§ 7.4.11 - Regolamento 4 febbraio 1991, n. 295.
Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:04/02/1991
Numero:295


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di [...]
Art. 2.      Ai sensi del presente regolamento si intende per
Art. 3.      1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato [...]
Art. 4.      1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra
Art. 5.      1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio «tutto compreso» il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero [...]
Art. 6.      1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco
Art. 7.      Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, direttamente o indirettamente, [...]
Art. 8.      I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco
Art. 9.      1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore due mesi a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi [...]


§ 7.4.11 - Regolamento 4 febbraio 1991, n. 295. [1]

Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

(G.U.C.E. 8 febbraio 1991, n. L 036).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato, indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione.

 

     Art. 2.

     Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) «negato imbarco», il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i medesimi:

     - siano in possesso di un biglietto valido,

     - abbiano una prenotazione confermata su detto volo e

     - si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione;

     b) «prenotazione confermata», un biglietto di viaggio venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:

     - l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo e

     - l'annotazione «OK» o qualsiasi altra annotazione nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;

     c) «volo di linea», un volo che presenti tutte le seguenti caratteristiche:

     - è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti autorizzati e

     - è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più punti:

     i) in base ad un orario pubblicato, oppure

     ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

     d) «volo sovraprenotato», un volo in cui il numero di passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul volo medesimo;

     e) «volontario», una persona che:

     - è in possesso di biglietto valido,

     - ha una prenotazione confermata,

     - si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunziare alla propria prenotazione confermata in cambio di una compensazione;

     f) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in considerazione.

 

     Art. 3.

     1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato. Esso notifica dette regole e tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore un mese dopo la notifica.

     2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.

     3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.

     4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.

 

     Art. 4.

     1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere tra:

     - il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,

     - un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o

     - un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.

     2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:

     - 150 ecu per i voli sino a 3 500 km;

     - 300 ecu per i voli oltre i 3 500 km;

considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.

     3. Qualora il vettore offra un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3 500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3 500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50 %.

     4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.

     5. Le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

     6. Qualora su un volo sovraprenotato il passeggero accetti di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha diritto a un rimborso della differenza di prezzo.

     7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).

 

     Art. 5.

     1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio «tutto compreso» il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio «tutto compreso», in forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

     2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute conformemente al paragrafo 1.

 

     Art. 6.

     1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:

     a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione;

     b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;

     c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.

     2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di spostamento tra gli aeroporti alternativi o verso una destinazione alternativa in prossimità, convenuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.

 

     Art. 7.

     Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non disponibili, direttamente o indirettamente, al pubblico.

 

     Art. 8.

     I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.

     2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti all'articolo 2, lettera e) che hanno accettato una compensazione in applicazione delle regole di cui all'articolo 3.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore due mesi a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 261/2004.