§ 7.4.85 - Direttiva 23 aprile 2009, n. 22.
Direttiva n. 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:23/04/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Ambito d’applicazione
Art. 2.  Azioni inibitorie
Art. 3.  Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni
Art. 4.  Violazioni intracomunitarie
Art. 5.  Consultazione preliminare
Art. 6.  Relazioni
Art. 7.  Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire
Art. 8.  Attuazione
Art. 9.  Abrogazione
Art. 10.  Entrata in vigore
Art. 11.  Destinatari


§ 7.4.85 - Direttiva 23 aprile 2009, n. 22. [1]

Direttiva n. 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

(G.U.U.E. 1 maggio 2009, n. L 110)

 

(Versione codificata)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione procedere alla sua codificazione.

 

(2) Alcune direttive, il cui elenco figura all’allegato I alla presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

 

(3) I meccanismi attualmente esistenti per assicurare il rispetto di tali direttive a livello sia nazionale che comunitario non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. Per interessi collettivi si intendono gli interessi che non sono la mera somma degli interessi di singoli lesi da una violazione. Ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione.

 

(4) Al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l’efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive di cui trattasi, inclusi i provvedimenti di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzati da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine.

 

(5) Tali difficoltà possono nuocere al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il luogo d’origine di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza.

 

(6) Queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell’azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi da pratiche che violano il diritto comunitario.

 

(7) Pratiche del genere travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri. È quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite, a prescindere dallo Stato membro in cui la pratica illecita ha prodotto i suoi effetti. Per quanto riguarda la giurisdizione, l’azione prevista non osta all’applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, nel rispetto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno.

 

(8) L’obiettivo dell’iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità. Spetta quindi ad essa agire.

 

(9) L’articolo 5, terzo comma, del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. A norma di tale articolo, è importante tenere conto delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali, nei limiti del possibile, accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni previsti dalla presente direttiva hanno il diritto di esaminare gli effetti delle decisioni precedenti.

 

(10) Una di tali alternative dovrebbe prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori esercitino i diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente direttiva. Un’altra possibilità consisterebbe nel permettere l’esercizio di tali diritti alle organizzazioni destinate a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale.

 

(11) Gli Stati membri dovrebbero disporre della facoltà di scegliere una delle due alternative ovvero di combinarle, nel designare a livello nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva.

 

(12) Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato a tali organismi e organizzazioni. Gli Stati membri, su richiesta dei rispettivi enti nazionali, dovrebbero comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi, a norma della presente direttiva.

 

(13) È compito della Commissione provvedere a pubblicare l’elenco di questi enti legittimati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo pubblicazione di una dichiarazione contraria, si presume che un ente qualificato, il cui nome figuri in tale elenco, sia abilitato ad agire.

 

(14) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato.

 

(15) Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, occorre definire un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, termine oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente ha il diritto di adire senza indugio l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa competente.

 

(16) È opportuno che la Commissione riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in particolare, sul suo ambito di applicazione e sullo svolgimento della consultazione preliminare.

 

(17) L’applicazione della presente direttiva fa salva l’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

 

(18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Ambito d’applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all’articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati negli atti dell’Unione elencati nell’allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno [2].

 

2. Ai fini della presente direttiva, per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni degli atti dell’Unione elencati nell’allegato I, quali recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1 [3].

 

     Art. 2. Azioni inibitorie

1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell’articolo 3, onde:

 

a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione;

 

b) disporre, se del caso, provvedimenti quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta consona e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;

 

c) nella misura in cui l’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, in caso di mancata esecuzione della decisione entro il termine fissato dagli organi giurisdizionali o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale, al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni.

 

2. La presente direttiva non osta all’applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

 

     Art. 3. Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni

Ai fini della presente direttiva, per "ente legittimato" si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all’articolo 1 e in particolare:

 

a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all’articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi; e/o

 

b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all’articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

 

     Art. 4. Violazioni intracomunitarie

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela risultino lesi da detta violazione, possa adire l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa di cui all’articolo 2, previa presentazione dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono che gli enti figuranti su tale elenco sono abilitati ad agire, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, l’azione intentata risulti giustificata.

