 3, paragrafo 9, dell’articolo 4 e dell’allegato I, e sulle possibilita di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonche di adottare, tenendo conto dell’articolo 3, paragrafo 5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione e corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto comunitario.

     2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare un’iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 1.

 

Art. 19. Recepimento.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest’ultima ogni eventuale successiva modifica.

     Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

Art. 20. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

 

Art. 21. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI

 

     Pratiche commerciali ingannevoli

 

     1) Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia.

     2) Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

     3) Asserire che un codice di condotta ha lapprovazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia.

     4) Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dellapprovazione, dellaccettazione o dellautorizzazione ricevuta.

     5) Invitare allacquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare lesistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, allentità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità propagandistica).

     6) Invitare allacquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

     a) rifiutare di mostrare larticolo pubblicizzato ai consumatori,

     oppure

     b) rifiutare di accettare ordini per larticolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole,

     oppure

     c) fare la dimostrazione dellarticolo con un campione difettoso,

     con lintenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con prodotti civetta).

     7) Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.

     8) Impegnarsi a fornire lassistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima delloperazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in unaltra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere loperazione.

     9) Affermare o generare comunque limpressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia.

     10) Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dellofferta fatta dal professionista.

     11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza pregiudizio della direttiva 89/552/CEE.

     12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto.

     13) Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è.

     14) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dallentrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

     15) Affermare che il professionista sta per cessare lattività o traslocare, ove non stia per farlo.

     16) Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi dazzardo.

     17) Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni.

     18) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo dindurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato.

     19) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.

     20) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto allinevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare larticolo.

     21) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore limpressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto.

     22) Falsamente dichiarare o dare limpressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore.

     23) Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

     Pratiche commerciali aggressive

     24) Creare limpressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto.

     25) Effettuare visite presso labitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellesecuzione di unobbligazione contrattuale.

     26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellesecuzione di unobbligazione contrattuale, fatti salvi larticolo 10 della direttiva 97/7/CE e le direttive 95/46/CE  e 2002/58/CE.

     27) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dallesercizio dei suoi diritti contrattuali.

     28) Includere in un messaggio pubblicitario unesortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati. Questa disposizione non osta allapplicazione dellarticolo 16 della direttiva 89/552/CEE, concernente delle attività televisive.

     29) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui allarticolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE (fornitura non richiesta).

     30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.

     31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:

     — non esiste alcun premio né vincita equivalente,

     oppure

     — qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

 

 

ALLEGATO II

 

DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO

CHE STABILISCONO NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI

 

     Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE

     Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

     Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dellacquirente per taluni aspetti dei contratti relativi allacquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

     Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

     Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

     Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dellinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)

     Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

     Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE

     Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi dinvestimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

     Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

     Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa allassicurazione sulla vita

     Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

     Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti lassicurazione diretta diversa dallassicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita)

     Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per lofferta pubblica o lammissione alla negoziazione di strumenti finanziari