 

2. Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell’articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di tali enti nazionali legittimati.

 

3. La Commissione redige l’elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l’indicazione del loro scopo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio; è pubblicato ogni sei mesi un elenco aggiornato.

 

     Art. 5. Consultazione preliminare

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione inibitoria possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione di concerto con la parte convenuta oppure con la parte convenuta e con un ente legittimato a norma dell’articolo 3, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o intentata l’azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione debba consultare o no l’ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso o intentare un’azione per provvedimento inibitorio.

 

2. Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 6. Relazioni

1. Ogni tre anni e per la prima volta entro il 2 luglio 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

 

2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:

 

a) l’ambito di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o una professione liberale;

 

b) l’ambito di applicazione della presente direttiva come definito dagli atti dell’Unione elencati nell’allegato I [4];

 

c) il ruolo svolto dalla consultazione preliminare di cui all’articolo 5, al fine di tutelare efficacemente i consumatori.

 

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

 

     Art. 7. Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all’adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato.

 

     Art. 8. Attuazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 9. Abrogazione

La direttiva n. 98/27/CE modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009.

 

     Art. 11. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 161 del 13.7.2007, pag. 39.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 73) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

 

[3] GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.

 

[4] Cfr. allegato II, parte A.

 

 

ALLEGATO I [5]

 

ELENCO DEGLI ATTI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 [1]

 

1. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).

 

2. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48) [2].

 

3. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

 

4. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

 

5. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

 

6. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

 

7. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

 

8. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 

9. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

 

10. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

 

11. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

 

12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

 

13. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

 

14. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

 

15. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

 

16. Il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1.

 

17. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

 

[1] Le direttive di cui ai punti 5, 6, 9 e 11 contengono disposizioni specifiche in materia di ricorsi e azioni per provvedimenti inibitori.

[2] Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66), con effetto dal 12 maggio 2010.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e relative modifiche

 

(di cui all’articolo 9)

 

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51). | |

 

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12). | limitatamente all’articolo 10 |

 

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). | limitatamente all’articolo 18, paragrafo 2 |

 

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). | limitatamente all’articolo 19 |

 

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). | limitatamente all’articolo 16, paragrafo 1 |

 

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). | limitatamente all’articolo 42 |

 

PARTE B

 

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

 

(di cui all’articolo 9)

 

Direttive

Termine di recepimento

Data di applicazione |

 

 

 

98/27/CE

1 gennaio 2001

— |

 

 

 

1999/44/CE

1 gennaio 2002

— |

 

 

 

2000/31/CE

16 gennaio 2002

— |

 

 

 

2002/65/CE

9 ottobre 2004

— |

 

 

 

2005/29/CE

12 giugno 2007

12 dicembre 2007 |

 

 

 

2006/123/CE

28 dicembre 2009

— |

 

 

ALLEGATO III

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 98/27/CE

Presente direttiva |

 

 

Articoli da 1 a 5

Articoli da 1 a 5 |

 

 

     Art. 6, paragrafo 1

     Art. 6, paragrafo 1 |

 

 

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |

 

 

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

 

 

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

     Art. 6, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |

 

 

     Art. 6, paragrafo 2, secondo comma

     Art. 6, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

     Art. 7

     Art. 7 |

 

 

     Art. 8, paragrafo 1

— |

 

 

     Art. 8, paragrafo 2

     Art. 8 |

 

 

     Art. 9 |

 

 

     Art. 9

     Art. 10 |

 

 

     Art. 10

     Art. 11 |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della Direttiva 25 novembre 2020, n. 1828, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 524/2013.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 524/2013.

[4] Lettera così modificata dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 524/2013.

[5] Allegato già modificato dall'art. 23 della Direttiva 2013/11/UE, dall'art. 20 del Regolamento (UE) n. 524/2013, dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2018/302 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della Direttiva 20 maggio 2019, n. 770.